Nota a ABF, Collegio di Roma, 25 ottobre 2021, n. 22112.
Massima redazionale
Nella specie, parte ricorrente chiedeva copia dei documenti facenti capo al de cuis, diritto, come comprovato dalla documentazione versata in atti, solo parzialmente soddisfatto dall’Intermediario resistente; quest’ultimo, con riferimento alla parte di documentazione non fornita, si era limitata a produrre copia di una querela nella quale dichiara che i documenti mancanti fossero andati smarriti, senza colpa.
Ciò premesso, il Collegio romano non può non rilevare che, trattandosi di richiesta di documentazione contrattuale riconducibile fondamentalmente al diritto riconosciuto alla clientela dall’art. 117 TUB, non possa negarsi il diritto, della ricorrente, a ottenere copia di tutti i contratti intestati al de cuius. La richiesta deve, quindi, essere accolta parzialmente, affermando l’obbligo dell’intermediario di consegnare copia di tutta la documentazione richiesta il contratto e che, preso atto della dichiarata impossibilità di reperire tale documentazione, debba allora affermarsi la contrarietà della condotta agli obblighi normativamente previsti in tal senso. Non può, per contro, trovare accoglimento la contestuale domanda risarcitoria, poiché priva di idoneo supporto probatorio[1].
Qui la decisione.
[1] Invero, nel caso di specie, parte ricorrente non aveva dato la prova che la mancata consegna di tale documentazione da parte della banca resistente avesse cagionato un danno risarcibile.