In materia di contratti di finanziamento (nella specie, credito al consumo per l’acquisto di autovettura), qualora si accerti giudizialmente – anche a mezzo di CTU – che il piano di ammortamento allegato al contratto sia stato strutturato applicando subdolamente un regime di capitalizzazione composta (sistema esponenziale) idoneo a generare un maggior costo occulto per interessi e che il TAEG concretamente applicato risulti superiore rispetto a quello dichiarato nel documento negoziale, deve procedersi alla integrale rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del regime semplice e dei tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB.