Nota a App. Catanzaro, Sez. I, 6 giugno 2026, n. 839 e App. Napoli, Sez. VII, 27 maggio 2026, n. 4115.
Prima di illustrare in brevis quanto stabilito dalle menzionate Corti va premesso , come del resto è noto agli addetti a lavori, che di recente sulla vexata quaestio della prescrizione dei buoni postali è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha sancito che «In materia di buoni postali fruttiferi, l’omessa consegna del Foglio Informativo Analitico, ex art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, al sottoscrittore – il quale lamenti di non essere stato, conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli – non determina l’insorgere di una pretesa al risarcimento del danno consistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione»[1].
In estrema sintesi, la Corte di Cassazione, chiamata a giudicare sulle implicazioni della condotta di Poste Italiane in merito alla mancata consegna del F.I. al momento dell’acquisto, riassunto il quadro normativo di riferimento e le “plurime soluzioni ermeneutiche” offerte dalla Giurisprudenza di merito, ha escluso una responsabilità di Poste, poiché le condizioni di vendita dei buoni sono contenute nei Decreti Ministeriali istitutivi della serie, liberamente consultabili sulla Gazzetta Ufficiale, come peraltro già riconosciuto da precedenti della Cassazione, sia pure con riferimento al (diverso) tema dello jus variandi, ovvero della possibilità di variare il tasso di interessi nel corso del rapporto.
La Cassazione introduce un orientamento che, con dovizia di argomentazioni e richiami normativi e giurisprudenziali, degrada il foglio informativo previsto dall’art. 3 del D.M. 19/12/2000 ad una mera funzione “memorizzativa e ricognitiva” dei termini e condizioni essenziali della operazione finanziaria, precisando che la sua consegna “talvolta è spontaneamente fornita dagli operatori al fine di favorire lo svolgimento delle relazioni commerciali”, mentre ciò che “ assume valore dirimente per la informazione del consumatore è la pubblicazione del Decreto Ministeriale di emissione della serie sulla Gazzetta Ufficiale”, che il risparmiatore è tenuto a conoscere ed a ricercare, senza che sussistano ulteriori obblighi informativi specifici a carico del collocatore Poste ed a prescindere da essi, senza che da ciò ne scaturisca alcuna conseguenza in tema di responsabilità del collocatore.
Secondo l’autorevole pensiero della nomofilachia la consegna del Foglio Informativo è considerato elemento non essenziale al contratto, rilevante solo “sul piano esecutivo”; con la sottoscrizione del buono, precisa la Cassazione, si presume che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali della operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento. Il nucleo essenziale della operazione, precisa ancora la Cassazione, non può non includere anche gli elementi regolatori delle condizioni economiche del rapporto, così come indicati nel Decreto istitutivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il che comporta una “presunzione assoluta” di conoscenza delle condizioni contrattuali da parte dei risparmiatori, che “potevano accedervi attraverso la consultazione della relativa Gazzetta Ufficiale, per cui il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi assolto da Poste”.
Sul punto vi è da aggiungere, tuttavia, che la citata sentenza della 1° sezione non sembra costituire il primo precedente assoluto che ha affrontato la questione della rilevanza giuridica del Foglio informativo.
Infatti, la Cassazione già aveva affrontato in precedenza un caso in cui si discuteva della consegna o meno del Foglio informativo per un buono emesso sotto l’egida del D.M. 19/12/2000 (come nel Giudizio affrontato da Cass. n. 3686/2026), nel quale i ricorrenti avevano domandato la condanna di Poste Italiane al pagamento di buoni postali fruttiferi, mentre Poste Italiane aveva negato il rimborso in ragione della maturata prescrizione. Gli attori in quella sede avevano eccepito che la prescrizione non avrebbe operato nei loro confronti, posto che i titoli mancavano dell’indicazione del fatto che fossero “a termine” e non riportavano, inoltre, la data di scadenza e i tassi applicati, deducendo l’omessa consegna del foglio informativo analitico contenente la descrizione dell’investimento.
Orbene, la Cassazione ha affermato senza mezzi termini che “…la Corte di appello, come si è visto, ha valorizzato la correlazione esistente tra i buoni e le indicazioni contenute nel foglio informativo consegnato ai risparmiatori: e ciò ha fatto correttamente, posto che l’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000 prevede che per i buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo la descrizione delle caratteristiche dell’investimento sia contenuta proprio nel foglio informativo”.
