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Nota a App. Milano, Sez. I, 28 Luglio 2026, n. 2345.

di Andrea Russo

Studio Legale Russo

Alcune recenti sentenze emesse dalla Corte di Appello di Napoli e di Catanzaro[1], pur in presenza dell’autorevole precedente costituito da Cass. n. 3686/2026 (poi seguito da analoghe pronunce dello stesso tenore motivazionale), avevano ritenuto di approcciare in senso maggiormente “pratico” la questione dei buoni postali prescritti, vagliando la possibilità che i principi affermati dalla Cassazione si potessero attanagliare ai singoli casi concreti portati alla loro attenzione; ciò soprattutto laddove, da un lato, il risparmiatore non fosse stato informato da Poste circa la serie effettivamente sottoscritta, con indeterminatezza dell’oggetto del rapporto, mentre dall’altro lato il Decreto Ministeriale istitutivo contenesse la regolamentazione di diverse serie di buoni ( ad esempio “A1” ed “AA1”), dello stesso “taglio” e con diverse scadenze, ma senza alcuna chiara indicazione di quale fosse la serie ordinaria e quale quella “a termine”.

In buona sostanza, con le menzionate pronunce le Corti di merito, pur ritenendo che il risparmiatore abbia l’onere di informarsi delle condizioni e dei termini del rapporto, attraverso la ricerca dei D.M. istitutivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, ciò non di meno hanno stabilito che tale onere può essere diligente assolto solo nel caso in cui Poste abbia messo lo stesso risparmiatore nelle condizioni oggettive di poterlo assolvere.

Ricordiamo brevemente- nell’ottica di quanto poi osserveremo in merito alla pronuncia della Corte di Appello di Milano che qui si annota- che nella menzionata decisione la Cassazione ha negato rilevanza alla violazione degli obblighi informativi da parte di Poste, ritenendo che le condizioni economiche dei buoni postali, ivi compresa la durata del titolo, sono determinate dai Decreti Ministeriali istitutivi delle singole serie, i quali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ed integrano il contenuto del rapporto contrattuale con l’effetto di conoscenza legale presunta in capo ai sottoscrittori.

In particolare la Suprema Corte di Cassazione[2] ha dapprima ricordato che l’art. 2 del D.M. 19.12.2000 stabilisce che “ l’emissione dei buoni postali viene effettuata per serie con decreti del Ministro…ove sono indicati il prezzo, il taglio, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, il tasso di interesse, la durata… nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”,  precisando poi che “… il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale non può non includere anche gli elementi regolatori delle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo di emissione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale…”,  e questo aspetto, prosegue la Corte , è “dirimente atteso che “ i medesimi decreti ministeriali contenenti il regolamento legale ed economico sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sussistendo quindi una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori”.

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Tuttavia i principi sanciti così autorevolmente dalla Suprema Corte, che necessitano – come rilevato – di essere valutati caso per caso in relazione alle singole ipotesi portate alla attenzione dei Giudici, non si attanagliano al caso dei buoni postali di cc.dd. “18 mesi” (buoni identificati unicamente con il n.18, preceduto o seguito da una lettera, senza neppure l’indicazione della natura “a termine”), emessi successivamente alla entrata in vigore del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 6.10.2004.

Di tale ipotesi si è occupata espressamente la Corte di Appello di Milano, con la sentenza che qui si annota in brevis, la quale rileva innanzitutto che il D.M. 6.10.2004 ha implicitamente abrogato il D.M.19.12.2000, affermando che “come rilevato da Cass. n.4659/2026 (in motivazione), pur in assenza di una espressa abrogazione sul punto delle disposizioni contenute nel precedente d.m.19.12.2000, può ritenersi che le stesse siano state tacitamente abrogate dal d.m.6 .10.2004, avuto riguardo al fatto che quest’ultimo ha provveduto ad una nuova disciplina delle formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, sovrapponibile a quella precedente, ma di diverso contenuto (n.d.r. il grassetto è il nostro).

