Nota a Trib. Ivrea, Sez. I, 18 marzo 2026.
In una recente opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi al Tribunale di Ivrea è stata posta al centro del giudizio una questione di particolare rilievo nella prassi bancaria, ossia la corretta qualificazione giuridica del soggetto indicato nel contratto come “coobbligato”.
La vicenda trae origine dall’emissione di un decreto ingiuntivo per oltre 40.000 euro nei confronti del debitore principale e di un secondo soggetto che aveva sottoscritto il contratto di finanziamento in tale qualità, ritenuti entrambi obbligati in solido al pagamento. La difesa si è concentrata su un profilo specifico, mettendo in discussione non tanto l’esistenza del credito, quanto la natura dell’obbligazione assunta dal cosiddetto coobbligato.
L’impostazione difensiva ha inteso superare il dato meramente formale della qualificazione contrattuale, valorizzando invece la concreta struttura del rapporto e il ruolo effettivamente svolto dalle parti. In particolare, è stato evidenziato come il finanziamento fosse stato erogato e utilizzato esclusivamente dal debitore principale, mentre il soggetto qualificato come coobbligato non aveva tratto alcun beneficio dall’operazione, limitandosi a prestare la propria sottoscrizione in funzione di garanzia.
Il Tribunale di Ivrea, con ordinanza, ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ritenendo che l’opposizione fosse assistita da fumus boni iuris proprio in relazione alla prospettata qualificazione della posizione del coobbligato.
Nel provvedimento, il Giudice ha affermato un principio di particolare chiarezza, evidenziando che nel nostro ordinamento non è configurabile una figura tipica di “coobbligato” intesa come soggetto che, pur non essendo parte del contratto principale né beneficiario della prestazione, sia tuttavia obbligato in solido senza assumere la qualità di garante. In tali ipotesi, la riconduzione della fattispecie allo schema della fideiussione si impone quale unica qualificazione giuridicamente coerente.
Tale impostazione si inserisce in un orientamento già consolidato nella giurisprudenza di merito, richiamato nell’atto di opposizione e condiviso dal Tribunale, secondo cui il termine “coobbligato” non individua un autonomo tipo negoziale, ma descrive soltanto un effetto – la solidarietà passiva – che può derivare da titoli diversi. In questa prospettiva, qualora un soggetto non sia parte del contratto di finanziamento e non abbia beneficiato dell’erogazione della somma, l’unico schema idoneo a giustificare la sua obbligazione è quello della fideiussione.
In tal senso si sono espresse, tra le altre, la Corte d’Appello di Venezia (sent. n. 972/2025), il Tribunale di Firenze (sent. 23 maggio 2019), il Tribunale di Latina (sent. n. 1921/2020) e il Tribunale di Civitavecchia (sent. n. 357/2020), nonché lo stesso Tribunale di Ivrea con precedenti conformi (sent. n. 1182/2024 e n. 775/2022), richiamati nell’atto di opposizione e valorizzati dal Giudice nel provvedimento in esame.
La riqualificazione della posizione del coobbligato in termini di fideiussione comporta rilevanti conseguenze sul piano giuridico. In particolare, trova applicazione la disciplina codicistica in materia di garanzie personali e, tra questa, l’art. 1957 c.c., che impone al creditore di attivarsi tempestivamente nei confronti del debitore principale, a pena di decadenza dal diritto di agire nei confronti del fideiussore. Proprio tale profilo è stato ritenuto, in questa fase del giudizio, meritevole di approfondimento e idoneo a sorreggere il rigetto della richiesta di provvisoria esecutorietà.
Il provvedimento in esame conferma, dunque, un principio di fondo di particolare importanza: l’interpretazione del contratto non può arrestarsi al nomen iuris utilizzato dalle parti, ma deve essere condotta alla luce della concreta funzione economica dell’operazione e del ruolo effettivamente svolto dai soggetti coinvolti. Ne deriva che la qualificazione di un soggetto come “coobbligato” non è, di per sé, sufficiente a configurare una responsabilità autonoma e distinta rispetto a quella del garante, ove difetti una reale partecipazione al rapporto sostanziale.
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