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di Sergio Amicarelli

Avvocato

Introduzione.

La questione della determinazione e della determinabilità del tasso di interesse nei contratti di finanziamento a tasso variabile rappresenta un tema centrale e ampiamente dibattuto nel diritto bancario. La sua corretta analisi richiede di esaminare i principi generali del codice civile, la normativa speciale del Testo Unico Bancario (TUB) e gli orientamenti, non sempre univoci, della giurisprudenza di legittimità e di merito. Al centro del dibattito vi è la clausola di indicizzazione basata sull’indice Euribor, un parametro che, riflettendo il costo del denaro sul mercato interbancario europeo, introduce un elemento di variabilità nel sinallagma contrattuale. Il presente contributo si propone di analizzare i requisiti di validità di tale clausola, con particolare attenzione al vivace contrasto giurisprudenziale in merito alle conseguenze della mancata esplicitazione del regime finanziario e alla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 19348 del 11 giugno 2026, che offre importanti chiarimenti sulla distinzione tra determinatezza del TAN e determinatezza della componente variabile del tasso.

1. Il Quadro Normativo e Giurisprudenziale della Determinazione del Tasso d’Interesse.

La validità di una clausola che determina gli interessi è soggetta a requisiti fondamentali, posti a presidio della certezza dei rapporti giuridici e della trasparenza contrattuale. Le norme cardine sono:

  • Determinatezza o Determinabilità dell’Oggetto (art. 1346 c.c.): L’oggetto del contratto deve essere determinato o, quantomeno, determinabile. Nel contesto di un contratto di finanziamento, il tasso di interesse è un elemento essenziale dell’oggetto e deve soddisfare tale requisito a pena di nullità (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 19348 del 11/06/2026; Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 711 del 10/01/2025; Sez. Seconda Civile, Sentenza n. 20555 del 29/09/2020; Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023; Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 1866 del 27/01/2026; Sez. Terza Civile, Sentenza n. 12889 del 13/05/2021; Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 3405/2018).
  • Forma Scritta per gli Interessi Ultralegali (art. 1284, comma 3, c.c.): La pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale deve avvenire per iscritto, pena di nullità (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 19348 del 11/06/2026; Sez. Seconda Civile, Sentenza n. 20555 del 29/09/2020).

Questo requisito di forma ad substantiam mira a garantire la piena consapevolezza del debitore sull’entità del proprio impegno.

  • Trasparenza Bancaria (art. 117 TUB): L’art. 117, comma 4, del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) impone che i contratti bancari indichino “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”. Il comma 6 del medesimo articolo sancisce la nullità delle clausole che rinviano agli usi per la determinazione dei tassi, rafforzando l’esigenza di una pattuizione chiara e non ambigua (Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023; Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 29530 del 15/11/2024; Sez. Terza Civile, Sentenza n. 290 del 06/01/2026).

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’obbligo di indicare il tasso di interesse non imponga necessariamente la sua specificazione in un valore numerico fisso. È ammessa la determinazione per relationem, ovvero tramite il rinvio a criteri ed elementi esterni al contratto. Tuttavia, tale rinvio è legittimo solo a condizione che gli elementi estrinseci siano obiettivamente e univocamente individuabili, senza lasciare alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto di credito (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 19348 del 11/06/2026; [Sez. Seconda Civile, Sentenza n. 20555 del 29/09/2020;Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 1866 del 27/01/2026;[Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 5151 del 27/02/2024; Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 5151 del 27/02/2024; Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 16456 del 13/06/2024; Sez. Terza Civile, Sentenza n. 290 del 06/01/2026].

Come affermato dalla Suprema Corte:

«in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi, per essere validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, comma 3 0, c.c., che è norma imperativa, deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse. Si è, infatti, ripetutamente affermato che la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili (Sez. Seconda Civile, Sentenza n. 20555 del 29/09/2020)»

In caso di violazione di tali precetti, operano i meccanismi di eterointegrazione previsti dall’ordinamento, quali la nullità parziale della clausola (art. 1419, c. 2, c.c.) e la sua sostituzione con norme imperative, come il tasso sostitutivo BOT previsto dall’art. 117, comma 7, T.U.B.

