Nota a Trib. Lecco, Sez. I, 17 aprile 2026, n. 199.
In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione e diligenza relativi alla singola operazione di investimento integra inadempimento contrattuale e può condurre alla risoluzione dell’operazione stessa, quando riguardi la fase esecutiva del rapporto e si traduca nella mancata effettiva informazione del cliente circa i profili di rischio dell’investimento.
Nel caso di operazione classificata dall’intermediario come “non adeguata”, non può ritenersi assolto l’obbligo informativo ove, tra la qualificazione di non adeguatezza e l’esecuzione dell’ordine, intercorra solo un lasso di tempo di pochi secondi, tale da escludere che il cliente abbia ricevuto informazioni sufficienti circa i profili di rischio che hanno condotto a tale classificazione; né la documentazione consegnata dalla banca, ove di contenuto rassicurante, può sopperire alla mancata puntuale spiegazione delle ragioni dell’inadeguatezza.
A fronte dell’entità economica dell’operazione, dell’esito di non adeguatezza, delle indicazioni contenute nell’Offering Memorandum circa le modalità di offerta iniziale del titolo e il riferimento agli investitori qualificati e della natura speculativa del titolo, desumibile anche dal rating iniziale “Caa1”, rientrante nei titoli “non investment grade” o “junk”, la banca deve rendere edotto il cliente delle ragioni dell’inadeguatezza; in difetto, sussiste grave inadempimento degli obblighi informativi e di diligenza, idoneo a giustificare la risoluzione dell’operazione e il risarcimento del danno pari al controvalore investito non recuperabile.
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Sommario: 1. Il caso e la decisione – 2. La questione giuridica: la segnalazione automatica può sostituire l’informazione effettiva? – 3. Il fattore tempo quale indice dell’assenza di una reale interlocuzione informativa – 4. La contraddizione tra warning informatico e contenuto della documentazione informativa. – 5. L’Offering Memorandum come chiave di lettura delle ragioni di inadeguatezza – 6. L’onere probatorio dell’intermediario – 7. Osservazioni conclusive.
Un investitore classificato come cliente al dettaglio acquistava, in esecuzione di un contratto quadro di intermediazione finanziaria, obbligazioni emesse da Astaldi S.p.a., strumento caratterizzato da un elevato livello di rischio.
In occasione dell’ordine di acquisto, il sistema informatico dell’intermediario generava, nell’immediata prossimità dell’esecuzione, un alert automatico di “non adeguatezza” dell’operazione rispetto al profilo del cliente. Nonostante tale segnalazione, l’ordine veniva eseguito dopo pochi secondi.
La documentazione informativa consegnata all’investitore descriveva l’emittente in termini sostanzialmente rassicuranti, senza evidenziare elementi rilevanti ai fini della valutazione del rischio, tra cui il rating speculativo che non risultava previamente comunicato in modo specifico e la circostanza che l’Offering Memorandum contenesse indicazioni sulle modalità di offerta iniziale del titolo in Italia con riferimento agli investitori qualificati.
A fronte della perdita pressoché integrale del capitale investito, l’attore agiva in giudizio chiedendo, in via principale, la nullità del contratto quadro per difetto dei requisiti formali e di contenuto prescritti dall’art. 23 TUF e dall’art. 37 del Regolamento Consob n. 20307/2018, e, in via alternativa, la risoluzione anche della singola operazione di acquisto per grave inadempimento dell’intermediario, e la condanna della banca alla restituzione e/o al risarcimento del danno corrispondente alla perdita patrimoniale subita per l’acquisto dei titoli.
Con la sentenza n. 199 del 16/04/2026 il Tribunale di Lecco, pur rigettando la domanda principale ritenendo validamente concluso il contratto quadro, accoglieva l’ulteriore domanda alternativa, dichiarando risolta la singola operazione e condannando la banca al risarcimento della perdita non recuperata dall’investitore.
Secondo il Tribunale, l’intermediario non aveva assolto agli obblighi informativi gravanti nella fase esecutiva del rapporto, poiché la mera generazione automatica del warning di non adeguatezza non risultava accompagnata da una concreta spiegazione delle ragioni di incompatibilità dell’investimento rispetto al profilo del cliente.
