A differenza dell’azione di risoluzione, che presuppone un inadempimento idoneo a giustificare lo scioglimento del contratto, la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) si fonda sul sopravvenire di eventi che segnalano l’insolvenza e la compromissione della capacità del debitore di far fronte ai debiti futuri; l’effetto dell’istituto è unicamente quello di anticipare il termine di adempimento dell’obbligo di restituzione, rendendo immediatamente esigibile la prestazione da parte del creditore.
Nei contratti di finanziamento stipulati da una persona fisica che agisce in veste di consumatore, la clausola che attribuisce alla banca la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine in dipendenza del mero inadempimento dell’obbligo di pagamento rateale (anche di una sola rata) è presuntivamente vessatoria ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo. Tale pattuizione, prescindendo dalla prova dell’effettivo stato di insolvenza richiesto dalla disciplina codicistica (art. 1186 c.c.), determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Qualora non vi sia prova che il mutuatario abbia agito per finalità professionali, il Giudice è tenuto a vagliare anche d’ufficio l’abusività delle clausole negoziali.