Qualora il contratto originario di mutuo fondiario venga parzialmente modificato (ad esempio nei termini di adempimento) mediante una successiva scrittura privata semplice, sprovvista delle forme dell’atto notarile o della scrittura privata autenticata, il titolo azionato diviene parziale e incompleto. In tale ipotesi, l’assetto negoziale complessivo deve formarsi combinando entrambi gli schemi contrattuali, ma poiché l’atto modificativo manca dei requisiti formali imposti dall’art. 474 c.p.c., il contratto originario perde la sua efficacia di titolo esecutivo autonomo, determinando l’inefficacia del pignoramento e la conseguente sospensione della procedura esecutiva.
La domanda con la quale il debitore esecutato contesti il difetto di un valido titolo esecutivo, la mancanza di titolarità del credito in capo al creditore procedente o l’eccessività della pretesa creditoria, va qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., poiché ha ad oggetto il “se” dell’esecuzione e l’accertamento dell’insussistenza attuale del diritto di procedere in via esecutiva.