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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 2026, n. 25041.

di Rita Persico

Avvocato

In tema di buoni postali fruttiferi cartacei, la mancata consegna al sottoscrittore del Foglio Informativo Analitico (FIA), previsto dagli artt. 3 e 6 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, non integra, di per sé, un inadempimento contrattuale idoneo a fondare un diritto al risarcimento del danno commisurato al credito estinto per intervenuta prescrizione, atteso che durata, scadenza e regime prescrizionale del titolo sono determinati da norme di legge e dai decreti ministeriali istitutivi della serie, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e dunque conoscibili dal sottoscrittore in forza del principio ignorantia legis non excusat e del meccanismo di integrazione automatica ex art. 1339 c.c.

(Conformi: Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2026, n. 3686; Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2026, n. 3787; Cass. civ., Sez. I, 5 marzo 2026, n. 4948; Cass. civ., Sez. I, 10 marzo 2026, n. 5384; Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2026, n. 5578; Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2026, n. 12123; Cass. civ., Sez. I, 7 luglio 2026, nn. 22835 e 22840; Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22905; Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2026, nn. 23125, 23356; Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2026, nn. 25014, 25016, 25018, 25019, 25071 e 25076)

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SOMMARIO: 1. Il consolidarsi dell’orientamento di legittimità e lo spazio residuo del rimedio risarcitorio. – 2. L’equivoco di fondo: dalla sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. alla violazione dell’obbligo di consegna del FIA quale presidio di trasparenza. – 3. Il nodo del quomodo informativo: la Gazzetta Ufficiale come «non-strumento» di trasmissione della conoscenza e la perdita del capitale. – 4. La direttrice eurounitaria: trasparenza effettiva, conoscibilità delle informazioni e limiti delle fonti esterne. – 5. L’orizzonte concreto del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato e le ragioni del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. – 6. In conclusione: dall’accertamento della pratica commerciale scorretta al ritorno sul piano dei rimedi civilistici.

 

1. Il consolidarsi dell’orientamento di legittimità e lo spazio residuo del rimedio risarcitorio.

Con l’ordinanza n. 25041 del 6 settembre 2026 (affiancata dalle coeve ordinanze nn. 25071 e 25076 del medesimo giorno), la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione consolida ulteriormente l’indirizzo giurisprudenziale formatosi nel corso del 2026 in materia di Buoni Fruttiferi Postali (BFP) cartacei caduti in prescrizione.

Inaugurato da Cass., Sez. I, 18 febbraio 2026, n. 3686, e subito ribadito da una fitta serie di pronunce conformi (Cass. nn. 3787/2026, 4948/2026, 5384/2026, 5578/2026, sulla scia di Cass. n. 21905/2025 e Cass. n. 33631/2024), questo filone nomofilattico oppone un netto diniego alle domande risarcitorie proposte dai risparmiatori che, vedutisi rifiutare da Poste Italiane S.p.A. il rimborso di buoni cartacei privi dell’indicazione della data di scadenza sul corpo del titolo per intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione, avevano invocato l’inadempimento dell’intermediario all’obbligo di consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA).

L’impianto seguito dalla Suprema Corte poggia sulla qualificazione dei BFP quali meri documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (secondo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 3963/2019), il cui contenuto regolamentare è eterointegrato ex lege (artt. 1339 e 1374 c.c.) dai decreti ministeriali istitutivi della serie pubblicati nella Gazzetta Ufficiale: con il corollario per cui la mancata consegna materiale del FIA non impedisce il decorso della prescrizione né fonda, di per sé sola, una pretesa risarcitoria commisurata all’importo del titolo estinto.

Va peraltro osservato, a chiusura di questo primo inquadramento, come la formulazione adottata dalla Cassazione – nell’escludere che la sola omessa consegna del FIA dia automaticamente luogo a un risarcimento per equivalente pari al credito prescritto – non giunga formalmente a precludere in assoluto ogni astratta possibilità di tutela risarcitoria; senonché, fuori dall’automatismo legato alla violazione dell’obbligo di consegna documentale, un simile rimedio resta, allo stato, tutto da costruire a livello di fattispecie concreta, sul terreno dell’allegazione e della prova di specifici elementi ulteriori di decettività o di induzione in errore idonei a fondare autonoma responsabilità.

