Nota a ABF, Collegio di Napoli, 4 febbraio 2026, n. 976.
Massima redazionale
Nel caso di specie, in data 4 giugno 2025 il legale rappresentante della ricorrente si recava presso la Filiale per richiedere l’estinzione del conto corrente; l’intermediario provvedeva a estinguere i rapporti accessori al conto, relativi alla carta di credito associata e ai servizi di internet banking e richiedeva la restituzione del libretto degli assegni. La richiesta di recesso dal rapporto veniva formalizzata a seguito di un ulteriore accesso presso la Filiale, a mezzo pec, in data 10 giugno 2025. La Banca estingueva il rapporto il successivo 20 giugno.
Ebbene, secondo orientamento consolidato[1], l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente è regolato dall’art. 1855 c.c., che, nello stabilire il diritto di ciascuna delle parti di recedere dal rapporto di conto corrente a tempo indeterminato con un preavviso di 15 giorni, fa tuttavia salva la diversa previsione contrattuale. Nel caso di specie, il contratto di conto, all’art. 13, prevede il diritto del cliente di recedere dal rapporto con un preavviso anche soltanto di 1 giorno. Si aggiunge che la presenza di un saldo negativo non costituisce legittimo impedimento a tanto[2].
Alla luce della ricostruzione operata, la Banca avrebbe dovuto procedere all’estinzione del conto in data 11 giugno 2025 o, comunque, mantenere il cliente indenne dalle spese eventualmente maturate tra tale data e l’effettiva elaborazione dei conteggi necessari a perfezionare l’estinzione del rapporto. La Banca è tenuta a dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura del conto a entro un termine ragionevole e congruo, per la cui determinazione assumono rilevanza le sole formalità richieste e necessarie. La chiusura oltre questo termine da parte dell’intermediario configura a suo carico la violazione del dovere di correttezza ex art. 1175 c.c. e di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., non potendosi pretendere che il cliente, nelle more della chiusura del conto, debba sostenere le spese di tenuta dello stesso.
Ne è portato logico giuridico che, ogni qual volta il rapporto non venga chiuso in un tempo ragionevole, l’intermediario debba tenere indenne il cliente da ogni eventuale costo legato al mantenimento in esercizio del conto e a risarcirlo dai conseguenti danni. È opinione costante dei Collegi che «la diligenza professionale, che gli intermediari sono tenuti a osservare nell’esercizio della propria attività, impone alla banca di soddisfare con la massima sollecitudine le richieste di chiusura dei conti correnti. Se la banca omette di attivarsi in tal senso, è configurabile la violazione del canone di diligenza e di correttezza che deve sempre caratterizzare i rapporti con la clientela»[3].
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[1] Cfr. ABF, Collegio di Napoli, n. 5831/2025; ABF, Collegio di Napoli, n. 4791/2023.
[2] Cfr. ABF, Collegio di Napoli, n. 5831/2025; ABF, Collegio di Roma, n. 4340/2017.
[3] Cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 3779/2019; ABF, Collegio di Napoli, n. 1340/2016; ABF, Collegio di Napoli, n. 4751/2023; ABF, Collegio di Milano, n. 22890/2020.
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