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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 29 aprile 2026, n. 11817.

Segnalazione a cura del Dott. Stefano Izzo.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

La mancata indicazione numerica del “tasso leasing” non viola l’art. 117 TUB solo laddove esso sia determinabile per relationem; tale determinazione deve avvenire tramite il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo alla società concedente (Cass. Sez. 3, n. 12889/2021; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 16907/2019; Cass. n. 6364/2011; Cass. Sez. 3, n. 29530/2024; Cass. Sez. 3, n. 28824/2023; Cass. Sez. 3, n. 35110/2024; Cass. Sez. 3, n. 711/2025).

 

“[…] in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del “tasso leasing” nel contratto non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell’esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata (Cass. Sez. 3, 15/11/2024 n. 29530; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 17/10/2023 n. 28824; Cass. Sez. 3, n. 35110 del 2024; Cass. Sez. 3, 10/1/2025 n. 711).”29530; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 17/10/2023 n. 28824; Cass. Sez. 3, n. 35110 del 2024; Cass. Sez. 3, 10/1/2025 n. 711)”.

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La determinazione del tasso per relationem non è validamente configurabile quando i parametri contrattuali sono definiti unilateralmente dalla società di leasing e mancano criteri di calcolo espliciti nel contratto.

È illegittimo pretendere che il cliente ricavi il tasso di attualizzazione tramite un calcolo a ritroso basato su formule matematiche non indicate o richiamate nel contratto.

Tale operazione matematica, in assenza di indicazioni sulla formula o sulle componenti di interesse incluse nell’opzione finale, esula dal canone di normale diligenza esigibile dall’utilizzatore. (Cass. Sez. 3, n. 12889/2021).

 

[…] la possibilità di determinare il tasso leasing per relationem, ove l’indicazione numerica del tasso, può avvenire col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco, non può essere estesa ai casi (come quello di specie) ove i parametri contrattuali vengono unilateralmente determinati dalla società di leasing ed in assenza di criteri di calcolo esplicitati nel contratto e, addirittura, mediante il calcolo del tasso di attualizzazione estratto «a ritroso» (non venendo indicati: la formula, i criteri di determinabilità e le eventuali componenti di interesse incluse anche nell’opzione finale)”.

Condivisibilmente, sul punto, parte ricorrente osserva che non si può ritenere compreso nel canone di normale diligenza dell’utilizzatore, quello di calcolare il tasso mediante la formula di Banca d’Italia o altre operazioni matematiche, neppure indicate o richiamate nel contratto”.

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La discrasia tra il tasso indicato nel contratto e quello effettivamente applicato determina un’opacità dell’operazione che impedisce al cliente di conoscere il costo effettivo pattuito.

Qualora tale discrasia non sia sanabile per relationem (essendo i criteri non obiettivamente individuabili), si configura una violazione della trasparenza a cagione della quale, trovando il cliente un prezzo sostanzialmente inespresso e indeterminato, deve darsi applicazione alla sanzione sostitutiva prevista dall’art. 117, comma 7, TUB (cfr. Cass. Sez. 3, n. 12889/2021; Cass. n. 6364/2011; Cass. Sez. 3, n. 711/2025).

 

“[…] la accertata discrasia tra il tasso leasing effettivo e quello indicato nel contratto non sanabile per relationem comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 117 TUB essendo i criteri di determinazione non obiettivamente individuabili, in modo inequivoco“.

Con tale arresto del 2021, quindi, si è posto in luce come «la determinabilità per relationem del tasso di leasing escluderebbe dunque l’irrogazione della sanzione sostitutiva de qua, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907); ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell’operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell’operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell’utilizzatore (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364)». (cfr. in proposito, Cass. Sez. 3, n. 12889/2021, cit.)“.

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