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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 24 luglio 2026, n. 24015.

Massima redazionale

Parte ricorrente aveva adito innanzi al Tribunale di Bologna la società produttrice di un notissimo device di telefonia mobile, per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non lamentati in conseguenza della violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione, stante la correlazione tra l’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche e l’insorgenza di patologie tumorali a lungo termine sfornita di «avvertenze specifiche, visibili ed inequivoche». In buona sostanza, la ricorrente lamentava la violazione del principio di precauzione ex art. 191 TFUE, degli obblighi di sicurezza dettati dall’art. 104 cod. cons., «giacché se avesse conosciuto i rischi delle radiofrequenze emesse dal  suo telefono cellulare, avrebbe fatto dello stesso un uso diverso, non lo avrebbe usato in prossimità dele figlie minorenni, né l’avrebbe tenuto addosso né vicino al cuscino nelle ore notturne, e avrebbe impiegato soprattutto il telefono fisso».

Ebbene, il Collegio rileva come la Corte territoriale abbia applicato erroneamente il principio di precauzione, confinandolo nella sola sfera pubblicistica. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato come la nozione di “prodotto sicuro” non si esaurisce nella verifica che questo risulti conforme a standard tecnici (o che sia presente la marcatura CE), ricomprendendo anche la mancanza o il difetto di informazione, allorché il bene, pur conforme agli standard, sia privo delle istruzioni e delle avvertenze necessarie a prevenire rischi non immediatamente percepibili dal consumatore[1]. L’osservanza degli standard tecnici non esonera il produttore dall’adozione di ulteriori cautele, quando ciò sia necessario per tutelare la salute dell’utente[2]. Al contempo, la Cassazione ha escluso che la gestione del rischio possa essere subordinata all’esistenza di certezze scientifiche, facendo discendere dal principio di precauzione il parametro di valutazione degli obblighi di protezione[3].

Ciò premesso, con particolare riferimento al rischio oncogenico derivante dall’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche, la questione del deficit informativo è già stata affrontata in precedenti pronunciamenti[4], sebbene con riferimento a ipotesi non coincidenti con quella oggetto del ricorso. È stato statuito che l’incertezza scientifica non equivale a irrilevanza giuridica del rischio e non legittima, di per sé, un atteggiamento attendista: ne consegue che laddove il rischio non sia escluso e l’esposizione presenti caratteri tali da renderlo apprezzabile, l’ordinamento ammette e richiede condotte di governo del rischio.

Per quanto anche la giurisprudenza amministrativa abbia attenzionato la questione, la tutela civilistica del rischio elettromagnetico si colloca su un piano diverso; di talché, il rispetto dei limiti e dei parametri fissati in sede amministrativa non esaurisce la valutazione civilistica della condotta, imponendo al giudice di verificare autonomamente, nel diverso piano dei rapporti tra privati, gli obblighi e le tutele operanti. Il principio di precauzione viene in rilievo ogniqualvolta gli effetti negativi di una condotta o di un’attività umana non risultino ancora pienamente accertabili sul piano scientifico, assumendo funzione di criterio di orientamento dell’azione dello Stato e dell’Unione europea.

La CGUE ha chiarito che, in settori caratterizzati da un’elevata complessità tecnico-scientifica e da un marcato squilibrio informativo, l’intervento pubblico non può essere subordinato alla previa dimostrazione certa della realtà e gravità del rischio, essendo bastevole la sussistenza di una «plausibile probabilità di effetti dannosi potenzialmente gravi per la salute delle persone, tale da giustificare l’adozione di misure protettive anche in presenza di un quadro scientifico non conclusivo»[5]. La valutazione del rischio è stata conseguentemente ricondotta alla necessità di fondarsi sui dati scientifici disponibili più attendibili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale, senza che ciò implichi l’attesa del consolidamento definitivo delle evidenze scientifiche, essendo bastevole un sapere tecnico aggiornato e non manifestamente inattendibile.

Il principio di precauzione impone un monitoraggio costante dei livelli di rischio, poiché i pericoli derivanti dall’inazione possono risultare più gravi di quelli connessi all’adozione di misure protettive idonee a ridurre o impedire effetti rivelatisi più nocivi del previsto. Laddove persista una plausibile probabilità di effetti dannosi, il principio di precauzione è stato utilizzato per giustificare misure restrittive/informative in settori caratterizzati da rischi diffusi e difficilmente percepibili dal destinatario finale, valorizzandosi l’esigenza di prevenire il danno prima che esso si manifesti nella sua irreversibilità.

