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Nota a ABF, Collegio di Bologna, 28 gennaio 2026, n. 770.

Massima redazionale

Secondo l’orientamento arbitrale consolidato, quando l’operazione di pagamento è eseguita integralmente dal pagatore non è configurabile una responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento. In tali ipotesi, l’eventuale responsabilità dell’intermediario può essere valutata esclusivamente alla luce delle regole di diritto comune e degli obblighi di protezione gravanti sul prestatore del servizio. In tal senso, si è espresso il Collegio di Coordinamento[1], chiarendo che i pagamenti integralmente eseguiti dal cliente, ancorché indotto in errore da un raggiro, restano estranei all’ambito applicativo della disciplina sulle operazioni non autorizzate.

In tali fattispecie, la responsabilità dell’intermediario richiede l’accertamento di un concreto apporto causale, riconducibile alla violazione degli obblighi di diligenza, sicurezza o monitoraggio, valutabile secondo i criteri dell’art. 1218 c.c. Con riguardo alle fattispecie di sms spoofing, l’orientamento condiviso è nel senso di ritenere che, in via generale, non possa automaticamente ravvisarsi una colpa grave dell’utente, attesa la particolare insidiosità della tecnica fraudolenta. Tuttavia, tale principio non opera in modo indiscriminato, dovendosi procedere a una valutazione in concreto dell’attendibilità del messaggio fraudolento.

In questa prospettiva, il Collegio di Bologna[2] ha precisato che la colpa grave dell’utente può essere esclusa solo quando il messaggio fraudolento non presenti elementi di evidente inattendibilità; al contempo, ha riconosciuto la possibilità di ravvisare una responsabilità concorrente dell’intermediario qualora la tecnica fraudolenta risulti particolarmente sofisticata e idonea a rafforzare l’apparenza di autenticità della comunicazione.

Con successiva decisione lo stesso Collegio[3] ha, inoltre, chiarito che l’inapplicabilità della disciplina delle operazioni non autorizzate non esclude, di per sé, ogni responsabilità dell’intermediario, fermo restando che il fatto colposo del cliente può assorbire il rilievo causale di eventuali carenze dell’intermediario, qualora assuma carattere largamente prevalente. Nel caso di specie, il messaggio fraudolento si è inserito all’interno di una chat di messaggistica contenente comunicazioni genuine dell’intermediario, circostanza che ha oggettivamente rafforzato l’apparenza di autenticità della comunicazione. Tale modalità operativa rende la comunicazione più attendibile rispetto a messaggi isolati, pur non escludendo la possibilità di cogliere profili di anomalia.

Ciò nondimeno, la ricorrente ha comunque dato seguito alle indicazioni ricevute, disponendo personalmente un bonifico istantaneo a favore di terzi, senza procedere a una verifica attraverso i canali ufficiali dell’intermediario, sicché la sua condotta si configura come gravemente negligente. Tale comportamento assume rilievo causale prevalente, pur non escludendo, alla luce delle modalità della frode, la possibilità di ravvisare un concorso di responsabilità dell’intermediario.

Alla luce dell’insieme delle circostanze emerse in istruttoria e dei principi affermati dalla giurisprudenza arbitrale richiamata, la colpa grave della ricorrente assuma carattere causale prevalente, ma la particolare modalità di realizzazione della frode consente di ravvisare un concorso di responsabilità dell’intermediario, da determinarsi in via equitativa nella misura del 20% del danno lamentato.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 8671/2024.

[2] Cfr. ABF, Collegio di Bologna, n. 3084/2025.

[3] Cfr. ABF, Collegio di Bologna, n. 1748/2025.

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