Nota a Cass. Civ., Sez. I, 6 giugno 2025, n. 15114.
SOMMARIO: Premessa. – 1. Il fatto – 2. Il computo a fini usura delle polizze assicurative, anche facoltative, stipulate contestualmente al mutuo. – 3. Il TAEG quale indice rilevatore dell’usura. – 4. La primazia della legge e la disapplicazione delle Istruzioni di Banca d’Italia.
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Premessa
La Suprema Corte, nella recente pronuncia Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 giugno 2025, n. 15114, ha espresso il principio di diritto secondo il quale:
“Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità […]. Il TAEG […] rappresenta l’indice rilevatore dell’usura”.
Già in prima battuta, la lettura dell’ordinanza in commento desta un certo disorientamento nell’affermazione del principio poc’anzi esposto, dal quale discendono almeno tre questioni:
1) il computo a fini usura di tutte le polizze assicurative, incluse quelle facoltative, stipulate contestualmente al mutuo;
2) l’utilizzo del TAEG, e non del TEG, quale indice rilevatore dell’usura;
3) l’affermazione della primazia della legge e la disapplicazione delle Istruzioni di Banca d’Italia.
Procedendo tuttavia con ordine, si ricostruisce preliminarmente il fatto sottoposto alla cognizione della Suprema Corte[1].
1. Il fatto.
Il mutuatario conveniva in giudizio l’intermediario innanzi al Giudice di Pace di Napoli, per vedersi accertare e dichiarare la natura usuraria del finanziamento sottoscritto e, per l’effetto, condannare la parte convenuta alla restituzione degli interessi corrisposti. Si costituiva in giudizio l’intermediario, eccependo l’infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, chiedendone il rigetto. Il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda attorea, condannando l’intermediario alla restituzione degli interessi corrisposti dalla mutuataria.
L’intermediario proponeva appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace innanzi al Tribunale di Napoli, lamentando l’erroneità del criterio di calcolo del tasso d’interesse. Il Tribunale confermava la sentenza appellata rilevando come, sussistendo nel caso di specie la contestualità fra le spese di assicurazione e l’erogazione del credito, doveva presumersi che il predetto costo fosse collegato alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito assicurato. Riteneva pertanto corretto il calcolo del tasso di interesse del rapporto operato dal giudice di prime cure tenendo conto del tasso corrispettivo e degli oneri connessi all’erogazione del credito, inclusi i costi per la polizza assicurativa e la mediazione. Riconosceva dunque la natura usuraria del tasso praticato, in quanto superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto.
L’intermediario ricorreva per Cassazione, censurando la decisione impugnata per l’erronea valutazione dell’obbligatorietà della polizza collegata al finanziamento, asserendone invece la volontaria sottoscrizione del cliente, dolendosi altresì della disomogeneità del confronto operato al fine della verifica dell’usurarietà. La Suprema Corte rigettava il ricorso, per le ragioni che si esaminano a seguire.
2. Il computo a fini usura delle polizze assicurative, anche facoltative, stipulate contestualmente al mutuo.
Nella vicenda in esame la Suprema Corte ha in primo luogo affermato che, nell’accertamento del superamento del tasso soglia usura del contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute per la concessione del credito, le quali si presumono collegate in caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.
Il principio in esame non è del tutto nuovo[2], benché sulla questione del computo delle polizze assicurative a fini usura nel TEG il Collegio di Coordinamento dell’ABF, decisione n. 2461/2023 sia invece giunto a distinguere talune ipotesi di stipulazione contestuale nelle quali non sussiste il collegamento, concludendo che “le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI – Cost Protection Insurance o PPI Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l’ente creditore; i contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento”.
3. Il TAEG quale indice rilevatore dell’usura.
Elemento innovativo – e per certi versi distonico – della pronuncia esaminata è l’individuazione del TAEG, e non del TEG, quale indice rilevatore dell’usura nei rapporti di credito al consumo.
