Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825.
Il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 non basta per le fideiussioni fuori dal periodo accertato. La tutela può estendersi anche alle fideiussioni specifiche. Sull’art. 1957 c.c., la clausola “a prima richiesta” può salvare la banca dalla decadenza.
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Con la sentenza n. 24825 pubblicata il 28 agosto 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono nuovamente sul tema delle fideiussioni bancarie contenenti le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
La decisione affronta alcune delle questioni più controverse rimaste aperte dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 e, in particolare, chiarisce tre aspetti fondamentali: l’efficacia probatoria del provvedimento della Banca d’Italia rispetto alle fideiussioni stipulate al di fuori del periodo oggetto dell’accertamento, l’applicabilità della tutela antitrust alle fideiussioni specifiche e gli effetti della nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. in presenza di una distinta clausola di pagamento “a prima richiesta”.
La pronuncia assume quindi particolare rilievo nel contenzioso tra banche e fideiussori.
Il problema delle fideiussioni stipulate fuori dal periodo esaminato dalla Banca d’Italia
Il primo importante chiarimento riguarda l’efficacia temporale del provvedimento n. 55/2005.
Le Sezioni Unite escludono che l’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia possa automaticamente dimostrare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale anche rispetto a fideiussioni stipulate in epoche diverse da quelle oggetto dell’istruttoria amministrativa.
Il provvedimento della Banca d’Italia conserva certamente una rilevanza probatoria, ma, una volta usciti dal suo perimetro temporale, non è sufficiente da solo a dimostrare che l’intesa o la pratica anticoncorrenziale fosse ancora – o fosse già – operante al momento della sottoscrizione della singola garanzia.
Spetterà quindi al giudice di merito verificare se la pratica restrittiva della concorrenza possa ritenersi esistente anche nel diverso periodo in cui è stata stipulata la fideiussione, utilizzando il provvedimento amministrativo come elemento di prova, ma valutandolo insieme agli ulteriori elementi acquisiti nel giudizio.
Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante sul piano processuale.
La mera presenza, nel contratto, delle clausole corrispondenti allo schema ABI non determina infatti, in ogni caso e indipendentemente dalla data della fideiussione, un automatico riconoscimento della loro derivazione dall’intesa anticoncorrenziale.
La tutela antitrust può riguardare anche le fideiussioni specifiche
Il secondo principio affrontato dalle Sezioni Unite riguarda una questione sulla quale negli ultimi anni si era formato un significativo contrasto giurisprudenziale: l’applicabilità dei principi elaborati in materia di fideiussioni ABI anche alle garanzie specifiche.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, anche una fideiussione specifica che riproduca le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. può essere interessata dagli effetti di una pratica anticoncorrenziale.
Non è quindi la qualificazione della garanzia come “specifica”, di per sé sola, a escludere la tutela antitrust.
Occorre però dimostrare che la standardizzazione di quelle clausole abbia interessato anche le fideiussioni specifiche e sia espressione di una pratica commerciale concordata capace di determinare una restrizione oggettiva della concorrenza. Tale valutazione è rimessa al giudice di merito sulla base degli elementi probatori acquisiti.
La decisione assume sotto questo profilo notevole importanza perché supera l’idea di una automatica estraneità delle fideiussioni specifiche alla problematica ABI.
La riproduzione delle clausole ABI non significa sempre nullità automatica
Dalla lettura congiunta dei primi due principi emerge una conseguenza pratica fondamentale.
Non è sempre sufficiente dimostrare che una fideiussione contenga clausole testualmente coincidenti con quelle dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia per ottenere la dichiarazione della loro nullità.
Il punto centrale diventa la prova del collegamento tra il contratto stipulato “a valle” e l’intesa o pratica anticoncorrenziale “a monte”.
Ciò assume particolare rilievo quando la fideiussione sia stata stipulata al di fuori del periodo direttamente interessato dall’accertamento amministrativo oppure quando si tratti di una fideiussione specifica.
In questi casi il giudice dovrà verificare concretamente l’esistenza della standardizzazione contrattuale e della conseguente restrizione della concorrenza.
Le Sezioni Unite precisano, infatti, che nell’ambito del private enforcement il giudice deve valutare i diversi elementi di prova raccolti per accertare l’esistenza di una restrizione oggettiva del mercato derivante dalla standardizzazione delle clausole.
Resta fermo il principio della nullità parziale
La nuova decisione si pone comunque in continuità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 quanto al rimedio applicabile.
Una volta accertato il collegamento funzionale tra la fideiussione e l’intesa anticoncorrenziale, la conseguenza ordinaria resta la nullità parziale delle clausole illecite.