La prima (e sicuramente più importante novità) della nuova disciplina è costituita dalla assenza di un Decreto Ministeriale istitutivo delle serie di buoni postali di volta in volta emessi sul mercato, cui consegue la mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un atto di natura normativa (quale è appunto il Decreto Ministeriale), che contenga tutti i riferimenti ai termini ed alle condizioni economiche, quali il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario all’investimento.

Infatti con l’entrata in vigore del D.M. 6.10.2004 i buoni postali fruttiferi vengono emessi attraverso un mero avviso, cioè delle semplici comunicazioni della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

Il citato Decreto, nell’art.1,comma 3, stabilisce che è la Cassa Depositi e Prestiti a definire le condizioni di emissione e le caratteristiche del buoni postali e, come previsto dal successivo art.6,comma 4, le comunicazioni della Cassa Depositi e Prestiti vengono effettuate ai risparmiatori attraverso “avvisi , quindi mere comunicazioni, che non hanno alcuna forma e né valore di atti normativi, per giunta emessi da una Società strutturata come Società per Azioni: non vi è dubbio, quindi, che per tali “avvisi”, pur pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non vale la presunzione di conoscenza di cui discetta la Corte di Cassazione in relazione ai Decreti Ministeriali istitutivi delle serie dei buoni postali.

Corollario giuridico di tale nuovo assetto normativo in tema di contratti e pubblicità dei buoni postali fruttiferi è quello per cui incombe al soggetto collocatore, cioè Poste, provare di aver fornito al risparmiatore, al momento della sottoscrizione del buono, tutte le informazioni delle condizioni economiche e contrattuali dell’investimento, prima tra tutti la durata del buono ed il termine di prescrizione; infatti è innegabile che l’assenza del Decreto Ministeriale istitutivo della serie non consente di applicare il principio della cd. autoresponsabilità (guarda caso tanto “decantato” per il risparmiatore classico e tradizionale che investe in buoni postali e non invece per l’investitore di altri strumenti finanziari, quali azioni o obbligazioni, che godono invece di una ampia tutela), considerato che tale principio si basa proprio sulla conoscibilità presunta del contenuto dell’investimento siccome individuato nel Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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Ritornando più in particolare alla sentenza della Corte di Appello di Milano, che qui si annota, vale la pena di rilevare che la stessa, nel confermare la sentenza del Tribunale di Milano- che aveva condannato Poste al risarcimento del danno patrimoniale per omissione informativa sulla durata e sulla scadenza del buono postale- afferma innanzitutto che in seguito alla disciplina di cui al D.M. 6.10.2004 non può più ritenersi che il risparmiatore è tenuto ad apprendere il contenuto delle condizioni delle serie sottoscritta dal decreto Ministeriale di emissione del buono, per la semplice ragione che tale modalità di emissione non è più prevista.

Infatti la Corte di Appello, nel caso sottoposto al suo scrutinio, afferma che “… risulta pubblicato un avviso di emissione di sei nuove serie di buoni postali fruttiferi contraddistinte con le sigle …1C8…tale avviso stabilisce che ai sensi del D.M. del 6 Ottobre 2004 si rende noto che la Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP s.p.a.), a partire dal 1° gennaio 2008, ha in emissione sei nuove serie di buoni postali fruttiferi contraddistinte con le sigle… nei locali aperti al pubblico di Poste sono a disposizione fogli informativi analitici contenenti informazioni analitiche sull’emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali  (regolamento del prestito)”.

In verità il contenuto della citata comunicazione di CDP s.p.a. è parziale ed incompleto, atteso che l’art.6 del menzionato D.M. prevede espressamente, oltre alla messa a disposizione dei Fogli informativi presso gli Uffici Postali, anche la specifica consegna del regolamento del prestito al momento della sottoscrizione del buono postale, tant’è che nel secondo comma si legge testualmente che “Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito”.