2. La Clausola Euribor: Requisiti di Validità per una “Determinabilità” Effettiva.

La clausola di indicizzazione lega il tasso di interesse (TAN) a un parametro variabile (Euribor) cui si somma un margine fisso (spread). Affinché tale clausola sia valida, non è sufficiente un generico rinvio all’indice Euribor. La giurisprudenza, con un orientamento sempre più rigoroso, ha individuato una serie di elementi che devono essere esplicitati nel contratto per garantire la determinatezza del tasso:

  • La durata del parametro Euribor: Deve essere specificata la scadenza di riferimento (es. 1, 3, 6 mesi) [Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 19348 del 11/06/2026].
  • La fonte ufficiale di pubblicazione e la periodicità di rilevazione: Il contratto deve indicare dove il dato viene rilevato (es. “Il Sole 24 Ore”) e in quale giorno rispetto al periodo di applicazione [Sentenza n. 4975/2025][Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 3405/2018].
  • Lo Spread: Il margine, che rappresenta la remunerazione della banca, deve essere indicato in modo chiaro e trasparente.
  • La base di calcolo (c.d. days count convention): È un elemento cruciale, come sottolineato dalla recente giurisprudenza di legittimità. Il contratto deve specificare se il calcolo del tasso su base annua avviene utilizzando l’anno commerciale (divisore 360) o l’anno solare (divisore 365). L’omissione di tale indicazione introduce un elemento di incertezza che vizia la clausola per indeterminatezza (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 19348 del 11/06/2026; LEGGE 6 novembre 2024, n. 163) .

La recente Ordinanza della Cassazione, Sez. II, n. 19348 dell’11 giugno 2026, ha cassato con rinvio una decisione di merito proprio per non aver considerato la fondatezza della doglianza relativa all’omessa specificazione della days count convention, affermando un principio di diritto di fondamentale importanza (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 19348 del 11/06/2026).

La Corte ha ribadito che, per la valida stipulazione degli interessi, è necessario un contenuto “assolutamente univoco”, che include la puntuale specificazione di tutti gli elementi funzionali alla concreta determinazione del saggio. L’assenza di indicazioni sul divisore (360 o 365) rende il tasso indeterminabile, poiché l’applicazione di un criterio piuttosto che un altro conduce a risultati economici differenti (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 19348 del 11/06/2026).

Sulla scorta di quanto precede, è stato ritenuto corretto l’accertamento dell’indeterminabilità del tasso in caso di mancata indicazione della base di calcolo 360 o 365 (cfr.: Cass. n. 20801/2024, cit.).
In concreto, la decisione della Corte d’appello, nel ritenere determinabile il tasso variabile stabilito nel contratto per cui è causa, non ha osservato i principi di diritto sopra indicati, sicché essa risulta illegittima anche sotto tale profilo. [Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 19348 del 11/06/2026]

3. Il “Costo Occulto”: Regime Finanziario e Dibattito sull’Ammortamento alla Francese.

Una delle questioni più dibattute riguarda le conseguenze della mancata esplicitazione nel contratto del regime finanziario applicato, in particolare nei mutui con piano di ammortamento “alla francese”, la cui elaborazione matematica presuppone un regime di capitalizzazione composta.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, hanno stabilito, per i mutui a tasso fisso, che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione “composto” non è causa di nullità. La ragione risiede nel fatto che, essendo tutti gli elementi (capitale, durata, tasso, importo rata) predeterminati, il costo totale è ex ante noto e calcolabile.

Tale principio è stato successivamente esteso dalla Cassazione (Ord. n. 7382/2025) ai mutui a tasso variabile, a condizione che il piano di ammortamento contenga tutte le indicazioni minime per comprendere la struttura del finanziamento.

Tuttavia, una parte significativa e recente della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Brindisi n. 431/26; Trib. Pesaro n. 206/26; Trib. Salerno, Ord. 05.03.26; Trib. Frosinone n. 179/26) contesta tale estensione. L’argomentazione principale è che, nei mutui a tasso variabile, il piano di ammortamento allegato è puramente esemplificativo e non consente di predeterminare il monte interessi. Il costo effettivo dipende non solo dalla fluttuazione dell’Euribor, ma anche dal regime finanziario (semplice ex art. 821 c.c. o composto) applicato rata per rata.

L’applicazione del regime composto, se non pattuita esplicitamente, genera un maggior onere per il mutuatario, configurando un “costo occulto”, frutto dell’applicazione di una modalità di calcolo non concordata e non conoscibile al momento della stipula.

4. Trasparenza e Forma Informativa: il Ruolo del TAE e la Critica all’Approccio delle Sezioni Unite.

Il dibattito sul regime finanziario si intreccia con quello sulla violazione della “forma informativa” prescritta dall’art. 117, comma 4, T.U.B. Se il regime composto adottato dalla banca incide sul costo del credito, esso è un “prezzo” e deve essere oggetto di un accordo formale, la cui ratio è neutralizzare le asimmetrie informative tra le parti.

Non può, quindi, ritenersi pattuito “in forma indiretta attraverso l’allegato ed anonimo piano di ammortamento” (cfr. Trib. Napoli, sent. n. 9269 del 20.10.24).

In questo contesto, assume un ruolo cruciale la Delibera CICR del 9 febbraio 2000. L’art. 6 di tale delibera stabilisce che, nei casi di capitalizzazione infrannuale, il contratto debba indicare “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.

