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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 gennaio 2026, n. 852.

Massima redazionale

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il correntista può esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito, ex art. 2033 c.c., anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”) se questa ha a oggetto versamenti di natura solutoria, «ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l’azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all’art. 1823, comma 1, c.c., l’azione di indebito può determinare l’obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate»[1].

Quindi, è del tutto errato affermare che «fino a quando il rapporto di conto corrente è in essere non vi sarebbe differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie e, quindi, non sarebbe ipotizzabile alcuna prescrizione dalla data della rimessa asseritamente solutoria», giacché, come noto, la differenza tra i due tipi di rimesse dipende dall’esistenza o meno di un affidamento che consenta di considerare ripristinatori di una provvista i versamenti effettuati sul conto «passivo» ( e non scoperto) e, come già affermato, l’interesse della banca ad invocare la prescrizione del diritto a ripetere rimesse solutorie indebite a conto aperto è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: «come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l’ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione infondato: qualora il correntista agisca per l’accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l’ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione»[2].

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 13586/2024.

[2] V. Cass. n. 9756/24.

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