Quindi dal tenore di tale disposizione emerge che anche la consegna del regolamento del prestito- i. e. foglio informativo- costituisce una componente essenziale della operazione negoziale, al pari della “messa a disposizione” nei locali aperti al pubblico dei fogli informativi.

Secondo la Corte di Appello di Milano l’avviso emesso da CDP s.p.a. non è certamente un Decreto Ministeriale contenente le indicazioni specifiche sulle condizioni delle singole serie ed in particolare, per quanto qui rileva, non contiene alcuna indicazione sulla durata e sulla scadenza dei buoni, sicché non può ritenersi che il risparmiatore abbia appreso la conoscenza di tale informazione dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale” ( in senso analogo Tribunale di Ancona, G.U. dott.ssa Casoli, 28 Luglio 2026, sent.n.1518/2026, in banca dati di Merito, Giustizia.it).

Sul punto la Corte di Appello precisa che “la recente giurisprudenza della S.C. richiamata dalla difesa di Poste a sostegno della tesi della conoscibilità da parte del risparmiatore delle condizioni relative ai buoni ( che escluderebbe la responsabilità di Poste per la mancata consegna del Foglio Informativo e/o per la mancata messa a disposizione dello stesso), riguarda infatti quasi esclusivamente fattispecie nelle quali le serie a cui appartenevano i buoni risultavano essere emesse con Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che indicava per quanto qui rileva la durata”.

Nel caso scrutinato dalla Corte di Appello di Milano, invece, sulla Gazzetta Ufficiale era stato pubblicato unicamente un avviso di CDP s.p.a., concernente la mera comunicazione di emissione della serie, senza alcuna indicazione delle relative condizioni e dei relativi termini di scadenza, per conoscere le quali Poste avrebbe dovuto mettere a disposizione del risparmiatore il foglio informativo, il cui inadempimento- chiarisce la Corte- “costituisce fonte di responsabilità al pari dell’inadempimento di consegnare il foglio informativo”.

Sotto il profilo probatorio la Corte di Appello di Milano afferma a chiare lettere che “ l’onere di provare l’adempimento dell’obbligo di mettere a disposizione o consegnare il foglio informativo non può che gravare sul Poste Italiane, soggetto obbligato, essendo sufficiente per il creditore della prestazione (risparmiatore) allegare l’inadempimento e cioè di non aver ricevuto, in nessuna forma, le informazioni contenute nel foglio informativo, mentre la prova da parte di Poste dell’adempimento non può ritenersi raggiunta solo sulla base di quanto enunciato nell’avviso pubblicato sulla G.U, che non contiene alcuna informazione specifica sulla durata del buono”.

Né, conclude la Corte di Appello, può ritenersi che il risparmiatore potesse attingere le informazioni aliunde, attraverso una ricerca sui siti internet, che “presuppone la prova che tali informazioni fossero concretamente accessibili e fruibili al tempo della loro emissione, senza tener conto che la consultazione dei siti internet non può ritenersi in assoluto un idoneo strumento di conoscenza, anche in considerazione della qualità dei soggetti che normalmente investono in risparmi postali”.

 

 

 

 

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[1] Il riferimento è a App. Catanzaro, Sez. I, 6 giugno 2026, n. 839 e App. Napoli, Sez. VII, 27 maggio 2026, n. 4115, in questo Portale, con nota di A. Russo, Buoni Postali Fruttiferi prescritti: violazione degli obblighi informativi e tutela del risparmiatore, Buoni Postali Fruttiferi prescritti: violazione degli obblighi informativi e tutela del risparmiatore. – Diritto del Risparmio.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18 febbraio 2026, n.3686, in Foro It., n. 3, marzo 2026, con nota di A. Palmieri, Obblighi informativi presi poco sul serio e raffreddamento (settoriale) degli entusiasmi pro consumatori; nota di M. Natale, Buoni postali fruttiferi prescritti in Cassazione: summum ius, summa iniuria?.

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