 

2. L’equivoco di fondo: dalla sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. alla violazione dell’obbligo di consegna del FIA quale presidio di trasparenza.

Per cogliere il punto critico dell’orientamento in esame occorre soffermarsi anzitutto sul cuore della motivazione delle ordinanze della Prima Sezione civile.

La Suprema Corte assegna infatti valore dirimente al combinato disposto dell’art. 2935 c.c. – secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, restando irrilevanti l’ignoranza soggettiva del titolare o gli impedimenti di mero fatto  – e, soprattutto, dell’art. 2941, n. 8, c.c., il quale circoscrive la sospensione della prescrizione tra debitore e creditore esclusivamente all’ipotesi in cui il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito. Muovendo da tale premessa, la motivazione della Cassazione osserva sinteticamente che le condotte meramente colpose del debitore che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto non integrano causa di sospensione della prescrizione e che, conseguentemente, l’inadempimento contrattuale consistente nell’omessa consegna del FIA (costituendo al più un ostacolo di fatto o un impedimento soggettivo) non può essere recuperato come fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria avente per oggetto il medesimo diritto non esercitato nel termine, dovendosi peraltro ricercare la disciplina dei buoni nei decreti ministeriali istitutivi delle singole serie.

Proprio qui si annida, tuttavia, un radicale equivoco di fondo.

Il tema reale posto dalle controversie sui BFP prescritti – così come emerso anche nell’istruttoria dell’AGCM (provv. n. 30346/2022) e nella sentenza del TAR Lazio n. 15916/2025 – non è affatto quello di invocare una sospensione della prescrizione al di fuori dei rigorosi confini dell’art. 2941, n. 8, c.c., bensì quello di sanzionare la violazione di un preciso obbligo normativo di consegna documentale: l’obbligo, imposto dall’art. 3, comma 1, e dall’art. 6, comma 1, del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico (FIA) riportante le condizioni e le caratteristiche del titolo.

Come è stato efficacemente posto in luce dalla dottrina specialistica[1], nell’architettura del collocamento dei buoni postali il Foglio Informativo Analitico assolve a una funzione strutturale di trasparenza contrattuale del tutto equivalente a quella svolta dall’art. 117 TUB nella contrattazione bancaria. Laddove il buono cartaceo consegnato al risparmiatore si riduce a un mero documento di legittimazione muto sulle condizioni temporali dell’investimento, è proprio il FIA a fungere da veicolo necessario di forma-contenuto informativo, deputato a tradurre sul piano del singolo rapporto individuale i dati essenziali dell’operazione (a cominciare dalla durata, dalla scadenza e dal regime prescrizionale). Ricondurre la violazione di tale presidio informativo primario nell’alveo dell’irrilevanza degli «impedimenti di fatto» ex art. 2935 c.c. o della mancanza di dolo ex art. 2941, n. 8, c.c. significa, dunque, confondere il piano dell’estinzione del diritto di credito con quello, autonomo e distinto, della responsabilità dell’intermediario per violazione delle regole di trasparenza nella distribuzione del prodotto di risparmio.

 

3. Il nodo del quomodo informativo: la Gazzetta Ufficiale come «non-strumento» di trasmissione della conoscenza e la perdita del capitale.

Per inquadrare correttamente la questione agli occhi di chi legge, occorre allora mettere a fuoco una distinzione concettuale decisiva: il punto controverso attiene non già all’oggetto dell’informazione, bensì al modo di trasmissione dell’informazione stessa.