In questo contesto si colloca il principio c.d. “ALARA” (“as low as reasonably achievable”), che rappresenta il criterio attraverso il quale l’ordinamento governa i rischi derivanti dall’esposizione a fattori potenzialmente nocivi, anche in assenza di una piena certezza scientifica circa la loro pericolosità. Detto principio non presuppone l’accertamento di una nocività certa, ma si fonda proprio sulla plausibilità scientifica del rischio e sull’esigenza di prevenirne la possibile concretizzazione.

L’informazione non può limitarsi a una avvertenza generica, ma deve essere «idonea a consentire al destinatario di effettuare una corretta valutazione dei rischi e dei benefici e di adottare tutte le necessarie precauzioni», sottolineando che, in presenza di rischi scientificamente incerti, l’obbligo di prudenza impone l’adozione di misure proporzionate, quali, a titolo esemplificativo la riduzione dei livelli di esposizione[6]. A ogni buon conto, il principio di precauzione impone una strategia di valutazione, gestione e comunicazione del rischio che non può tradursi nel trasferimento dell’incertezza scientifica sul consumatore[7].

Esaurito questo inquadramento sistematico, la Terza Sezione Civile della Cassazione rileva come la Corte territoriale abbia del tutto omesso di accertare se, alla luce della normativa vigente e del parametro della diligenza professionale, l’ordinamento imponesse alla resistente di rendere edotto il consumatore circa la sussistenza dei rischi specifici derivanti dalle onde elettromagnetiche emesse dal telefono cellulare. Il raccordo tra principio di precauzione e rapporti tra privati è assicurato dalla diligenza professionale, ex art. 1176 c.c. L’operatore qualificato non è tenuto solo all’osservanza delle prescrizioni tecniche minime, ma deve adottare tutte le misure prudenziali e informative che, secondo un giudizio ex ante, risultino necessarie (o anche solo opportune) per evitare di cagionare danni alla salute dell’utente. Informare e istruire adeguatamente il consumatore rientra nel contenuto fisiologico della prestazione dovuta anche quale esplicazione dei canoni di buona fede e correttezza: ambedue queste ultime costituiscono criterio di determinazione della prestazione contrattuale – oltre che regole di condotta e di interpretazione del contratto.

Al netto della valenza pubblicistica del principio di precauzione – che vincola lo Stato all’adozione di misure idonee a prevenire rischi per la salute anche quando il nesso eziologico tra uso del bene e danno non sia scientificamente dimostrato – l’operatore privato, immesso il bene in commercio, è gravato dall’obbligo di improntare la propria condotta (e, in particolare, quella finalizzata all’informazione del consumatore) a un criterio di massima diligenza, prudenza e lealtà.

Acclarato che l’esposizione alle radiofrequenze è considerata dall’ordinamento un rischio meritevole di tutela preventiva attraverso l’informazione, gli obblighi informativi gravanti sul produttore risultano conseguentemente accresciuti. Né l’incertezza scientifica può essere assunta quale fattore esimente dall’obbligo di informare, come ritenuto dal giudice di merito, nel caso di specie.

A tale stregua, differentemente da quanto affermato dalla Corte d’Appello bolognese, l’omissione di avvertenze idonee in ordine all’uso sicuro del telefono non può essere esclusa mediante il mero richiamo alla conformità del prodotto agli standard tecnici e la riduttiva affermazione secondo cui il principio di precauzione vincoli solo lo Stato, senza ingenerare riflessi sugli obblighi informativi del produttore.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. 15 febbraio 2018, n. 3692; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25116; Cass. 15 marzo 2007, n. 6607.

[2] Cfr. Cass. 23 dicembre 2024, n. 33984.

[3] Cfr. Cass. 10 luglio 2014, n. 15824.

[4] Cfr. Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438.

[5] Cfr. CGUE, 22 dicembre 2010, C-77/09; CGUE, 17 dicembre 2015, C-157/14; CGUE, 22 novembre 2018, C-151/17.

[6] Cfr. Cass. 28 febbraio 2019, n. 5813.

[7] Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 9857; Cass. Pen., 14 aprile 2002, n. 20426.

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