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Nota a Trib. Milano, Sez. II, 3 marzo 2025.

Segnalazione a cura dell'Avv. Valentina Bavetta.

di Monica Mandico

Mandico & Partners
La sentenza del Tribunale di Milano in oggetto ha omologato una proposta di concordato minore, evidenziando i requisiti di ammissibilità, il rispetto delle regole di distribuzione delle risorse e la gestione delle contestazioni da parte dei creditori.
 
Nel concordato minore, la verifica dei crediti è finalizzata esclusivamente al calcolo delle maggioranze per l’approvazione della proposta, senza che ciò comporti un accertamento definitivo dell’esistenza e della natura del credito. La proposta di concordato minore risulta omologabile qualora garantisca una maggiore convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, anche in presenza di contestazioni relative alla corretta determinazione del credito privilegiato (Trib. Milano, Sez. II Civile e Crisi d’Impresa, Sent. 3 marzo 2025).
 
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La sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 3 marzo 2025 rappresenta un significativo precedente giurisprudenziale in materia di concordato minore, offrendo una lettura pratica delle disposizioni del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e confermando l’omologazione di una proposta che mira a garantire la soddisfazione dei creditori attraverso un equilibrato utilizzo delle risorse patrimoniali del debitore e della finanza esterna.
 
1. Profili di ammissibilità della proposta di concordato minore.
Il Tribunale ha condotto un’accurata disamina dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal CCII per l’accesso alla procedura di concordato minore. Il debitore, professionista operante nel settore architettonico, ha dimostrato di non essere consumatore né assoggettabile alle procedure fallimentari ordinarie, avendo prevalentemente debiti di natura fiscale e previdenziale. È stato altresì verificato che il ricorrente non aveva beneficiato di precedenti esdebitazioni, aspetto fondamentale per l’accesso alla procedura di sovraindebitamento.
 
2. Analisi del piano proposto.
La proposta omologata prevedeva un attivo complessivo costituito da:
  • € 90.000 derivanti dal reddito del debitore;
  • € 52.000 dalla vendita della quota di un immobile;
  • € 58.000 di finanza esterna a fondo perduto, messa a disposizione da un familiare del debitore.
Il passivo, invece, ammontava a circa € 617.000, composto principalmente da debiti fiscali e previdenziali. Il piano ha suddiviso i creditori in sette classi, garantendo una parziale soddisfazione dei privilegiati e un recupero, seppur minimo, anche per i creditori chirografari.
 
3. Rispetto delle regole di distribuzione delle risorse.
La sentenza ha confermato il rispetto delle regole di distribuzione delle risorse secondo il principio della priorità assoluta, che prevede la destinazione delle risorse corrispondenti al patrimonio del debitore secondo le regole della prelazione. La presenza di finanza esterna ha consentito una maggiore flessibilità nell’allocazione delle risorse, permettendo di migliorare le percentuali di soddisfazione rispetto all’alternativa liquidatoria.
 
4. Questione del voto dei creditori.
Il punto cruciale della decisione riguarda le contestazioni mosse da Inarcassa, non relative alla convenienza della proposta, bensì alla corretta determinazione del credito e del privilegio accordato. Il Tribunale ha richiamato l’orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. I, n. 6197/2020), ribadendo che nella procedura concordataria la verifica dei crediti non ha funzione definitiva, ma è limitata al calcolo delle maggioranze necessarie per l’approvazione della proposta.
 
5. Conclusioni.
La sentenza rappresenta un’applicazione coerente e pragmatica delle norme del CCII, sottolineando l’importanza della corretta predisposizione del piano di concordato minore e del rispetto delle regole della distribuzione delle risorse. Il Tribunale ha ribadito che la proposta deve essere valutata non solo in termini di fattibilità economica ma anche di maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, confermando l’omologazione del piano e la chiusura della procedura.

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