Non si discute, in altri termini, di che cosa vada detto al risparmiatore: è pacifico che la durata del titolo, il momento di maturazione del diritto al rimborso e il termine decennale di prescrizione (dal cui spirare consegue la perdita non solo degli interessi, ma dello stesso capitale investito ex art. 6-ter D.M. 6 ottobre 2004) costituiscano elementi essenziali e imprescindibili del rapporto. Ciò di cui si discute è lo strumento attraverso cui tali elementi debbano essere portati a conoscenza del sottoscrittore (il «come» della comunicazione): se, cioè, la consegna individuale e materiale del documento informativo (il FIA) possa dirsi validamente surrogata dalla pubblicazione del decreto ministeriale istitutivo della serie nella Gazzetta Ufficiale (o, dopo il D.M. 6 ottobre 2004, dalla mera «messa a disposizione» dei fogli informativi nei locali aperti al pubblico).

La risposta affermativa data dalla giurisprudenza di legittimità sovrappone due piani incomunicabili: la conoscibilità astratta delle fonti secondarie (funzionale all’integrazione del contratto ex art. 1339 c.c.) e la conoscenza di prossimità (e di continuativa consultabilità) delle caratteristiche del prodotto da parte del risparmiatore.

La Gazzetta Ufficiale non è uno strumento di trasmissione dell’informazione contrattuale o precontrattuale. Non lo è per il consumatore medio in generale, e men che meno lo è per il segmento di mercato a cui si rivolge elettivamente il risparmio postale cartaceo: una clientela composta in larga misura da piccoli risparmiatori, con reddito medio-basso e istruzione finanziaria contenuta, ai quali viene consegnato un titolo cartaceo privo di data di scadenza, spesso accompagnato da una Scheda di sintesi recante l’indicazione decettiva secondo cui il «capitale investito [è] sempre rimborsabile».

Mentre il FIA consegnato al sottoscrittore resta allegato al titolo e garantisce una conoscenza continuativa lungo tutto l’arco poliennale dell’investimento, esigere che il risparmiatore supplisca all’omessa consegna documentale ricercando nella Gazzetta Ufficiale il decreto istitutivo della serie equivale a trasformare una finzione legale in un esonero da responsabilità per l’intermediario inadempiente, con l’esito drammatico dell’incameramento di centinaia di milioni di euro di risparmio privato.

 

4. La direttrice eurounitaria: trasparenza effettiva, conoscibilità delle informazioni e limiti delle fonti esterne.

È qui che il discorso si fa, propriamente, unionale. E va subito detto che esso richiede una distinzione di metodo, prima ancora che di merito.

Non tutte le decisioni della Corte di giustizia che si andranno a richiamare nel presente paragrafo si collocano sul terreno della direttiva 2005/29/CE[2]; alcune attengono direttamente alle pratiche commerciali scorrette, altre invece appartengono al diverso ambito della trasparenza contrattuale o precontrattuale del consumatore. Le prime vengono in rilievo in modo immediato; le seconde non possono essere trasposte meccanicamente nel campo dei BFP, ma offrono pur sempre un criterio analogico importante: quello per cui la tutela del consumatore non si soddisfa con una mera conoscibilità astratta del dato, bensì esige che l’informazione sia resa in modo effettivamente accessibile, intelligibile e concretamente fruibile.

Il primo profilo attiene alla giurisprudenza della Corte europea in tema di trasparenza sostanziale. Già nella sentenza RWE Vertrieb del 21 marzo 2013, la Corte ha sottolineato che le informazioni relative alle condizioni contrattuali e alle conseguenze della conclusione del contratto sono, per il consumatore, «di fondamentale importanza» e che, in linea di principio, la mancanza di informazione prima della conclusione del contratto non può essere compensata dal fatto che essa sia resa conoscibile solo successivamente. L’insegnamento di fondo è nitido: la trasparenza non tollera surrogati puramente formali.

