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Nota a ABF, Collegio di Milano, 5 dicembre 2025, n. 10672.

Massima redazionale

Nella specie, le cinque operazioni di bonifico contestate erano state eseguite direttamente dal cliente, che, vittima del raggiro, aveva disposto personalmente i pagamenti: in tale evenienza, come da consolidato orientamento della giurisprudenza arbitrale non è operativo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate, di cui alla Direttiva 2015/2366/UE e al D.lgs. n. 11/2010.

Pur tuttavia, sebbene l’intermediario sia esonerato dalla prova di autenticazione e non sia configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico, il Collegio può rilevare una responsabilità concorrente, secondo le norme di diritto comune, laddove sussista un apporto causale alla verificazione della frode, anche per il tramite dell’individuazione di alcuni indici di anomalia dell’operazione. Nel caso di specie, il cliente contestava la mancata attivazione delle procedure di monitoraggio e di blocco delle operazioni, stante:

  • la totale assenza di operatività in bonifici istantanei, prima di quelli contestati;
  • l’assenza di bonifici di importo simili nella pregressa operatività;
  • la presenza di bonifici riferibili unicamente al pagamento di stipendi a dipendenti.

Il Collegio ravvisa, quindi, una responsabilità dell’intermediario, per violazione degli obblighi di protezione gravanti sullo stesso, ex art. 1375 c.c., impositivi dell’adozione di misure idonee a monitorare l’utilizzo degli strumenti di pagamento dei clienti e a prevenire truffe a danno di questi ultimi. Dagli indizi di operatività anomala riportati si sarebbe potuto evincere un’operatività disallineata con quella del ricorrente, che l’intermediario avrebbe potuto intercettare con l’adozione di adeguati presidi automatici di sicurezza, atti a consentire il blocco anche solo di alcune delle operazioni anomale.

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