Nota a Cass. Civ., Sez. I, 2 dicembre 2025, n. 31422.
La presente nota a sentenza analizza l’Ordinanza della Corte di Cassazione, I Sezione Civile, n. 31422 del 2 dicembre 2025 , che affronta la questione dell’onere della prova e della natura giuridica dei Decreti Ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) ai fini dell’accertamento dell’usura. La Corte, accogliendo gli ultimi tre motivi di ricorso, ha stabilito che tali decreti non hanno natura di semplici atti amministrativi probatori, bensì costituiscono fonti integrative del diritto, completando il precetto normativo stabilito dalla Legge n. 108 del 1996 e dall’art. 644 c.p.. Per effetto di tale natura normativa, la Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui la legge e i decreti ministeriali “si compongono in un quadro regolatorio unitario” , e pertanto devono essere conosciuti e applicati dal giudice in base al principio iura novit curia, a prescindere dall’attività probatoria delle parti diretta a produrre la loro documentazione in giudizio.
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1. La vicenda processuale e la decisione della Corte di Appello.
L’Ordinanza in commento origina da un ricorso avverso la sentenza definitiva della Corte di Appello di Ancona, depositata il 6 aprile 2020. In primo grado, il Tribunale di Ancona aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla banca per il saldo debitore di un conto corrente. In sede di gravame, la Corte di Appello, pur avendo preliminarmente stabilito in una sentenza non definitiva che la verifica del superamento del tasso soglia dovesse includere la Commissione di Massimo Scoperto (CMS) , ha infine respinto l’appello con la sentenza definitiva. Il punto cruciale della decisione di merito riguardava l’onere della prova: la Corte di Appello aveva accolto l’eccezione della banca, ritenendo che gli opponenti (gli attuali ricorrenti) fossero gravati dell’onere probatorio di depositare i decreti ministeriali di fissazione dei tassi soglia di usura, documenti che erano stati invece reperiti solo dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU).
2. I motivi di ricorso in cassazione: la centralità del principio iura novit curia.
I ricorrenti adivano la Corte di Cassazione proponendo cinque motivi di impugnazione. In particolare, gli ultimi tre motivi (terzo, quarto e quinto) erano incentrati sulla presunta errata applicazione, da parte della Corte di Appello, dell’art. 2697 c.c. (onere della prova) e dell’art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove) . Gli istanti sostenevano che i decreti ministeriali, pur essendo atti formalmente amministrativi, avessero in realtà una sostanziale natura di atti normativi, essendo idonei a innovare l’ordinamento giuridico. Di conseguenza, essi sarebbero soggetti al principio iura novit curia (il giudice conosce il diritto), escludendo la necessità per la parte che allega l’usura di produrre materialmente i documenti rappresentativi dei tassi soglia.
3. La natura normativa dei decreti ministeriali e l’orientamento consolidato della Cassazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto gli ultimi tre motivi fondati, aderendo al proprio orientamento consolidato in materia. La Suprema Corte ha ribadito che i decreti ministeriali con cui si effettua la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili per l’individuazione del tasso soglia (in virtù del rinvio operato dall’art. 2 L. n. 108/1996 ), costituiscono atti amministrativi di carattere generale e astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo. Essi sono considerati vere e proprie fonti integrative del diritto. Il Collegio ha espressamente respinto un precedente difforme (Cass. n. 26525/2024), ritenendolo un “contrasto da credere inconsapevole”, e ha riaffermato l’imprescindibile necessità per il giudice di conoscere tali atti in base al principio iura novit curia, sancito dall’art. 113 c.p.c.. Il legislatore stesso ha qualificato tali decreti come elemento normativo (c.d. “legge”) che, integrandosi con l’art. 2 della L. n. 108/1996, stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ai sensi dell’art. 644, comma 3, c.p.
4. Il principio di diritto enunciato e le implicazioni sull’onere della prova.
A seguito dell’accoglimento dei tre motivi, l’Ordinanza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione. La Corte ha formalizzato il seguente principio di diritto, vincolante per il giudice di rinvio:
«In tema di usura, nella disciplina della I. n. 108 del 1996 la legge e i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi si compongono in un quadro regolatorio unitario, svolgendo i secondi una funzione integrativa del precetto normativo, sicché devono essere conosciuti ed applicati dal giudice a prescindere dall’attività probatoria delle parti diretta a darne documentazione».
Questa pronuncia consolida il quadro giurisprudenziale che esonera la parte che eccepisce l’usura dall’onere di produrre in giudizio i decreti ministeriali, spostando l’attenzione dall’allegazione probatoria all’applicazione da parte del giudice di una norma integrata, in linea con il canone iura novit curia.
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