1. La questione giuridica: la segnalazione automatica può sostituire l’informazione effettiva?
La pronuncia affronta la questione centrale se l’intermediario possa ritenere assolti gli obblighi informativi nei confronti del cliente retail attraverso la sola generazione automatica di un alert di non adeguatezza, oppure se tale segnalazione debba essere accompagnata da un’effettiva interlocuzione informativa finalizzata a rendere il cliente consapevole delle ragioni del rischio assunto.
Il Tribunale di Lecco attribuisce prevalenza al dato sostanziale rispetto al mero adempimento formale, valorizzando una serie di elementi oggettivi: la sequenza temporale dell’operazione, il contenuto della documentazione informativa consegnata al cliente e la coerenza tra il warning generato dal sistema e le informazioni effettivamente rese all’investitore.
Tale impostazione si inserisce nel solco dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, allorché si faccia luogo al compimento di una operazione non adeguata, occorre che l’intermediario offra all’investitore, in adempimento degli obblighi di informazione attiva, tutte le informazioni in grado di renderlo edotto delle ragioni della inadeguatezza dell’operazione, in modo che la scelta dell’investitore possa dirsi avvenuta in modo consapevole[1].
Il semplice alert di sistema, privo di un effettivo contenuto esplicativo, non integra tale requisito.
2. Il fattore tempo quale indice dell’assenza di una reale interlocuzione informativa.
Anzitutto, particolare rilievo assume nella motivazione il dato cronologico: l’intervallo di pochi secondi tra la segnalazione di non adeguatezza e l’esecuzione dell’ordine viene considerato dal giudice un indice significativo ed oggettivo dell’assenza di una reale interlocuzione informativa tra intermediario e cliente.
Secondo il giudice, non è sufficiente dimostrare che il sistema abbia prodotto una segnalazione automatica, essendo necessario provare che l’investitore abbia concretamente compreso le ragioni per cui l’operazione risultava non coerente con il proprio profilo[2].
Il profilo ha notevole rilievo pratico. Il Tribunale traduce il canone dell’informazione “effettiva e concreta” enunciato dalla giurisprudenza di legittimità[3] in un criterio di accertamento processuale verificabile: la particolare brevità del lasso temporale esclude che l’intermediario abbia potuto trasmettere un’informazione esplicativa sufficiente.
Va segnalato che l’impostazione seguita dal Tribunale, che ricava dall’intervallo di ventidue secondi tra il warning e l’esecuzione dell’ordine un indice presuntivo dell’assenza di effettiva interlocuzione informativa, non accoglieva l’obiezione, sollevata dalla banca, secondo cui il cliente si sarebbe personalmente e previamente informato sulle caratteristiche dell’operazione, avendo egli stesso promosso l’incontro, richiesto con insistenza l’acquisto e dichiarato di aver studiato nel dettaglio il titolo.
Il giudice respingeva tale argomentazione sia in quanto l’allegazione della banca era rimasta priva di elementi di riscontro atti a dimostrare che il cliente avesse effettivamente acquisito una conoscenza autonoma e approfondita del profilo di rischio del titolo, sia anche perché – secondo il Tribunale – tale circostanza risultava comunque irrilevante rispetto agli obblighi informativi che
persistono in capo alla banca nei confronti della clientela al dettaglio: l’eventuale interesse o iniziativa dell’investitore non vale ad esonerare l’intermediario dal dovere di fornire una informazione effettiva e specifica sulle ragioni dell’inadeguatezza.
3. La contraddizione tra warning informatico e contenuto della documentazione informativa.
Ulteriore profilo centrale riguarda il contenuto della documentazione informativa consegnata: i materiali illustrativi descrivevano l’emittente in termini rassicuranti, definendo Astaldi “tra le principali società a livello mondiale nel settore delle costruzioni”, le obbligazioni “liquide” e il “rischio mercato: medio-basso” ed evidenziando che “il titolo non è definito a complessità molto elevata ai sensi della Comunicazione Consob n. 97996 del 22.12.2014” , in contraddizione con il giudizio di non adeguatezza espresso dal sistema e con il profilo di rischio reale del titolo, caratterizzato da rating speculativo iniziale “Caa1” e destinazione originaria a soli investitori qualificati.
In particolare, nella sentenza si precisa che il grado di rating iniziale “Caa1”, ricavabile dalle comunicazioni successive, non era stato oggetto di una previa specifica comunicazione e collocava le obbligazioni Astaldi tra quelle facenti parte dei “non investment grade”, ossia nella categoria “junk”, che racchiude i titoli dalla spiccata qualità speculativa ed associati ad un alto rischio e al possibile default.
