Nota a App. Roma, Sez. II, 5 gennaio 2026, n. 32.
La pronuncia n. 32/2026 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 5 gennaio 2026 , offre lo spunto per un’analisi dettagliata sulla distinzione tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della disciplina anti-usura, nonché sulla corretta perimetrazione del TAEG nei contratti di credito al consumo. La sentenza si inserisce nel solco delle recenti evoluzioni della giurisprudenza di legittimità, affrontando con precisione il tema delle conseguenze della nullità delle clausole usurarie e il delicato riparto dell’onere probatorio in materia di costi assicurativi collegati al credito. Il caso analizzato riguarda un finanziamento erogato nel 2011, i cui profili di criticità erano già stati oggetto di rigetto in primo grado dal Tribunale di Roma.
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Il caso.
La controversia nasce dall’impugnazione di un contratto di finanziamento stipulato nel settembre 2011 per l’acquisto di beni di consumo. Il mutuatario, dopo essere stato convenuto in primo grado dinanzi al Tribunale di Roma, aveva dedotto la natura usuraria degli interessi di mora, invocando la gratuità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.. Oltre al profilo dell’usura, l’attore lamentava l’indeterminatezza delle clausole relative agli interessi corrispettivi e la mancata inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), chiedendo l’applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB). Il Tribunale, con la sentenza n. 15936/2021, aveva rigettato integralmente le domande, basandosi sull’assunto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori non potessero essere sommati matematicamente ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Tale decisione veniva impugnata dal soccombente, il quale articolava diversi motivi di appello, dolendosi in particolare del mancato espletamento di una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e della motivazione ritenuta apparente o insufficiente riguardo alla verifica del Tasso Effettivo Globale (TEG) e della mora concretamente applicata.
La decisione.
Uno dei punti focali della decisione della Corte d’Appello di Roma riguarda la metodologia di accertamento dell’usura per gli interessi di mora. L’appellante ha correttamente evidenziato che la questione non risiedeva nella “somma” tra tasso corrispettivo e tasso moratorio, ma nella configurazione contrattuale del tasso di mora medesimo, stabilito come una maggiorazione fissa (pari a un certo numero di punti percentuali) rispetto al tasso corrispettivo. La Corte ha accertato che, mediante tale meccanismo di calcolo, il tasso di mora pattuito risultava effettivamente superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula. A nulla è valsa la difesa dell’istituto di credito basata sulla presenza di una cosiddetta “clausola di salvaguardia”. I giudici hanno chiarito che tale previsione non elide la nullità di una pattuizione originariamente usuraria, a meno che la banca non fornisca la prova rigorosa di aver adempiuto a tale clausola rientrando nei limiti di legge durante l’esecuzione del rapporto, prova che nel caso di specie non è stata fornita. Fondamentale è l’analisi dell’effetto di tale nullità. La Corte ha respinto la richiesta di “gratuità” del mutuo avanzata dall’appellante, uniformandosi alla sentenza della Cassazione n. 16526/2024. Secondo tale orientamento, qualora l’usura riguardi esclusivamente gli interessi moratori, l’art. 1815, comma 2, c.c. non trova applicazione nella sua forma più severa (eliminazione di ogni interesse), bensì comporta che gli interessi moratori siano dovuti solo nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in armonia con l’art. 1224, comma 1, c.c.
La trasparenza del TAEG e l’onere della prova sulle polizze assicurative.
Il secondo grande tema affrontato dalla Corte riguarda la contestazione del TAEG dichiarato in contratto. L’appellante sosteneva che il costo reale del finanziamento fosse superiore a quanto comunicato poiché non comprendeva le spese assicurative. La tesi attorea poggiava sul fatto che la polizza fosse stata sottoscritta prima dell’erogazione del credito, suggerendo un nesso di condizionalità. Tuttavia, la Corte d’Appello ha rigettato questo motivo, stabilendo principi precisi sull’onere della prova:
- Facoltatività dichiarata: nel contratto di finanziamento era esplicitamente indicato che la polizza non fosse obbligatoria per l’erogazione del credito.
- Anteriorità temporale: la semplice circostanza che la polizza fosse stata rilasciata in data antecedente al finanziamento non costituisce, di per sé, prova sufficiente della sua obbligatorietà o del nesso di condizionalità.
- Requisiti probatori: è onere della parte mutuataria dimostrare che l’assicurazione fosse necessaria e che il credito non sarebbe stato concesso senza di essa. In assenza di ulteriori elementi di allegazione (come la prova che la polizza fosse preordinata esclusivamente alla garanzia del debito), la spesa rimane esterna al calcolo del TAEG.
I giudici hanno richiamato la sentenza di Cassazione n. 13536/2023, la quale specifica che le spese assicurative sono conteggiate nel TEG solo se “collegate alla concessione del credito”, ovvero se il finanziamento non può avere attuazione in mancanza della copertura assicurativa. Nel caso in oggetto, la mancanza di tale prova ha portato all’infondatezza della domanda di applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Conclusioni.
In definitiva, la Corte d’Appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale, dichiarando l’usurarietà dei soli interessi moratori e rideterminando il debito applicando il tasso corrispettivo pattuito anche per il ritardato pagamento. Gli altri motivi di appello, inclusi quelli relativi alla capitalizzazione composta e ai “costi occulti” nel piano di ammortamento a rata fissa, sono stati respinti. La decisione appare equilibrata: da un lato tutela il consumatore sanzionando clausole che, pur schermate da salvaguardie formali, violano i limiti oggettivi dell’usura ; dall’altro, evita interpretazioni punitive estreme, preservando il diritto della banca a percepire gli interessi corrispettivi legittimi e respingendo contestazioni sul TAEG basate su mere presunzioni temporali circa la natura delle polizze assicurative. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate per metà, in ragione della reciproca soccombenza, ponendo la restante parte a carico della società appellata.
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