Nota a Gdp Ugento, 14 marzo 2026, n. 45.
La recentissima sentenza in oggetto affronta due questioni centrali nel contenzioso bancario contemporaneo: da un lato l’onere probatorio gravante sul cessionario di crediti deteriorati nelle operazioni di cessione in blocco; dall’altro la nullità parziale delle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI per violazione della normativa antitrust.
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una fideiubente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una società di recupero crediti, che aveva agito per il pagamento di circa 5.000 euro derivanti da un rapporto bancario garantito da fideiussione. L’opponente contestava sia la legittimazione attiva della cessionaria del credito sia la validità della fideiussione sottoscritta, ritenuta parzialmente nulla per contrasto con la normativa sulla concorrenza.
Il giudice ha accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, con una motivazione che si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione.
La prova della titolarità del credito nelle cessioni in blocco
Il primo profilo affrontato dalla sentenza riguarda la prova della legittimazione attiva del cessionario nelle operazioni di cessione in blocco disciplinate dall’art. 58 del Testo Unico Bancario.
La norma prevede un regime pubblicitario semplificato, consentendo al cessionario di rendere opponibile la cessione ai debitori mediante la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Tale meccanismo sostituisce la notifica individuale prevista dall’art. 1264 del Codice Civile, favorendo la circolazione di masse creditorie nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione.
La decisione ribadisce tuttavia un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la pubblicazione dell’avviso di cessione non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito azionato in giudizio. Essa ha esclusivamente la funzione di rendere efficace la cessione nei confronti del debitore ceduto, ma non dispensa il cessionario dall’onere di provare l’esistenza del contratto di cessione e l’inclusione dello specifico credito nella massa trasferita.
Il giudice richiama sul punto l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il soggetto che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario deve fornire prova documentale dell’inclusione del credito controverso nell’operazione di cessione, mediante la produzione del contratto di cessione o degli elenchi analitici dei crediti ceduti.
Nel caso di specie tale prova è stata ritenuta mancante. L’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale conteneva criteri di individuazione generici e rinviava a un sito internet per l’elenco dettagliato dei crediti, senza che tale elenco fosse stato prodotto in giudizio. Né è stata ritenuta sufficiente la dichiarazione unilaterale proveniente dalla banca cedente, priva di valore probatorio autonomo.
Di conseguenza il giudice ha ritenuto non dimostrata la titolarità del credito in capo alla società cessionaria, con conseguente difetto di legittimazione sostanziale.
Fideiussioni bancarie e violazione della normativa antitrust
La sentenza affronta inoltre la questione della validità delle fideiussioni bancarie predisposte secondo lo schema ABI censurato dall’autorità di vigilanza con il provvedimento n. 55 del 2005.
Tale schema, secondo l’accertamento dell’autorità amministrativa, conteneva alcune clausole idonee a realizzare un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il giudice si conforma al principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del 2021, secondo cui le fideiussioni stipulate “a valle” di tale intesa devono considerarsi parzialmente nulle limitatamente alle clausole riproduttive dello schema anticoncorrenziale. Nel caso esaminato, la clausola di rinuncia ai termini previsti dall’art. 1957 del Codice Civile – perfettamente coincidente con quella dello schema ABI – è stata dichiarata nulla. Ne è derivata la piena applicazione della disciplina codicistica della fideiussione, che prevede la decadenza del creditore qualora questi non promuova azione giudiziale contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione.
Poiché nel caso concreto la banca aveva agito giudizialmente solo molti anni dopo il recesso dal rapporto, il termine previsto dall’art. 1957 c.c. risultava ampiamente decorso.
Considerazioni conclusive
La pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale che richiede un rigoroso assolvimento dell’onere probatorio in capo al cessionario di crediti deteriorati, impedendo che il regime semplificato previsto per le cessioni in blocco si traduca in una compressione delle garanzie difensive del debitore. Al tempo stesso, la decisione ribadisce gli effetti della giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di fideiussioni bancarie, riaffermando la nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI e la conseguente applicazione delle regole ordinarie della fideiussione.
Si tratta di un orientamento che, pur inserendosi in un quadro ormai consolidato, continua a produrre effetti rilevanti nella prassi del recupero dei crediti deteriorati, imponendo agli operatori del settore un’attenta verifica documentale delle operazioni di cessione e delle garanzie personali collegate ai rapporti bancari.
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