Nota a Trib. Venezia, Sez. I, 26 giugno 2026.
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi (c.n.c.) di società (imprenditore collettivo), il tribunale può confermare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 CCII, misure protettive sull’intero patrimonio personale dei soci[1], quando gli stessi soci, ancorchè già garanti e/o illimitatamente responsabili per i debiti sociali, nel progetto di piano abbiano messo a disposizione dei creditori sociali (nuova) finanza esterna, partecipando concretamente alla composizione negoziata, ovvero misure protettive personali ad evitare che tutti i creditori sociali coinvolti nel risanamento possano subire un inammissibile pregiudizio dalle iniziative dei creditori garantiti dagli stessi soci, posto che il piano è uno strumento dinamico, aggiornabile nel corso della c.n.c. e subordinato alla verifica dell’esperto, alla collaborazione dei creditori e alla concreta esigibilità dell’attivo patrimoniale.
Con funzione protettiva più ristretta, ma fondata sempre sulle ragioni di convenienza per i creditori di trattare un progetto di piano che prevede anche l’apporto esterno di utilità economiche da parte dei soci garanti (o, in ipotesi, responsabili illimitatamente) per i debiti sociali (o utilità economiche ritraibili dalla posizione giuridica degli stessi soci garanti e/o, in ipotesi, illimitatamente responsabili), si afferma in giurisprudenza anche l’applicazione delle misure cautelari (atipiche) di cui all’art. 19 CCII anche alle partecipazioni nella società in crisi possedute dagli stessi soci, quando il progetto di piano di risanamento della società prevede anche operazioni sul capitale a beneficio dei creditori sociali[2].
In entrambi i casi, della suddetta interdizione cautelare del pignoramento delle partecipazioni possedute dai soci-garanti[3] e della predetta protezione del patrimonio personale dei soci responsabili dei debiti sociali qui in esame[4], si va ben oltre l’estensione delle cautele e della protezione ai beni di terzi che siano funzionalmente destinati all’esercizio dell’attività da parte dell’imprenditore in crisi[5] a confermare la forza espansiva e preminente della c.n.c. nel più ampio e articolato sistema del CCII delle soluzioni alla crisi d’impresa.
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[1] V. Trib. Venezia, 26 giugno 2026.
[2] V. Trib. Roma, 23 aprile 2026.
[3] V. Trib. Roma, 23 aprile 2026.
[4] V. Trib. Venezia, 26 giugno 2026.
[5] Cfr., in dottrina, A. PETROSILLO, Le misure protettive e le misure cautelari, in La composizione negoziata della crisi d’impresa – esperienze applicative, a cura di S. Sanzo, 2026, 373 ss.
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