Ora, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la segnalazione di inadeguatezza non può essere resa mediante generiche formule standard prestampate: è necessaria la prova del contenuto e delle concrete modalità di trasmissione e conoscenza delle informazioni relative alla specifica operazione proposta[4].
Nella specie, la contraddizione tra l’alert di non adeguatezza e la documentazione informativa avrebbe imposto all’intermediario di colmare esplicitamente il divario, illustrando in concreto i fattori di rischio: la natura speculativa del titolo, il deterioramento della situazione patrimoniale dell’emittente, le restrizioni alla circolazione del prodotto risultanti dall’Offering Memorandum ed in modo specifico il rating “Caa1”.
4. L’Offering Memorandum come chiave di lettura delle ragioni di inadeguatezza.
Il Tribunale valorizza altresì la circostanza che l’Offering Memorandum non risultava essere stato consegnato all’investitore e che da esso emergevano indicazioni circa le modalità di offerta iniziale del prestito, con particolare riferimento alla possibilità di offerta in Italia nei confronti di investitori qualificati. In tale prospettiva, la sentenza non attribuisce al documento una diretta funzione invalidante dell’operazione, ma lo considera un elemento idoneo a rendere maggiormente intellegibili le ragioni della non adeguatezza del prodotto rispetto a un cliente retail.
Tale elemento viene dunque utilizzato dal giudice come “chiave di lettura – per quanto parziale – delle ragioni di inadeguatezza dell’operazione”, sicché la sua mancata messa a disposizione in favore dell’investitore si inserisce nel più generale difetto di informazione effettiva sulle caratteristiche e sul rischio del prodotto.
5. L’onere probatorio dell’intermediario.
La decisione richiama il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 23, comma 6, TUF, grava sull’intermediario l’onere di dimostrare di avere agito con la specifica diligenza richiesta dalla disciplina dei servizi di investimento.
Una volta allegata dall’investitore la violazione degli obblighi informativi, spetta dunque alla banca fornire la prova positiva dell’effettivo adempimento, dimostrando non soltanto l’esistenza di procedure interne o di avvisi automatici, ma la concreta trasmissione di informazioni adeguate al cliente[5].
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che la banca non avesse fornito tale prova, poiché il warning informatico era rimasto privo di un effettivo contenuto esplicativo e non aveva consentito al cliente di comprendere la reale portata dei rischi connessi all’investimento.
Da ciò deriva la qualificazione dell’inadempimento degli obblighi informativi e di diligenza nella fase prodromica all’operazione come grave ed idoneo a giustificare la risoluzione della singola operazione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., con conseguente condanna risarcitoria.
6. Osservazioni conclusive.
La sentenza n. 199/2026 del Tribunale di Lecco appare rilevante in quanto traduce il principio dell’informazione “effettiva e concreta” in una serie di criteri di verifica effettiva della sua osservanza.
Il dato cronologico dell’esecuzione dell’ordine, la coerenza tra alert e documentazione informativa, nonché la corrispondenza tra il giudizio di adeguatezza e le caratteristiche reali del prodotto diventano, nella prospettiva della sentenza in commento, indicatori concreti dell’effettivo adempimento dell’intermediario.
Il valore della pronuncia risiede dunque nell’affermazione secondo cui il warning di non adeguatezza può costituire un adempimento dell’obbligo informativo soltanto nella misura in cui sia accompagnato da una comunicazione reale, specifica e comprensibile. L’alert automatico che non si traduce nel momento della conclusione dell’ordine in una spiegazione concreta delle ragioni del rischio assunto rimane, sul piano sostanziale, un mero adempimento procedurale che non equivale ad una effettiva informazione dell’investitore.
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[1] Cass., Sez. I, ord. n. 19104 del 6 luglio 2023; Cass., Sez. I, ord. n. 10646 del 20 aprile 2023.
[2] Cass., Sez. I, ord. n. 19104/2023; Cass., Sez. I, ord. n. 10646/2023.
[3] Cass., Sez. I, ord. n. 7932 del 20 marzo 2023.
[4] Cass., Sez. I, ord. n. 7932 del 20 marzo 2023; Cass., Sez. I, ord. n. 16140 del 11 giugno 2024.
[5] Cass., Sez. I, ord. n. 10646 del 20 aprile 2023.
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