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Nota a Trib. Brindisi, 18 marzo 2026, n. 401.

Segnalazione a cura dell'Avv. Livio De Miranda.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

In materia di contratti di finanziamento (nella specie, credito al consumo per l’acquisto di autovettura), qualora si accerti giudizialmente – anche a mezzo di CTU – che il piano di ammortamento allegato al contratto sia stato strutturato applicando subdolamente un regime di capitalizzazione composta (sistema esponenziale) idoneo a generare un maggior costo occulto per interessi e che il TAEG concretamente applicato risulti superiore rispetto a quello dichiarato nel documento negoziale, deve procedersi alla integrale rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del regime semplice  e dei tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB.

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