Pertanto la menzionata decisione, circa la modalità di informazione contrattuale al risparmiatore delle condizioni di investimento, afferma che «…tali condizioni, per espressa previsione del D.M. 19 dicembre 2000, dovevano essere veicolate dal foglio informativo. La deduzione per cui il regolamento del prestito non avrebbe consentito ai ricorrenti di prendere atto della perdita del capitale una volta che si fosse consumata la prescrizione non è evidentemente concludente: quel che rileva è che agli acquirenti dei titoli sia consegnato il foglio informativo recente la menzionata descrizione delle condizioni di investimento»[2].
*****
Come prima anticipato, e pur in presenza dell’autorevole precedente costituito da Cass. n. 3686/2026, recente giurisprudenza di merito ha ritenuto di approcciare in senso maggiormente “pratico” la questione, vagliando la possibilità che i principi affermati dalla Cassazione si possano attanagliare ai singoli casi concreti portati alla loro attenzione.
Lo spunto in tal senso è costituito dalle menzionate sentenze di alcune Corti di Appello[3], che qui si annotano brevemente, che, pur ritenendo che il risparmiatore abbia l’onere di informarsi delle condizioni e dei termini del rapporto, attraverso la ricerca dei D.M. istitutivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, ciò non di meno hanno stabilito che tale onere può essere diligente assolto solo nel caso in cui Poste abbia messo lo stesso risparmiatore nelle condizioni oggettive di poterlo assolvere; l’attenzione posta in tali recenti sentenze si è focalizzata sulla mancata informazione da parte di Poste in ordine alla specifica serie del buono che il risparmiatore sottoscrive di volta in volta.
In buona sostanza, in mancanza della informazione sulla serie alfanumerica del buono (che costituisce lo stesso oggetto del contratto e consente di individuare la corrispondente disciplina regolatoria, tant’è che non è un caso che i buoni vengono emessi per “serie” e non sulla base di altri elementi non essenziali), appare arduo, secondo tale Giurisprudenza, ritenere che il risparmiatore possa “ agevolmente” effettuare una ricerca sulla Gazzetta Ufficiale, senza alcun elemento giuridico e normativo da cui partire, e tenendo in considerazione il fatto che la ricerca di un testo normativo è un’operazione difficile anche per un addetto ai lavori, figuriamoci per il risparmiatore classico e tradizionale, quale è quello che investe in buoni postali.
Pertanto, da quanto affermato dalla recente Giurisprudenza di merito, se ne ricava la conclusione che il principio di diritto affermato in modo così autorevole ed incisivo dalla Cassazione, va calato nella fattispecie relativa al singolo caso concreto, dovendosi verificare prima se il risparmiatore sia stato o meno messo nelle condizioni, o avesse tutti gli elementi, per poter individuare la Gazzetta Ufficiale dove era stato pubblicato il decreto Ministeriale e, poi, se individuato in ipotesi tale Decreto Ministeriale, dallo stesso potesse evincere “agevolmente” quale buono avesse acquistato e quindi la relativa disciplina ad esso applicabile.
Al riguardo recente Giurisprudenza di merito, pur richiamando gli autorevoli principi della menzionata Cassazione, ha riconosciuto il risarcimento del danno per omissione informativa, affermando, tra l’altro che «… anche a voler imporre al sottoscrittore del buono l’onere di una diretta lettura del decreto 12 settembre 2002 – previa ricerca sulla Gazzetta Ufficiale – non appare semplice da parte dell’investitore non professionale: il decreto è articolato in due capi, uno relativo alle condizioni di emissione della serie A5, l’altro per la serie AA5. Per la prima serie, l’art. 4 prevede che i buoni della relativa serie “possono” essere liquidati entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione, mentre per la serie AA5 l’art. 8 prevede che i buoni “possono” essere liquidati al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Vi è davvero da chiedersi se il risparmiatore/consumatore possa ricavare dalla lettura del decreto e di quanto (non) riportato sul buono quale serie di emissione abbia egli sottoscritto e se dalla ambigua espressione possa pacificamente dedurre che al termine del periodo indicato il buono inizia ad andare in prescrizione, anziché ritenere che capitale e interessi rimangano giacenti, in attesa di una formale richiesta di incasso delle somme investite. Vi è invece che la condotta reticente, omissiva, negligente di Poste, che non si è preoccupata nemmeno di specificare sul buono la serie alfanumerica di emissione, non ha messo in condizione il sottoscrittore di avvedersi del fatto che stava per acquistare un prodotto finanziario particolare, anche perché caratterizzato da un termine assolutamente anomalo, diverso dalle scadenze ordinarie»[4].
