3 min read

Nota a Trib. Napoli Nord, 5 dicembre 2025, n. 4295.

Segnalazione a cura dell'Avv. Nicola Lima.
Massima redazionale

Il Tribunale napoletano, in via preliminare, evidenzia che l’opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va, innanzitutto, accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall’ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall’opponente.

Difatti, “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della dimostrazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, o dall’eccezione d’inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.[1]. Con riferimento al rapporto oggetto di causa, trattandosi di un rapporto di conto corrente di corrispondenza, il creditore che agisce in giudizio per far valere la propria pretesa è onerato, ex art. 2697 c.c., della produzione in giudizio del contratto istitutivo del rapporto e dei relativi estratti conto integrali. La necessità di produrre gli estratti conto deriva dalla necessaria unitarietà del rapporto, il cui saldo passivo finale è provato contabilmente con l’annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dall’apertura dello stesso.

Nel caso di specie, risulta depositato in atti il contratto istitutivo del rapporto, ma l’opposta non ha prodotto neppure in questa sede gli estratti conto integrali del rapporto, istituito nel 1997, bensì il certificato attestante il mero saldo finale del rapporto, con la comparsa di costituzione e risposta gli estratti conto dal 29.12.2017 alla data del passaggio a sofferenza (13.05.2019) e – peraltro con le note di precisazione delle conclusioni – gli estratti conto dall’1.01.2014 al 31.12.2017, con un saldo negativo già all’1.01.2014 di euro 119.124,91.

Va sul punto ricordato che la norma di cui all’art. 50 TUB ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio e non, com’è noto, nel successivo giudizio di merito ex art. 648 c.p.c. dove l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria. Occorre, pertanto, ribadire che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni[2]. Conseguentemente, la cessionaria, per fornire piena prova della propria pretesa nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto produrre, oltre al contratto, gli estratti conto dall’apertura del rapporto fino al suo termine. La mancata produzione degli estratti conto integrali del rapporto non consente di ritenere provata la formazione del saldo finale richiesto dalla banca in sede monitoria, con la conseguenza che non risulta adempiuto l’onere probatorio a carico del creditore. Per le motivazioni sopra profuse, e con assorbimento delle altre questioni pur sollevate dalle parti in giudizio, l’opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

 

 

 

 

__________________________________________________________

[1] Cfr. Cass. n. 25584/2018.

[2] Cfr. Cass. n. 23313/2018; Cass. n. 4102/2018; Cass. n. 21092/2016.

Seguici sui social: