Nota a Trib. Cagliari, Sez. I, 21 luglio 2026.
Segnalazione a cura dell’Avv. Ernesto Pacini.
1. Premessa e oggetto della decisione.
Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, con l’ordinanza del 21 luglio 2026, affronta due profili centrali nell’ambito dell’attuale contenzioso bancario:
- l’ammissibilità dell’opposizione tardiva proposta dal fideiussore consumatore avverso un decreto ingiuntivo passato in giudicato;
- la verifica dell’operatività dell’art. 1957 c.c. e della possibile abusività della clausola derogatoria contenuta nella fideiussione azionata.
Il giudice isolano, infatti, chiamato a decidere nell’ambito di un giudizio di opposizione tardiva a un decreto ingiuntivo emesso nel 2021 – quindi, da tempo, passato in giudicato -, esaminata l’istanza cautelare dell’opponente, ha ravvisato i gravi motivi di cui all’art. 649 c.p.c. per sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto.
La decisione si fonda, in particolare, sui principi espressi dalle Sezioni Unite n. 9479/2023 e dalla sentenza CGUE C‑58/24, che ribadiscono la necessità di garantire l’effettività della tutela consumeristica anche nella fase monitoria. In applicazione di tali principi, il magistrato sardo, quindi, ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, valorizzando l’esigenza di verificare la legittimità delle clausole contrattuali.
2. Ammissibilità dell’opposizione tardiva e controllo sulle clausole abusive.
Nel dettaglio, il giudice cagliaritano, nell’accogliere l’istanza dell’opponente, evidenzia che “l’opposizione tardiva appare, allo stato, ammissibile nei limiti in cui è diretta a far valere la possibile abusività di clausole contenute nel contratto stipulato dal garante consumatore”.
Secondo Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, infatti, quando il decreto ingiuntivo non contiene una motivazione sul controllo delle clausole abusive né l’avvertimento circa la preclusione derivante dalla mancata opposizione, l’opposizione tardiva è consentita per garantire l’effettività della tutela consumeristica.
La CGUE, con la sentenza 18 gennaio 2024, C‑58/24 (Getin Noble Bank), inoltre, ha ribadito che il giudicato monitorio non impedisce il successivo esame delle clausole abusive quando tale controllo non sia stato effettivamente svolto nella fase monitoria.
Il giudice sardo rimarca, inoltre, che, “nel merito cautelare, assumono rilievo la qualità di consumatore del fideiussore e la clausola di pagamento “a semplice richiesta” prevista dall’art. 5 della fideiussione”.
3. Art. 1957 c.c. e garanzia “a semplice richiesta”: l’onere probatorio del creditore.
Il magistrato affronta, quindi, l’operatività dell’art. 1957 c.c. in presenza di una clausola di pagamento “a semplice richiesta”.
A tal proposito, evidenzia che, in base alla giurisprudenza di legittimità, “in presenza di garanzia a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, l’onere di cui all’art. 1957 c.c. possa essere assolto anche mediante richiesta stragiudiziale tempestiva rivolta al garante, senza necessità di promuovere azione giudiziale entro il termine semestrale”[1]. Tuttavia, tale principio “presuppone che la richiesta sia effettivamente pervenuta nella sfera di conoscibilità del fideiussore. In caso di contestazione, grava sul creditore l’onere di provare la ricezione della comunicazione, non essendo sufficiente la mera prova della spedizione”[2].
Nel caso specifico, “risulta prodotta la diffida e costituzione in mora indirizzata al debitore principale e al fideiussore, ma è documentata la ricezione da parte del solo debitore principale. Non è invece provato, allo stato, che la comunicazione sia entrata nella sfera di conoscibilità del fideiussore. Ne consegue che non risulta adeguatamente dimostrato il tempestivo compimento, nei confronti del garante, dell’attività necessaria a evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.”.
4. Clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. e possibile abusività.
Il magistrato, inoltre, individua “un ulteriore profilo di fumus” nella “possibile abusività della clausola che incide sull’operatività dell’art. 1957 c.c. nei confronti del fideiussore consumatore”.
Secondo la Cassazione, infatti, “la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., ove non oggetto di trattativa individuale, è astrattamente idonea a determinare un significativo squilibrio a danno del consumatore ed è riconducibile all’art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del Consumo”[3].
Ebbene, nel caso esaminato, “non risulta dedotta né provata una trattativa individuale seria ed effettiva sulla clausola in questione, né può ritenersi sufficiente, a tal fine, la mera specifica sottoscrizione, comunque non allegata con riferimento all’art. 5”. E proprio questo profilo – secondo il giudicante – “rafforza la serietà delle contestazioni sollevate dall’opponente”.
5. La sospensione della provvisoria esecuzione.
Alla luce delle questioni prospettate e tenuto conto della qualità di consumatore del fideiussore e dell’incertezza sull’idoneità della richiesta stragiudiziale a evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., il giudicante ha ritenuto integrati i “gravi motivi” di cui all’art. 649 c.p.c.
Ergo, ha sospeso l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo emesso nel 2021.
6. Conclusioni.
Non vi è dubbio che il provvedimento in parola si colloca nel quadro di un orientamento giurisprudenziale volto a garantire maggiore equilibrio e trasparenza nei rapporti tra creditore professionale e garante consumatore.
In tale contesto, l’opposizione tardiva non può non emergere come strumento essenziale per verificare la legittimità delle condizioni contrattuali, evitando che la struttura del procedimento monitorio comprometta le garanzie previste a tutela del consumatore.
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[1] Cfr.: Cass. civ., Sez. III, n. 13078/2008; Cass. civ., Sez. III, n. 33470/2024; Cass. civ., Sez. III, n. 12280/2026.
[2] In tal senso, Cass. civ., Sez. III, n. 11321/2025 ha precisato che il mittente deve dimostrare l’avvenuta consegna mediante avviso di ricevimento o elementi equipollenti.
[3] Cfr.: Cass. civ., Sez. III, n. 27558/2023; Cass. civ., Sez. III, n. 14687/2025.
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