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Nota a Trib. Napoli, Sez. V, 29 agosto 2025.

Segnalazione a cura dell''Avv. Alessandro Corvino.

Con il recentissimo provvedimento in oggetto, il Tribunale di Napoli ha disposto, inaudita altera parte, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, «non sembrando evincersi, dal contratto azionato, la vera e propria consegna delle somme mutuate – versate su un conto corrente senza tuttavia attribuirne al mutuatario la giuridica disponibilità – né, di conseguenza, il suo perfezionamento e la sua idoneità a valere come titolo esecutivo».

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