Il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico perde la sua idoneità a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. qualora le parti modifichino successivamente la misura del tasso di interesse applicato mediante una scrittura privata non autenticata.
A fronte di tali nuove pattuizioni (che nel caso di specie incidevano sullo spread dell’indice Euribor e introducevano una clausola floor), il contratto di mutuo originario non contiene più tutti gli elementi necessari per determinare, senza ricorso a fonti esterne, il credito azionato.
Qualora sia indispensabile il ricorso all’atto esterno di rinegoziazione per ricostruire l’esatto ammontare del debito, il credito restitutorio non risulta più determinato dal solo atto pubblico e perde i requisiti di certezza e liquidità richiesti dalla legge per procedere ad esecuzione forzata.
L’assenza ab origine di un valido titolo esecutivo in capo al creditore procedente travolge l’intera esecuzione, determinandone la sospensione a prescindere dall’intervento di un altro creditore titolato.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, intervenuta nella procedura, non può in ogni caso fornire un autonomo impulso chiedendo la vendita degli immobili staggiti se tali beni costituiscono la prima casa di abitazione dei debitori, ostandovi i divieti e i limiti previsti dall’art. 76, comma 1, lett. a) e lett. b), del d.P.R. n. 602/1973.
Le doglianze dirette a contestare il diritto di procedere in executivis, fondate sulla carenza di efficacia esecutiva del titolo azionato o sulla determinazione del quantum debeatur, non rientrano nell’ambito della regolarità formale degli atti; esse si qualificano correttamente come motivi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, pertanto, sono sottratte al termine decadenziale di 20 giorni previsto dall’art. 617 c.p.c.