Ancora più chiaramente, la giurisprudenza successiva della Corte accentua il carattere sostanziale, e non meramente formale, della trasparenza. La sentenza del 10 giugno 2021, cause riunite C‑776/19–C‑782/19, pur collocata nell’ambito della direttiva 93/13, afferma che il professionista deve fornire al consumatore informazioni «sufficienti ed esatte» tali da consentirgli di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo negoziale e di valutarne le conseguenze economiche lungo l’intera durata del rapporto. Non è una sentenza sui BFP, né tantomeno sulla Gazzetta Ufficiale; ma è certamente una sentenza contro l’idea che basti l’astratta reperibilità di un’informazione in un luogo qualsiasi dell’ordinamento.

Sotto l’altro profilo – quello direttamente collegato alla direttiva 2005/29/CE (a differenza di quello precedente) – il punto centrale è che la disciplina delle pratiche commerciali scorrette conserva autonomia rispetto sia alla validità civilistica del contratto, sia alla disciplina settoriale. È in questo senso che si richiama la sentenza della Corte di giustizia del 24 febbraio 2022, cause riunite C‑143/20 e C‑213/20, valorizzandone il principio per cui la presenza di una regolazione speciale e la persistenza di effetti contrattuali sul piano civilistico non escludono, di per sé, che la medesima condotta possa integrare un’omissione ingannevole qualora siano state omesse informazioni essenziali idonee a falsare il comportamento economico del consumatore. È un passaggio decisivo, perché consente di isolare il piano del quomodo informativo: non è la sola esistenza normativa delle informazioni su durata, scadenza e prescrizione a venire in considerazione, ma il fatto che esse siano state o no effettivamente comunicate in forma adeguata al risparmiatore.

 

5. L’orizzonte concreto del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato e le ragioni del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

Non si tratta, per la verità, di un discorso meramente teorico: per quanto noto, la questione sarà a breve sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato (che, a quanto consta, vede la prossima udienza fissata nel mese di novembre).

Palazzo Spada è chiamato a occuparsi dell’appello promosso da Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 15916/2025, la quale ha integralmente confermato, nel merito, il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM n. 30346 del 18 ottobre 2022 (proc. PS11287).

Con tale delibera l’Autorità garante ha accertato e sanzionato la scorrettezza sia della condotta tenuta da Poste in fase di collocamento dei BFP cartacei (omessa o decettiva informazione su scadenza e prescrizione, mancata consegna sistematica del FIA e indicazione nella Scheda di sintesi del «capitale investito sempre rimborsabile»), sia della condotta omissiva serbata nella fase successiva, per non aver adottato alcuna iniziativa informativa volta ad avvisare i titolari dei buoni prossimi alla prescrizione.

In quella sede – ove Poste Italiane avrà certamente espressamente invocato a proprio sostegno proprio le recenti ordinanze della Prima Sezione civile della Cassazione del 2026 – si profila con nettezza la possibilità per il giudice amministrativo di ultima istanza di attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE.

Le ragioni sistematiche che militano a favore del coinvolgimento del giudice unionale possono così scandirsi:

-Il principio di complementarità tra disciplina di settore e tutela consumeristica (art. 3, par. 4, Dir. 2005/29/CE): la Direttiva 2005/29/CE costituisce una rete di sicurezza di armonizzazione massima, che cede il passo solo di fronte a norme unionali specifiche che impongano al professionista, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili. La regolamentazione nazionale sui BFP (D.M. 19 dicembre 2000 e D.M. 6 ottobre 2004) non vietava affatto a Poste di indicare la scadenza sul titolo, di consegnare il FIA o di avvisare i risparmiatori prima del compimento della prescrizione.

-L’irriducibilità dell’effettività informativa alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (artt. 5, 6 e 7 Dir. 2005/29/CE e artt. 38 e 47 CDFUE): il diritto dell’Unione esige che il consumatore medio sia posto concretamente in grado di assumere decisioni consapevoli lungo l’intera vita del rapporto. Elevare la pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale a surrogato dell’informazione individuale trasparente significa privare di effetto utile (effet utile) il divieto di omissioni ingannevoli sancito dall’art. 7 della Direttiva.

