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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 25 giugno 2025, n. 17165.

Massima redazionale

Nella specie, ricorrente, tra gli altri motivi formulati, deduceva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1815, 1284, 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto che l’applicazione dell’ammortamento alla francese non generasse interessi anatocistici o composti, riproponendosi sotto questo profilo la censura relativa alla mancata specifica pattuizione in relazione a questa specifica modalità di rimborso.

Ebbene, la Prima Sezione Civile ritiene il motivo infondato, posto che, nell’ammortamento alla francese, non si verifica la produzione di «interessi su interessi», ossia di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), bensì si produce l’effetto secondo cui «nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitale ricevuto»[1].

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass., n. 8322/2025; Cass., n. 7382/2025; Cass. Civ., Sez. Un., n. 15130/2024.

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