Nota a Trib. Oristano, 26 febbraio 2026, n. 127.
Segnalazione a cura dell'Avv. Nora Piras.
La sentenza del Tribunale di Oristano n. 127 del 26/02/2026, affronta la spinosa e mai sopita questione dei mutui “condizionati” o “vincolati”, inserendosi in quel filone giurisprudenziale che mette al centro la necessità di verificare l’effettiva erogazione della somma mutuata. Non solo, ma, la pronuncia in parola, acquista particolare significato perché si inserisce anche nel dibattito, riaccesosi dopo la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 6 marzo 2025 n. 5968[1] sul valore probatorio della quietanza notarile. Pur riconoscendo il principio delle Sezioni Unite, infatti, il Tribunale isolano ne limita l’applicazione quando la quietanza è neutralizzata da una clausola contestuale di segno opposto[2].
Il caso.
Un mutuo stipulato nel 2001, una banca che negli anni cambia assetto societario, un credito che passa di mano e, infine, un precetto notificato agli eredi del mutuatario e alla coobbligata, che fanno opposizione, contestando la titolarità del credito e, soprattutto, l’effettiva erogazione della somma mutuata.
Fin qui nulla di insolito.
La particolarità si registra quando il Tribunale accoglie l’opposizione al precetto, sottolineando che l’ostacolo all’esecuzione non è l’inidoneità formale del titolo, ma la radicale inesistenza dell’obbligazione.
Il giudice isolano, infatti, ribadisce un principio cardine: il mutuo è contratto reale (art. 1822 c.c.) e si perfeziona solo con la consegna della somma, da qui, il necessario assolvimento di un onere probatorio ben preciso.
In sintesi, il Tribunale sardo afferma che:
- la banca deve provare lo svincolo della somma;
- senza svincolo, il mutuo non si perfeziona,
- senza mutuo, non nasce alcuna obbligazione restitutoria;
- senza debito, il precetto è illegittimo.
Ebbene, nel caso specifico, l’Azienda creditizia non aveva ddato alcuna prova dello svincolo. Ne consegue che, per il giudicante, la somma “non è mai stata effettivamente versata” e, pertanto, “non deve neanche essere restituita”.
Risultato: opposizione accolta e società creditizia condannata alla rifusione delle spese di giudizio.
La questione della titolarità del credito e della legittimazione attiva: il possesso del titolo originale ritenuto “miglior prova dell’avvenuta cessione”
Più nel dettaglio, col primo motivo di opposizione, gli opponenti contestavano “la titolarità del credito in capo” alla società cessionaria procedente, sostenendo che l’atto di scissione, nell’ordine, non esisteva, era indeterminato e non includeva il credito precettato, lamentando, inoltre, che della cessione non era “stata data comunicazione al debitore”. Infine, deducevano “la nullità della procura conferita dalla cessionaria a alla sua procuratrice per indeterminatezza, e di conseguenza della procura alle liti”.
La censura, tuttavia, è stata ritenuta infondata. Il magistrato isolano, infatti, ha
- ritenuto provata la cessione del credito, evidenziando, in particolare, secondo il giudicante, il “possesso” dell’originale del contratto di mutuo “costituisce la miglior prova dell’avvenuta cessione: quella copia, infatti, era in possesso” della banca cedente, “e nell’ambito di operazioni di cessioni in blocco di crediti individuati in base a criteri astratti non c’è miglior prova dell’inclusione di un credito nel blocco della consegna materiale dell’esemplare del contratto da cui il credito deriva. Non ci sarebbe altro motivo, infatti, per un acquirente, di possedere l’esemplare del contratto”;
- chiarito che “nessuna comunicazione preventiva è dovuta al debitore”, posto che “la notificazione della cessione serve solo a far sapere al debitore a chi pagare per evitare che egli paghi inconsapevolmente al cedente anziché all’acquirente oppure, in caso di cessione plurima, a stabilire qual è la cessione efficace nei confronti del debitore (artt. 1264 e 1265 c.c.)”[3];
- ritenuto altresì valida la procura ad negotia depositata in giudizio e idonea a legittimare la società mandataria, posto che “conferisce il potere di compiere tutte le attività necessarie a recuperare i crediti della società rappresentata”.
Il nodo della vicenda: la contraddizione interna al contratto e una quietanza mera clausola di stile
La parte più innovativa della sentenza, come detto, non riguarda però la titolarità del credito.
Il cuore della decisione risiede, invero, nella natura reale del mutuo e nella mancata prova dell’erogazione.
Con il secondo motivo di opposizione, gli opponenti avevano sostenuto, infatti, che il mutuo era condizionato e che non vi era né la prova dell’avvenuto avveramento della condizione né dell’erogazione della somma e che, quindi, il contratto era inidoneo a costituire titolo esecutivo.
La società creditrice, da parte sua, aveva “contestato l’omesso versamento della somma”, richiamando “l’art. 1 del contratto, secondo il quale i mutuatari hanno ammesso di aver incassato la somma”; mentre, in diritto, si era riportata “a Cass. s.u. n. 5968/2025, secondo la quale la dichiarazione di quietanza rende superflua ogni altra prova dell’avvenuto versamento della somma”.
La censura mossa dagli opponenti è stata però ritenuta fondata.
Dirimente è stato il riscontro di una contraddizione interna al contratto di mutuo. Detto contratto presentava, infatti, due dichiarazioni tra loro incompatibili:
- l’Art. 1 in cui i mutuatari dichiaravano di aver ricevuto la somma (quietanza).
- l’Art. 2: dai cui risultava che la somma era vincolata in deposito cauzionale infruttifero presso la banca, in attesa di verifiche funzionali alla vendita dell’immobile.
Il giudice isolano coglie tale contraddizione, rilevando che “la dichiarazione di avvenuto ricevimento è totalmente smentita dal successivo art. 2 del contratto, il quale ha dato conto che la somma mutuata è stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa, in attesa di varie verifiche ai fini della vendita alla quale il mutuo era funzionale”. Pertanto, stando così le cose, “in diritto, non è possibile attribuire alla quietanza il valore di piena prova che ordinariamente avrebbe in qualità di confessione stragiudiziale fatta alla parte risultante da atto pubblico (artt. 2733, 2735 e 2700 c.c.), in quanto la confessione stessa è smentita da altra confessione contestuale, uguale e contraria. Poiché le due confessioni si smentiscono a vicenda, l’unico modo possibile per conciliarle è consentire al giudice di valutarle liberamente in base alla loro attendibilità, in modo analogo a quanto l’art. 2734 c.c. consente quando alla dichiarazione confessoria si accompagna altra dichiarazione idonea a smentirne in tutto o in parte il contenuto”.
Per il giudicante, quindi, “nel caso di specie, la quietanza appare essere una mera clausola di stile riprodotta a stampone dal notaio rogante, mentre la dichiarazione di vincolo è l’unica che appare essere aderente al caso concreto”.
La natura reale del mutuo e l’onere probatorio dell’erogazione
Ne consegue che, risultando provato che la somma era stata inizialmente vincolata, per il magistrato sardo, la società creditrice “avrebbe dovuto provare che il deposito” era “stato poi effettivamente svincolato, in quanto solo tale fatto avrebbe trasformato quella che è all’evidenza una mera promessa in un mutuo vero e proprio, che, (…), è contratto reale (art. 1822 c.c.)”.
Ma ciò non è stato fatto. Pertanto, secondo il magistrato, se ne può concludere che “la somma da mutuare non sia mai stata effettivamente versata, e quindi, non deve neanche essere restituita”.
Per cui, “l’ostacolo all’esecuzione (…) non è tanto l’inidoneità del mutuo in forma pubblica a costituire titolo esecutivo, quanto la radicale inesistenza dell’obbligazione oggetto di esecuzione”.
Ergo, il Tribunale accoglie l’opposizione e condanna la Banca alle spese di lite.
Il rilievo della decisione
In conclusione, la vicenda dimostra che, anche nei contratti più formali, ciò che conta davvero è la sostanza: il denaro è stato consegnato oppure no? Il Tribunale di Oristano ha risposto con decisione, ricordando che un mutuo non può trasformarsi in un debito se non vi è la prova che è diventato reale.
La decisione offre, quindi, un orientamento chiaro per la prassi:
- non sempre ciò che è scritto nel contratto basta;
- nei mutui con somme vincolate, infatti, la banca deve provare lo svincolo;
- la forma pubblica non può supplire alla mancanza della prova dell’effettiva erogazione;
- infatti, la dichiarazione di quietanza se contraddetta da altre clausole contrattuali, è mera clausola di stile;
- in assenza di prova dell’erogazione/svincolo non esiste l’obbligazione restitutoria e il mutuo non potrà essere azionato esecutivamente.
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[1] Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 5968/2025, hanno statuito il seguente principio di diritto: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione -univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
[2] Sul tema, più o meno conformi alla sentenza in commento, si vedano anche le altre recenti pronunce della giurisprudenza di merito, successive alla Cass. S.U. n. 5968/2025, edite sempre su questa rivista: Trib. Napoli, Sez. V, 29 agosto 2025, con nota “Sospensione di mutuo fondiario per inidoneità ad assurgere a valido titolo esecutivo”; Trib. Livorno, 18 marzo 2025, con nota di D. NARDONE “Il mutuo con deposito cauzionale non è idoneo titolo esecutivo se è condizionato ad eventi futuri ed incerti”; si vedano inoltre; Trib. di Spoleto, sent. n. 391/2025, pubbl. il 12/08/2025; Trib. di Vicenza; ord. dell’11/09/2025, Est. dott. Saltarell. Contro: Trib. Brindisi, 28 aprile 2025, con nota redazionale “Sulla distinzione fra mutuo condizionato in senso stretto e mutuo cauzionato (alla luce delle Sezioni Unite): l’ordinanza del Tribunale di Brindisi”.
[3] Il Giudice precisa che la “notificazione del precetto, contenente l’avviso di avvenuta cessione, costituisce di per sé notificazione dell’avvenuta cessione”.
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Info sull'autore
Laureata presso Università degli studi di Cagliari, avvocata, iscritta presso l’ordine degli avvocati di Oristano, con pluriennale esperienza nell’ambito del diritto bancario e finanziario (sia nella difesa attiva e passiva degli Istituti di Credito sia, attualmente, nella difesa stragiudiziale e giudiziale degli utenti bancari). Si occupa di contenzioso civile, con un focus particolare nelle cause di diritto bancario e finanziario, diritto dei consumatori, crisi d'impresa e sovraindebitamento, procedure esecutive, diritto del lavoro, diritto di famiglia, responsabilità professionale, usucapioni, locazioni e diritto successorio ed ereditario e recupero crediti. Advisor e legale nelle procedure di sovraindebitamento e di gestione della crisi d’impresa e abilitata come Gestore della Crisi da sovraindebitamento.