Il Collegio rileva come la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che, in materia di assicurazione della responsabilità civile, “il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore dello stesso”[1] e che “in forza del comma 2 dell’art. 1917 cod. civ. – che prevede la facoltà dell’assicuratore, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta e l’obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede – non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l’assicuratore e l’assicurato”[2].
Nello stesso senso è, altresì, orientata la giurisprudenza di merito, secondo la quale “nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato è autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell’eventualità in cui l’indennità venga pagata – materialmente – direttamente al terzo ai sensi dell’art. 1917, comma 2 cod. civ.”, non potendo sussistere, in questi casi, un rapporto immediato e diretto tra l’impresa di assicurazione del danneggiante ed il terzo danneggiato, con la precisazione che “quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore”[3]. Pertanto, non essendo possibile rintracciare alcun riferimento normativo o, al più, contrattuale, che preveda un’azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei casi di cui all’art. 2052 c.c., il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente.
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2021, n. 5259.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 5 dicembre 2011, n. 26019.
[3] Cfr. Trib. Aquila, 17 maggio 2023, n. 358; Trib. Crotone, 8 aprile 2020, n. 341; App. Milano, 14 dicembre 2016, n. 4263.