Questo tasso è il Tasso Annuo Effettivo (TAE), da non confondere con il TAEG/ISC.

  • TAE: È un tasso di interesse contrattuale che riflette l’impatto della capitalizzazione sul costo del denaro. La sua mancata indicazione, secondo la Delibera, rende inefficace la clausola di capitalizzazione.
  • TAEG/ISC: È un indicatore sintetico del costo complessivo (include spese e oneri) con funzione informativa. La sua erronea indicazione non determina, di norma, la nullità della clausola interessi (Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 599 del 10/01/2026).

La giurisprudenza di merito più attenta (cfr. Trib. Ancona, sent. n. 1312 del 21.07.26; Trib. Salerno, sent. n. 3240 del 26.05.2026) ha criticato l’orientamento della Cassazione che sembra ritenere sufficiente l’indicazione del TAEG. Si sostiene che l’unico “tasso effettivo” idoneo a garantire la trasparenza sia il TAE. In sua assenza e in mancanza di una pattuizione esplicita sul regime finanziario, la clausola sarebbe nulla per violazione dell’art. 117, comma 4, T.U.B., con conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT e del regime di capitalizzazione semplice.

5. L’Ordinanza n. 19348/2026 della Cassazione: un Punto di Svolta tra Approccio Sostanzialistico e Rigore Formale.

L’ordinanza della Sezione Seconda n. 19348 dell’11 giugno 2026 si inserisce in questo complesso panorama offrendo una soluzione che distingue nettamente la questione della determinabilità del TAN da quella della determinatezza della componente variabile del tasso.

5.1. La validità del TAN “implicito” ma determinabile.
Sul primo motivo di ricorso, relativo alla mancata indicazione numerica del TAN, la Corte ha rigettato la censura. Pur ribadendo la distinzione tra TAN (prezzo del denaro) e TAEG (indicatore di costo), ha consolidato un approccio pragmatico, affermando che il TAN, anche se non esplicitato, può risultare determinabile per relationem interna. La condizione è che il contratto e i suoi allegati forniscano un corredo informativo minimo ed inequivoco (importo, durata, periodicità e, soprattutto, un piano di ammortamento che specifichi la composizione di ogni rata in quota capitale e quota interessi). In presenza di tali elementi, il TAN diventa un dato matematicamente ricavabile e l’esigenza di trasparenza è soddisfatta [Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 19348 del 11/06/2026].

5.2. L’essenzialità degli elementi di calcolo dell’Euribor: la “days count convention” come spartiacque della determinatezza.
Il cuore della decisione risiede nell’accoglimento parziale del terzo motivo. La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa all’omessa specificazione della days count convention. La motivazione del giudice di merito è stata giudicata “meramente apparenteper aver dato per presupposta la determinabilità dell’indice Euribor senza affrontare la specifica obiezione secondo cui l’applicazione di un divisore 360 piuttosto che 365 genera risultati finanziari diversi, introducendo un inaccettabile margine di incertezza

 La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio, affinché il giudice del merito si pronunci motivatamente sulla doglianza relativa all’indeterminabilità del tasso per omessa indicazione della base giornaliera di rilevazione e della days count convention, attenendosi al principio che la convenzione sugli interessi, per essere valida, “deve avere un contenuto assolutamente univoco”.

Conclusioni.

L’ordinanza n. 19348/2026 si inserisce coerentemente nel solco di una giurisprudenza che mira a un equilibrio tra la flessibilità richiesta dalle operazioni a tasso variabile e l’irrinunciabile esigenza di trasparenza. Da un lato, si conferma un approccio sostanzialistico alla determinabilità del TAN, ammettendo che esso possa essere desunto implicitamente, a condizione che il contratto fornisca gli strumenti per una sua agevole ricostruzione matematica. Dall’altro, si adotta un approccio formalmente rigoroso per gli elementi che compongono il tasso variabile. La scelta del divisore (360/365) non è un dettaglio tecnico trascurabile, ma un elemento che incide sul costo del credito e deve essere oggetto di pattuizione chiara e scritta. La sua assenza vizia la clausola per indeterminatezza, con le conseguenze sanzionatorie dell’art. 117, comma 7, T.U.B.

Resta invece aperto il contrasto sulla mancata esplicitazione del regime finanziario, con la giurisprudenza di merito che, valorizzando la “forma informativa” dell’art. 117 T.U.B., tende a sanzionare con la nullità l’assenza di una pattuizione chiara sulla capitalizzazione, considerandola un costo occulto. Per gli operatori del diritto, il messaggio è inequivocabile: la redazione delle clausole di indicizzazione non ammette approssimazioni e la vigilanza sulla completezza e chiarezza delle pattuizioni è fondamentale per una tutela efficace del cliente.

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