-La diligenza professionale nella fase post-collocamento (artt. 3, par. 1, e 5 Dir. 2005/29/CE): poiché la direttiva si applica alle condotte tenute dal professionista «prima, durante e dopo un’operazione commerciale», il canone generale di diligenza professionale (art. 20, comma 2, Cod. Cons.) impone all’intermediario – unico interlocutore dei risparmiatori e consapevole dell’imponente numero di titoli caduti in prescrizione – di attivarsi con tempestive comunicazioni di avviso in prossimità della scadenza prescrizionale, anche nel silenzio della normativa regolamentare secondaria.

 

6. In conclusione: dall’accertamento della pratica commerciale scorretta al ritorno sul piano dei rimedi civilistici.

In conclusione, il consolidamento in sede amministrativa – ed auspicabilmente eurounitaria – della qualificazione della condotta di Poste Italiane quale pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo è destinato a dispiegare ricadute decisive che non restano confinate al solo piano sanzionatorio pubblicistico, ma ritornano direttamente sul piano del diritto civile e dei giudizi individuali.

Vero è che l’accertamento dell’AGCM e il sindacato del giudice amministrativo muovono da presupposti autonomi rispetto al diritto contrattuale (art. 3, par. 2, Dir. 2005/29/CE); ma è altrettanto vero che, una volta scolpita sul piano dell’ordinamento generale l’illiceità consumeristica sia dell’opacità genetica (omessa consegna del FIA, assenza della data di scadenza sul titolo, scheda di sintesi decettiva sul capitale «sempre rimborsabile»), sia dell’inerzia informativa in executivis nell’approssimarsi della prescrizione, il riflesso civilistico diviene ineludibile.

Sul terreno dei rapporti individuali, infatti, il legislatore nazionale – dando attuazione alla Direttiva (UE) 2019/2161 (Direttiva Omnibus) – ha espressamente saldato i due piani attraverso l’introduzione dell’art. 27, comma 15-bis, del Codice del Consumo, a mente del quale: «i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori».

Ecco allora che il cerchio si chiude.

La pretesa del risparmiatore sul piano civile non si esaurisce, dunque, nella mera contestazione formale della mancata consegna del FIA; essa trova invece fondamento nella fattispecie complessa di illecito consumeristico e contrattuale (pratica commerciale ingannevole in fase di emissione saldata alla violazione della diligenza professionale e della buona fede esecutiva ex artt. 1175 e 1375 c.c. nella fase prossima alla prescrizione) e trova sfogo nel fatto che l’accertamento dell’AGCM lega la mancata consegna del FIA e – dunque – la mancata informativa individuale dettagliata del consumatore alla perdita del diritto al rimborso per prescrizione.

Ed ancora, accertato che l’omissione informativa in sede di collocamento e il mancato avviso in prossimità della scadenza integrano una pratica commerciale sleale che ha precluso al consumatore medio una scelta consapevole sull’esercizio tempestivo del diritto al rimborso, il danno risarcibile sul piano civile (ex art. 27, comma 15-bis, Cod. Cons., nonché a titolo di responsabilità precontrattuale e contrattuale da inadempimento degli obblighi di protezione e buona fede) viene a coincidere proprio con la perdita patrimoniale subita dal risparmiatore in conseguenza dell’illecito, ossia con il valore del buono caduto in prescrizione.

Sebbene il provvedimento dell’AGCM non costituisca prova legale assoluta nel giudizio civile, la sua conferma definitiva da parte del Consiglio di Stato (tanto più se avallata dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale sull’inidoneità della Gazzetta Ufficiale a surrogare l’informazione al consumatore) offrirà ai risparmiatori quell’elemento di costruzione concreta della fattispecie risarcitoria finora ritenuto carente dalla Cassazione, restituendo piena effettività alla tutela civile del risparmio tradito.

 

 

 

 

 

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[1] Il riferimento è, in particolare, alla ricostruzione di Malvagna nel contributo «Buoni fruttiferi postali e trasparenza» in Rivista di Diritto Bancario, 2019, pag. 547 e ss.

[2] Nessuna, del resto, pertiene direttamente alla tematica del dies a quo della prescrizione.

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