Si legge, difatti, nell’ordinanza in disamina che “La soluzione adottata dal Tribunale è coerente con gli indirizzi su richiamati […] E’ stato infatti accertato che dal contratto di finanziamento il TAEG annuo degli interessi corrispettivi, comprese le spese assicurative, era pari al 14,97%, dunque superiore a quello soglia del periodo della pattuizione contrattuale (maggio 2009), stabilito nella misura del 13,45%, con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale e applicabilità del disposto di cui all’art. 1815,2 comma, cod. civ.; Il TAEG, infatti, rappresenta l’indice rilevatore dell’usura rispettando la previsione di cui all’art. 644 c.p. e del D.L. 29.12.2000, n. 394 secondo cui “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815 secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Quindi al fine della determinazione del tasso usurario occorre considerare l’incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all’assicurazione) collegati all’erogazione del credito (ad ecce-zione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l’indice che esprime la detta incidenza”.
Orbene, per comprendere la portata di tale asserzione è utile richiamare alcuni dati normativi.
Le disposizioni in materia di usura di cui alla L. n. 108/1996 fanno riferimento al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), prevedendo, all’art. 2, che “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”.
Sono poi le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia a definire il TEGM quale “tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall’intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)” e ad esprimere i criteri di calcolo dei predetti tassi.
Dai sopracitati tassi deve invece distinguersi il TAEG, introdotto dalla normativa consumeristica e definito dall’art. 121, comma 1, lett. m) T.U.B. “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG”, il quale “indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito” e, come precisato al successivo comma 2, “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Deve dunque rilevarsi, per un verso, come la normativa settoriale in materia di usura faccia riferimento ai termini di raffronto del TEGM e del TEG, e non al TAEG; per altro verso, deve rammentarsi che il TAEG è un indicatore di costo impiegato in materia diversa da quella dell’usura e teleologicamente orientato alla trasparenza delle condizioni contrattuali, soggiungendosi come quest’ultimo, invero, per espressa previsione legislativa dell’art. 121 comma 2 T.U.B., includa i premi assicurativi unicamente quando questi costituiscano requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte, dunque nell’ipotesi in cui assumano i caratteri dell’obbligatorietà, questione peraltro ampiamente affrontata dai Collegi territoriali e dal Collegio di Coordinamento dell’ABF[3].
Sulle differenti finalità di TAEG e TEG il Collegio di Coordinamento dell’ABF, decisione n. 6857/2022 ha peraltro sostenuto inequivocabilmente come “Non vi è chi non veda, infatti, che TEG e TAEG hanno funzioni diverse, sono calcolati in maniera non così dissimile, ma assolutamente non sovrapponibile (non prendendo in considerazione le medesime voci di costo) e le norme loro dedicate sono formulate con significative differenze. Cominciando dalle profonde differenze che riguardano la funzione dei due indici, va ricordato che […] il “TAEG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E’ un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso. […] Anche la sua collocazione normativa non va sottovalutata, trovandosi, infatti, regolato nel Titolo VI, Capo II del TUB, intitolato “Credito al consumo”. Funzione del tutto diversa ricopre invece il TEG, indicatore che serve ad accertare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentino o meno carattere usurario”.
La Suprema Corte pare tuttavia preferire, anche in materia di usura, l’utilizzo del TAEG quale termine di raffronto, in quanto comprensivo di tutte le voci di costo del credito e, pertanto, maggiormente rispettoso dell’art. 644 c.p., il quale imporrebbe per l’appunto di valutare l’incidenza di tutti i costi e non delle sole voci incluse nel TEG dalle Istruzioni di Banca d’Italia.
4. La primazia della legge e la disapplicazione delle Istruzioni di Banca d’Italia.
Questione ulteriore e non meno trascurabile è dunque il contrasto normativo rilevato dalla Suprema Corte tra la previsione della base di calcolo del TEG nella normazione secondaria delle Istruzioni di Banca d’Italia e la norma generale di cui all’art. 644, comma 5, c.p., a mente del quale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito“.
A tal riguardo, la Suprema Corte, ribadendo il principio della primazia della legge sulle Istruzioni della Banca d’Italia[4], ha osservato come alla norma penale che descrive la fattispecie di usura “si devono necessariamente uniformare, e [..] si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi”.