In senso analogo si è stabilito che «Poste opera in qualità di soggetto intermediario, con gli strumenti di diritto civile ma per un interesse pubblico. L’attività di raccolta di risparmio postale effettuata da Poste per conto di Cassa Depositi e Prestiti costituisce prestazione di un pubblico servizio in quanto orientata a fornire prestazioni di interesse pubblico, con recessività dello scopo di profitto rispetto a quello di erogazione del servizio (Cass. penale, Sez.Unite, sent.n.34036/2025). In questo contesto Poste deve garantire la massima tutela della fiducia dei risparmiatori non solo nell’ambito del singolo rapporto privatistico ma anche nell’ambito più generale della tutela del pubblico risparmio e per tale duplice ragione ha un pregnante ed inderogabile obbligo di trasparenza che deve permeare il suo agire…è vero che secondo l’orientamento costante della Suprema Corte i buoni postali fruttiferi sono qualificabili come titoli di legittimazione, con eterointegrazione ab externo del rapporto contrattuale di diritto privato e soggezione dei risparmiatori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali… tuttavia tale natura non preclude l’applicazione al rapporto negoziale dei principi dettati dall’ordinamento giuridico in materia contrattuale ed in particolare i principi di correttezza e buona fede; l’obbligo informativo d’altronde costituisce applicazione diretta di tali principi che devono permeare la condotta dei contraenti sia nella fase precontrattuale che nella fase di esecuzione…nel caso in cui sul buono manchi la serie del buono, il risparmiatore non è messo in grado di comprendere quale sia la normativa ad esso applicabile. A fronte della sola dicitura <<a termine>>, ed in mancanza della indicazione della serie non si può ritenere che gli attori, secondo l’ordinaria diligenza esigibile da un risparmiatore medio, potessero comprendere che si trattasse di un buono con scadenza di sette anni e non invece di venti anni, in assenza di informazione fornita da Poste»[5].
Infine, chiudendo la “carrellata” dei recenti interventi delle Corti di merito, da ultimo si è stabilito che «…indipendentemente dal profilo esaminato dalla Corte di Legittimità relativo alla responsabilità risarcitoria di Poste Italiane ed alla natura soggettiva dell’impedimento costituito dalla ignoranza del fatto da cui dipende il decorso del termine di prescrizione, ciò che appare dirimente nel caso che ci occupa è che sul buono non è riportata la serie di appartenenza del buono e la scadenza, che costituisce il fatto che- permettendo l’esercizio del diritto al rimborso determina l’inizio delle decorrenza del termine di prescrizione- la cui prova ricade certamente sull’odierna appellante… laddove manchi la indicazione della serie sul titolo, il sottoscrittore o la cointestataria non avrebbero potuto risalire alla scadenza del titolo acquistato, neppure mediante l’esame del D.M. di riferimento 18 Aprile 2002, in quanto istitutivo di due serie con differenti scadenze, un buono ventennale, serie A4 ed un buono della serie AA4,con scadenza di sette anni. Si vuol dire che non è possibile risalire con assoluta certezza alla serie, neppure attraverso la data di emissione e la individuazione del D.M. di riferimento, non essendo stata emessa solo la serie A4 ma anche la serie AA4, e tenuto conto del fatto che il taglio del buono da 5000,00 euro è comune ad entrambe le serie…né è possibile conferire rilevanza dirimente al fatto che sui buoni era riportata la dicitura <<a termine>>, atteso che nel DM di riferimento tale dicitura non è stata utilizzata per distinguere inequivocabilmente la serie AA4 dalla serie A4…la differenza tra buono ordinario e buono a termine non è affatto chiarita nel D.M. e neppure emerge pianamente; del resto anche un buono ventennale, per un risparmiatore comune, può essere inteso come buono a termine»[6].
Tale ultima decisione conclude, quindi, affermando che «… incombe a Poste, eccipiente la prescrizione, dimostrare la serie di appartenenza del buono e la correlativa scadenza del titolo, da cui far decorrere il termine di prescrizione, ciò in aderenza all’orientamento della Giurisprudenza secondo cui l’eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell’art.2935 c.c., restando escluso che il Giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso.».
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18 febbraio 2026, n.3686, in Italgiure. Giustizia.it; altresì, in Foro It.- n.3- marzo 2026, con nota di Alessandro Palmieri, Obblighi informativi presi poco sul serie e raffreddamento (settoriale) degli entusiasmi pro consumatori; nota di Mario Natale, Buoni postali fruttiferi prescritti in Cassazione: summum ius, summa iniuria?.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 7 Gennaio 2025, n. 261, in Italgiure. Giustizia.it.
[3] Cfr. App. Catanzaro, Sez. I, 6 Giugno 2026, n. 829 e App. Napoli, Sez. VII, 27 Maggio 2026, n. 4115.
[4] Cfr. App. Catanzaro, Sez. I, 6 Giugno 2026, n. 829.
[5] Cfr. App. Torino, 24 aprile 2026, n. 856.
[6] Cfr. App. Napoli, Sez. VII, 27 Maggio 2026, n. 4115.
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