Trib. Perugia, 12 febbraio 2026.
Segnalazione a cura dell'Avv. Francesco De Palma.
In tema di cartolarizzazione dei crediti ex L. 130/1999, attesa anche la comunicazione della Banca d’Italia dell’11 novembre 2021[1], deve ritenersi preferibile l’orientamento che, distaccatosi da Cass. n. 7243/2024 e n. 13749/2024 (cfr. Trib. Alessandria 17.6.2024; Trib. Firenze 27.5.2024; Trib. Palermo 2.12.2024; Trib. Firenze 9.10.2025), ritiene affetto da nullità per violazione di norme imperative l’atto con cui la società veicolo (SPV) conferisce direttamente la procura alle liti e per la riscossione dei crediti a una società “Special Servicer” non iscritta all’albo ex art. 106 TUB (e titolare solo di licenza ex art. 115 TULPS), scavalcando il “Master Servicer” vigilato indicato nell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale.
Tale nullità determina il difetto di potere rappresentativo sostanziale e processuale (ex art. 77 c.p.c.) della società incaricata, in quanto l’attività di riscossione deve necessariamente restare sotto la vigilanza e la responsabilità del soggetto iscritto all’albo ex art. 106 TUB (Master Servicer), non potendo essere delegata in via diretta a soggetti privi dei requisiti di vigilanza prudenziale.
Il difetto di rappresentanza processuale derivante dal conferimento diretto della procura dalla SPV allo Special Servicer non vigilato può essere sanato, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., mediante l’assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, ma la sanatoria deve avvenire attraverso la dimostrazione della corretta filiera dei poteri rappresentativi, ossia mediante il conferimento del potere di rappresentanza dalla società cessionaria (SPV) al Master Servicer (soggetto vigilato ex art. 106 TUB) e, successivamente, da quest’ultimo allo Special Servicer delegato al recupero.
La mancata produzione degli atti di fusione o incorporazione che attestino il passaggio del rapporto giuridico dall’originaria banca mutuante alla banca successivamente cessionaria del credito, impedisce di ritenere provata la legittimazione attiva e la continuità dei rapporti, giustificando il rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo.
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[1] “Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza”: “ …a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. “master servicer”, soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto. L’affidamento allo “special” dell’incarico di recupero avviene sovente mediante schemi contrattuali complessi, che ruotano intorno alla figura dell’investitore (anche nella scelta dello special stesso) e relegano su un piano meramente formale il ruolo del servicer vigilato, con incertezze nell’individuazione del perimetro delle responsabilità, nell’ambito della gestione del portafoglio soprattutto nelle ipotesi di underperformance dei recuperi. Ne è conseguita opacità nella individuazione dei soggetti effettivamente coinvolti nelle attività di recupero dei crediti e limitazioni ai poteri dell’Organo di vigilanza, a fronte di un impianto normativo che invece, attraverso il presidio sull’esternalizzazione di funzioni operative importanti (FOI), mira ad assicurare che i servicers siano in grado di monitorare e gestire i rischi connessi alle attività affidate a soggetti terzi, rimanendone responsabili..”; edita in https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20211110/Servicers-cartolarizzazione.pdf.
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