Sul punto, deve riconoscersi come il principio di prevalenza della legge, che chiaramente governa il sistema della gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento, determini inevitabilmente l’applicazione dei criteri di risoluzione delle antinomie, in particolare del criterio gerarchico. Difatti, il contrasto tra una norma generale di grado superiore (ricavata da una disposizione del codice penale) e una norma speciale di grado inferiore (le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi di Banca d’Italia), non potrebbe che risolversi, a rigor di logica, che con il criterio di gerarchia, con la conseguente applicazione della norma penale e la disapplicazione (o più correttamente, illegittimità) delle Istruzioni della Banca d’Italia.
La questione, d’altro canto, potrebbe rivelarsi mal posta qualora si ritenesse che le contrastanti disposizioni richiamate non regolino la medesima fattispecie, bensì due fattispecie distinte, sicché non sussisterebbe a monte alcuna antinomia da risolvere.
Non può inoltre trascurarsi, in conclusione di questo breve contributo, che frequentemente nella materia bancaria le norme tecniche regolatrici delle fattispecie rivestono la forma esteriore di normazione secondaria (si pensi a circolari, linee guida, best practices e raccomandazioni) e che seppure alle stesse sia riconosciuta autorevolezza e doverosità di osservanza tra i tecnici e gli operatori del settore, le norme siffatte presentano invece il vulnus della possibile disapplicazione in sede giudiziale ogniqualvolta si rinvenga nell’ordinamento il contrasto con una norma, anche afferente a tutt’altra materia, che ne risulti sovraordinata nella gerarchia delle fonti.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, deve concludersi che, sebbene si debba riconoscere che la pronuncia esaminata si muove nel solco tracciato dai principi dell’ordinamento, residuano tuttavia dei dubbi sulla condivisibilità delle conclusioni alle quali è pervenuta la Suprema Corte in ordine alla rottura sistematica operata sulla differenza funzionale tra TEG e TAEG. Tale impostazione genera infatti il rischio di sovrapposizione di indici non fungibili e alimenta l’incertezza nei comportamenti degli operatori.
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[1] Le opinioni espresse nel presente contributo sono frutto di ricerca individuale dell’autore e non impegnano in alcun modo l’amministrazione di appartenenza.
[2] Sul conteggio a fini usura delle polizze assicurative collegate all’erogazione del credito, la pronuncia in commento è conforme all’orientamento espresso da Cass. n. 22458/2018 e da Cass. n. 8806/2017.
[3] Si rammenta l’elaborazione di indici presuntivi dell’obbligatorietà delle polizze assicurative qualificate formalmente come facoltative (v. Collegio di Coordinamento dell’ABF, decisione n. 2397/2018: “fermo restando che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: i) che la polizza abbia funzione di copertura del credito; ii) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; iii) che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo” e la possibilità per l’intermediario di offrire la prova liberatoria (ibi: “Gli indici presuntivi sopra evidenziati possono ritenersi superati, anzitutto, qualora l’intermediario finanziatore documenti di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG), con o senza polizza. […] Allo stesso modo, l’intermediario finanziatore può sottrarsi ad una (ri)qualificazione della polizza assicurativa quale servizio accessorio obbligatorio, provando di aver offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione. […] Del pari, l’intermediario può dimostrare di avere concesso altri finanziamenti a condizioni analoghe a quelle offerte al debitore-assicurato, pur in assenza di una polizza assicurativa, ad altri soggetti aventi lo stesso merito creditizio”).
[4] La Suprema Corte aveva già affermato il principio in Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 18 maggio 2022, n. 16077, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto: “Questa Corte, […] ha quindi evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644 comma 5° cod. pen. […] alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Ne consegue che non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. emanate prima del 2009, la Banca d’Italia non inserisse le commissioni di massimo scoperto. […] D’altra parte, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inserissero nel calcolo di esso una particolare voce, come la commissione di massimo scoperto, che, secondo la definizione data dall’art. 644 comma 5° cod. pen., avrebbe dovuto essere inclusa, rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituivano applicazione, per essere la rilevazione stata effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge imponeva di considerare”.
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