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Nota a Trib. Forlì, 13 marzo 2026, n. 221.

Massima redazionale

Le operazioni compiute tramite Internet banking non sono idonee ad essere assimilate ad “operazioni fuori sede”. Invero, le operazioni c.d. “fuori sede” sono quelle ordinate al di fuori dei locali della banca tramite l’intermediazione di un consulente (ad es. “porta a porta”), con la conseguenza che debba essere concesso un termine di sette giorni prima del quale l’ordine non può essere eseguito; in questo termine al cliente deve essere data la possibilità di recedere.

Le tecniche di comunicazione a distanza non integrano un’ipotesi di offerta fuori sede ai sensi dell’art. 30 TUF, poiché, in tema di intermediazione mobiliare, nel caso di contratti d’investimento stipulati fuori della sede dell’intermediario, accanto alla sottoscrizione del contratto che dev’essere avvenuta presso l’abitazione dell’investitore, occorre anche che l’investimento sia stato sollecitato presso il domicilio dell’investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l’investitore ed indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente e così far ritenere che la decisione di investimento sia stata assunta fuori sede[1].

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La circostanza che l’acquisto sia avvenuto tramite servizio di home banking non esonera l’intermediario dall’onere della prova in punto di corretto adempimento degli obblighi di informazione circa le caratteristiche degli strumenti finanziari, a cui era egualmente tenuto nonostante il servizio prestato fosse soltanto quello di esecuzione di ordini per conto del cliente.

Non è sufficiente limitarsi a rappresentare che, all’interno del sistema di Internet banking, fosse all’epoca disponibile una scheda di dettaglio del titolo controverso con facoltà dell’investitore di scaricare la relativa “Scheda Prodotto nella quale vengono evidenziate le caratteristiche principali dei titoli oggetto di negoziazione”, sostenendo che le informazioni di dettaglio erano inserite direttamente nella pagina dove era possibile leggere la citata scheda, con accluse le caratteristiche delle obbligazioni e il rischio ad esse sotteso.

Al riguardo, alcuna informazione preventiva in occasione dell’investimento in titoli Astaldi è stata documentata. Difatti, la scheda informativa (su cui la banca pone l’accento, in quanto presente nella schermata tipo), tramite la quale il cliente può procedere all’acquisto dei titoli oggetto dell’operazione, con riferimento alle obbligazioni in questione conteneva solo alcune indicazioni – quali il volume, l’andamento del titolo nel corso del tempo, il rating dell’emittente e dell’emissione – non integranti un’informativa completa al pari di quelle presenti nella scheda prodotto.

Né ad esito diverso può condurre la considerazione della banca che nella schermata di inserimento degli ordini era comunque presente apposito link denominato “informativa prodotto” di reindirizzamento alla scheda prodotto.

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[1] Cfr. Cass. n. 18155/2020.

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