Nota a Trib. Udine, Sez. II, 3 luglio 2025.
Il Tribunale di Udine, con ordinanza del 3 luglio 2025, resa nel procedimento di reclamo ex art. 624, 2° comma e 669 terdecies c.p.c., ha affrontato una questione centrale ed attuale in materia di legittimazione attiva del cessionario del credito nelle operazioni di cartolarizzazione.
*****
Il caso
I debitori esecutati hanno proposto reclamo avverso l’ordinanza con cui il Giudice dell’Esecuzione aveva rigettato l’istanza di sospensione, eccependo la mancanza di prova dell’esistenza delle cessioni in sequenza e la riconducibilità del credito azionato alle stesse.
In particolare, i reclamanti hanno lamentato l’erroneità dell’ordinanza per non aver rilevato il difetto, in capo alla società procedente, della titolarità attiva del rapporto creditorio, assumendo che la stessa non avesse fornito prova adeguata dell’esistenza e validità delle cessioni che legittimassero l’azione esecutiva. Sono state evidenziate, altresì, la mancanza di documenti essenziali per dimostrare la catena delle cessioni e le incongruenze temporali sulle titolarità dei crediti, oltre all’assenza di prova dell’inclusione del credito nel perimetro delle cessioni e l’inidoneità degli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
La cessionaria si è costituita sostenendo la correttezza dell’operato e della documentazione prodotta, consistente nella produzione di due avvisi di cessione ex art. 58 T.U.B. (nonostante le cessioni fossero tre), della dichiarazione unilaterale – postuma al giudizio di opposizione all’esecuzione – di una delle cedenti, di un link per consultare l’elenco dei crediti e del contratto comprovante una delle cessioni.
I principi giuridici affermati
Onere della prova della legittimazione attiva
Il Tribunale ha ribadito che spetta al cessionario del credito, che agisce in via esecutiva, fornire la prova non solo dell’esistenza della cessione in proprio favore ma anche del contenuto della stessa, inclusa la prova che lo specifico credito azionato sia effettivamente compreso tra quelli trasferiti. In presenza di contestazione da parte del debitore ceduto circa l’esistenza e il contenuto della cessione, il cessionario deve produrre il contratto di cessione e dimostrare, con idonea documentazione, che il credito azionato è effettivamente tra quelli oggetto della cessione. Non è sufficiente la produzione di moduli generici, privi di sottoscrizione o con ampi omissis, come avvenuto nel caso di specie.
Insufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha affermato che la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ha valore ai fini dell’opponibilità al debitore ceduto, ma non prova, di per sé, l’esistenza e il contenuto della cessione stessa, né l’inclusione del credito specifico. Si legge testualmente:
«La pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall’art. 58, comma 2, TUB, non è sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio». (Cassazione Civile Sezione VI, n. 22754 del 20/07/2022)
« Una cosa è l’avviso di cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto». (Cassazione Civile, Sez. III, n. 22151 del 05/09/2019).
Produzione del contratto con evidenza del prezzo
Un passaggio centrale dell’ordinanza è dedicato al tema del prezzo nella cessione del credito. Il Tribunale ha osservato che la produzione parziale degli atti di cessione, spesso oscurati proprio negli elementi essenziali – come il prezzo della cessione – impedisce il necessario controllo sulla validità del negozio traslativo. In particolare, si legge:
«La produzione parziale delle cessioni in blocco, senza neppure l’elenco dei crediti ceduti, oppure la produzione di estratti informi di elenchi di crediti che non appaiono tutt’uno con tali cessioni prodotte parzialmente, non sia sufficiente a offrire la prova dell’inclusione del preteso credito ceduto in tali asseriti atti negoziali, tra l’altro prodotti con svariati omissis relativi anche ad elementi essenziali del negozio traslativo ai fini del doveroso controllo sulla validità dell’atto di compravendita dei crediti ceduti, come ad esempio, il prezzo della cessione, che costituisce un elemento essenziale per apprezzare l’effettiva sussistenza del requisito della causa del negozio di compravendita e/o dell’elenco dei crediti ceduti che assumono rilievo anche sotto il profilo della determinazione o determinabilità dell’oggetto».
Inoltre, il Tribunale ha esplicitato le ragioni della necessità di produzione del contratto con evidenza del prezzo di cessione, nel caso di specie completamente oscurato:
«I svariati omissis relativi anche ad elementi essenziali, precludono il doveroso controllo sulla validità ex art.1418 e 1325 c.c. dell’atto di compravendita dei crediti ceduti, come ad esempio, il valore numerico del prezzo della cessione, che costituisce un elemento essenziale per apprezzare l’effettiva sussistenza del requisito della causa del negozio di compravendita (che presuppone necessariamente un corrispettivo) e/o l’elenco dei crediti ceduti che assumono rilievo anche sotto il profilo della determinazione o determinabilità dell’oggetto».
Il Tribunale è pervenuto a tale considerazione dopo avere svolto un’attenta disamina del documento prodotto dalla cessionaria ed autodefinito dalla stessa quale Contratto di Cessione; accogliendo i rilievi della difesa dei reclamanti, ha evidenziato che lo stesso non poteva assurgere nemmeno a principio di prova di una delle cessioni, trattandosi di fogli non sottoscritti, privi di data certa, i cui contenuti erano completamente oscurati da plurimi ed estesi omissis, “fermo restando che esso non rappresenta nemmeno un contratto, ma una mera accettazione di una proposta nemmeno riprodotta”.
Principio della vicinanza della prova e specificità degli oneri probatori
Il Tribunale ha sottolineato, inoltre, il principio della “vicinanza della prova”, chiarendo che la dimostrazione dell’effettiva titolarità del credito rappresenta un fatto costitutivo della pretesa esecutiva, la cui prova grava, ex art. 2697 c.c., su chi si afferma cessionario.
Inoltre, viene riportato un ampio estratto motivazionale dell’ordinanza della Cassazione Civile, Sezione 3, numero 17944 del 2023, che distingue tra la prova dell’esistenza della cessione e quella dell’inclusione del credito specifico, precisando che, in caso di contestazione della stessa esistenza del contratto di cessione, il cessionario deve dimostrarlo integralmente e non può limitarsi a mere dichiarazioni o avvisi pubblicati in G.U.
Decisione
Il Tribunale, in considerazione delle lacune probatorie in cui è incorsa la cessionaria, ha accolto il reclamo e disposto la sospensione dell’esecuzione per tutti gli immobili pignorati, condannando i reclamati, in solido, al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi del procedimento.
Questo provvedimento si inserisce nel solco di una giurisprudenza di merito e di legittimità sempre più rigorosa in tema di verifica della titolarità dei crediti oggetto di cessione in blocco, soprattutto quando vengono azionati in giudizio. Viene rafforzata la tutela del debitore esecutato, che ha diritto a conoscere con certezza chi sia il proprio creditore e a vedere prodotte le prove documentali della sequenza delle cessioni.
Il caso in oggetto assume particolare pregio giuridico per essersi soffermato sulla doverosità del vaglio giurisdizionale in merito alla causa del negozio di compravendita ed alla conseguente necessità di produzione del contratto con evidenza del prezzo di cessione.
Il precedente rappresenta, pertanto, un importante monito per le società cessionarie, chiamate a documentare in modo preciso e trasparente la titolarità dei crediti azionati in via esecutiva, pena la sospensione (e potenzialmente l’estinzione) della procedura.
Seguici sui social:
Info sull'autore