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Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 11 maggio 2026, n. 2866.

Massima redazionale

Relativamente all’operatività dell’art. 119 TUB, la giurisprudenza di merito ha in alcuni casi operato una netta distinzione tra la documentazione sintetica (estratti conto e scalari), disciplinata dai commi 1 e 2, e la documentazione relativa alle singole operazioni, disciplinata dal comma 4 della medesima norma, ritenendo che la banca ha l’obbligo di conservazione ed esibizione degli estratti conto dall’apertura del contratto fino alla sua chiusura, senza che operi il limite decennale previsto dal comma quarto dell’art. 119 TUB, applicabile esclusivamente ai documenti inerenti alle singole operazioni[1].

Si evidenzia, al riguardo, che gli estratti conto hanno lo scopo di consentire al cliente di controllare l’andamento del rapporto nella sua interezza, dall’apertura alla chiusura, e costituiscono per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che viene inviato con periodicità. Ritenere che la banca sia tenuta alla conservazione degli estratti conto soltanto con riferimento all’ultimo decennio significherebbe privare il cliente del diritto all’informazione sull’intero andamento del rapporto e impedirebbe l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere necessaria per determinare il credito della banca. Tale orientamento si fonda sul dato letterale dell’art. 119, comma 4, TUB, che nel porre il limite decennale, si riferisce espressamente alla “copia della documentazione inerente a singole operazioni” e non ai documenti sintetici (estratti conto e scalari) che sono invece espressamente menzionati nei primi due commi della medesima norma.

Nello stesso senso, si è ritenuto che il limite decennale non possa essere riferito neppure al contratto di conto corrente bancario o di apertura di credito, che non costituiscono documentazione contabile ma rappresentano la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti, e la prova scritta richiesta ad substantiam dell’esistenza del rapporto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, TUB[2].

Tale orientamento è stato condiviso anche dallo stesso Tribunale barese, per cui “in ordine alla consegna dei documenti contrattuali, gli stessi non soggiacciono al limite decennale di cui all’art.119 co. 4 TUB (tale articolo ha portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all’art. 2220 c.c.) poiché non trattasi di meri documenti contabili ma di documenti contenenti l’atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tale esigibili dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria (cioè dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente) e che, quanto agli estratti conto e agli scalari, neppure tale documentazione contabile di sintesi soggiace al limite della decennalità ex art. 119 co. 4 TUB, norma che si riferisce unicamente alla ‘documentazione inerente a singole operazioni’ e non ai documenti di sintesi come appunto estratti conto e gli scalari che la banca è tenuta (in base al combinato disposto dei co. 1 e 2 dell’art. 119 TUB) a consegnare in copia al cliente durante il rapporto e alla sua scadenza con termine prescrizionale ordinario dalla chiusura del rapporto“.

Deve tuttavia rilevarsi che la Corte di Cassazione, con pronunce anche recenti, ha affermato un orientamento interpretativo parzialmente divergente rispetto a quello anzidetto, affermando che il diritto del correntista a ottenere copia della documentazione bancaria, compresi gli estratti conto, è disciplinato dall’art. 119, comma 4, del TUB, che prevede un limite decennale per l’obbligo della banca di conservazione e riconsegna della documentazione relativa alle operazioni effettuate. Tale norma, quale ius superveniens e lex specialis rispetto alla disciplina generale del mandato di cui all’art. 1713 c.c., si applica anche ai rapporti di conto corrente sorti anteriormente all’entrata in vigore del Testo Unico Bancario.

La locuzione ‘documentazione inerente a singole operazioni contenuta nell’art. 119, comma 4, TUB, secondo la Suprema Corte, deve essere interpretata estensivamente come comprensiva anche degli estratti conto periodici, che documentano le operazioni regolate in conto corrente. Il limite temporale decennale, infatti, non contrasta con il principio di buona fede contrattuale, avendo il legislatore già individuato un ragionevole punto di equilibrio tra l’obbligo di trasparenza gravante sulla banca e la delimitazione temporale dell’obbligo di conservazione della documentazione, operando al di fuori di tale limite il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti che grava in modo speculare su entrambe le parti del rapporto[3].

Pertanto, alla luce di tale indirizzo interpretativo, il limite decennale previsto dall’art. 119, comma 4, TUB si applica anche agli estratti conto e scalari, con la conseguenza che la banca non è tenuta alla consegna di estratti conto e scalari relativi a periodi antecedenti ai dieci anni dalla richiesta formulata dal cliente.

Peraltro, dagli atti risulta che la banca ha dichiarato di non essere più in possesso di tali documenti, dichiarazione verificata in sede esecutiva, nel procedimento promosso ex art. 610 c.p.c.[4].

L’opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca parziale del decreto ingiuntivo. La regolazione delle spese di lite tiene conto dell’accoglimento solo parziale dell’opposizione, nonché della condotta complessiva delle parti, atteso che la produzione documentale è avvenuta in corso di causa e solo a seguito dell’emissione del decreto ingiuntivo, con conseguente reciproca soccombenza. Va, infatti, rilevato che, al momento della richiesta ex art. 119 TUB, parte opposta era legittimata a pretendere la consegna della documentazione bancaria riferita alle operazioni compiute negli ultimi dieci anni anteriori alla richiesta (23 aprile 2008 – 23 aprile 2018) e che la mancata tempestiva ottemperanza da parte dell’istituto di credito ha reso necessario il ricorso al procedimento monitorio. Tuttavia, nel corso del giudizio di opposizione l’opposta, dopo aver ottenuto la consegna della restante documentazione infradecennale, ha insistito per la consegna di documentazione ultradecennale, con conseguente parziale soccombenza.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Trib. Siracusa n. 569/2025.

[2] Cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 5 marzo 2025, n. 759.

[3] Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 3 marzo 2026, n. 4794.

[4] Infatti, all’esito delle operazioni demandate all’ausiliario del G.E., è stata accertata la impossibilità materiale di reperire la documentazione residua, con conseguente estinzione del procedimento esecutivo per impossibilità dell’adempimento.

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