La nullità dell’intera fideiussione può invece configurarsi soltanto qualora venga dimostrato che le parti non avrebbero concluso il contratto in assenza delle clausole colpite da nullità.
La questione oggi affrontata dalla Corte riguarda quindi soprattutto il passaggio logicamente precedente: quando possa ritenersi provato che il singolo contratto di fideiussione costituisca effettivamente il prodotto “a valle” della pratica anticoncorrenziale.
Art. 1957 c.c.: la nullità della deroga non travolge automaticamente la clausola “a prima richiesta”
Il terzo principio affermato dalle Sezioni Unite riguarda gli effetti della nullità della clausola ABI di deroga all’art. 1957 c.c.
La questione è particolarmente importante perché l’art. 1957 c.c. prevede, ricorrendone i presupposti, la decadenza del creditore dai propri diritti nei confronti del fideiussore qualora non vengano tempestivamente assunte le iniziative previste dalla norma.
Secondo le Sezioni Unite, tuttavia, la nullità della clausola ABI che deroga all’art. 1957 c.c. non comporta automaticamente anche l’inefficacia della distinta clausola che prevede il pagamento “a prima richiesta”.
Le due clausole svolgono infatti funzioni differenti all’interno del contratto.
La conseguenza è particolarmente significativa.
In presenza di una valida clausola “a prima richiesta”, la banca può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. anche attraverso una richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore entro il termine previsto dalla legge.
Non è quindi necessariamente indispensabile che il creditore promuova, entro tale termine, un’azione giudiziaria.
Il principio viene espressamente formulato dalle Sezioni Unite, secondo le quali una tempestiva istanza stragiudiziale può impedire la decadenza anche quando la clausola di deroga ai termini dell’art. 1957 c.c. sia stata dichiarata nulla perché derivante dall’intesa o pratica anticoncorrenziale.
Resta fermo, tuttavia, il requisito della necessaria diligente continuazione dell’azione stessa (art 1957 I comma ultima parte): in altri termini, se ora si può ritenere (solo però in presenza di una clausola a prima richiesta) sufficiente una pec o una raccomandata per assolvere all’art 1957 cc (prima parte), è poi però altrettanto necessario che a ciò segua tempestivamente l’ulteriore continuazione dell’azione. Dopo una raccomandata, quindi, l’ulteriore decorso del termine semestrale (in assenza di altra attività giudiziale o quantomeno stragiudiziale) determinerà comunque la decadenza della banca.
Ritengo, quindi, che questo sarà il nuovo piano di indagine e di contenzioso.
Conclusioni: cosa cambia concretamente per i fideiussori
La sentenza presenta, dunque, aspetti favorevoli e aspetti più restrittivi per chi intenda contestare una fideiussione bancaria.
Da un lato, le Sezioni Unite aprono espressamente alla possibilità di applicare la tutela antitrust anche alle fideiussioni specifiche, evitando che questa tipologia di garanzia venga automaticamente esclusa dalla disciplina elaborata a partire dal provvedimento Banca d’Italia.
Dall’altro lato, viene però rafforzata l’importanza dell’onere probatorio, soprattutto quando la fideiussione sia stata stipulata al di fuori del periodo direttamente interessato dall’accertamento del 2005: in tali casi il provvedimento amministrativo costituisce un elemento probatorio importante, ma non sufficiente da solo rendendosi necessaria ulteriore prova (ossia il fatto che in quel momento sul mercato nazionale vi fosse prevalenza dell’utilizzo indiscriminato di quello schema: prova raggiungibile con una produzione cospicua di fideiussioni di tal genere in ambito nazionale).
Infine, sul terreno dell’art. 1957 c.c., la decisione è certamente più favorevole al creditore: la nullità della clausola derogatoria non comporta necessariamente la decadenza della banca qualora il contratto contenga una valida clausola “a prima richiesta” e sia stata formulata tempestivamente una richiesta stragiudiziale al garante.
La verifica di una fideiussione ABI diventa pertanto ancora più legata all’esame concreto del singolo contratto, della sua data, della tipologia della garanzia, delle clausole effettivamente sottoscritte e delle iniziative assunte dalla banca nei confronti del debitore e del fideiussore.
È proprio su questi elementi che, dopo questa pronuncia delle Sezioni Unite, si giocherà una parte rilevante del futuro contenzioso sulle fideiussioni bancarie.
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Molto è stato chiarito ma molto ancora resta da chiarire, quindi.
Nei prossimi anni, quindi, assisteremo alla ricostruzione corretta dell’art 1957 cc e dell’onere probatorio che, per quanto difficile, non può tradursi in una probatio diabilca e resta alla portata di ogni professionista esperto.
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