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Nota a Trib. Trani, 2 marzo 2026.
Mandico & Partners
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L’ordinanza del Tribunale di Trani del 2 marzo 2026 rappresenta un passaggio particolarmente significativo nell’elaborazione giurisprudenziale in materia di Composizione Negoziata della Crisi, soprattutto per la costruzione dogmatica della misura cautelare atipica quale strumento autonomo e strutturalmente distinto dalle misure protettive tipiche.
Il provvedimento si muove lungo una direttrice metodologica chiara: la Composizione Negoziata non costituisce una “zona franca” rispetto ai principi generali del diritto cautelare, ma ne integra un’applicazione speciale. I presupposti classici della tutela anticipatoria – fumus boni iuris e periculum in mora – vengono declinati in funzione della creazione di un “campo neutro”, all’interno del quale l’oggetto primario di tutela non è la singola pretesa creditoria, bensì l’equo contemperamento tra interessi contrapposti.
Il baricentro della protezione giudiziale non risiede, dunque, nell’accertamento del credito o del debito, bensìnella predisposizione di un ambiente giuridicamente protetto che garantisca un “diritto alla trattativa” in condizioni di buona fede reciproca.
L’intervento del giudice è giustificato esclusivamente dalla necessità di preservare la funzionalità delle trattative e la concreta possibilità di un risanamento.
La decisione in commento compie un’operazione di particolare finezza sistematica nel distinguere l’ambito dell’art. 18 CCII da quello dell’art. 19 CCII: le misure protettive tipiche hanno contenuto predeterminato, comportando la paralisi delle azioni esecutive e cautelari ed impedendo l’acquisizione di diritti di prelazione, con funzione eminentemente conservativa. Esse cristallizzano il patrimonio, impedendo alterazioni unilaterali durante la fase delle trattative (cd. automatic stay).
Diversa è la natura delle misure cautelari atipiche: l’art. 19 CCII assume, nell’interpretazione offerta dal Tribunale, la funzione di clausola generale di cautela, destinata a colmare gli spazi non coperti dalla tipizzazione legislativa, purché ricorrano rigorosamente i presupposti della proporzionalità e della necessaria strumentalità.
L’atipicità non equivale a discrezionalità illimitata: essa è, piuttosto, funzionalizzata alla tutela del valore aziendale e subordinata a un controllo giudiziale penetrante.
È in questo quadro che si colloca la concessione della misura di inibizione dell’escussione della garanzia concessa dal MedioCredito Centrale: il Tribunale esclude espressamente che tale provvedimento possa essere sussunto tra le misure protettive tipiche, poiché non si limita a impedire un’azione giudiziaria del creditore, ma incide direttamente sul regime di esigibilità dell’obbligazione, sospendendo temporaneamente il pagamento.
Si tratta, dunque, di una misura cautelare atipica in senso proprio.
Il passaggio concettualmente più rilevante è la qualificazione della sospensione di qualsiasi pagamento come misura cautelare atipica, la cui causa deve ritenersi meritevole di tutela in senso analogo a quanto previsto dall’art. 1322 c.c., se ed in quanto sia concretamente idonea a favorire il risanamento.
La meritevolezza non è presunta, ma discende dalla verifica che la temporanea compressione del diritto del creditore consenta di rendere disponibile la liquidità necessaria alla prosecuzione dell’attività e alla conduzione efficace delle trattative, senza determinare un pregiudizio definitivo.
Il provvedimento si colloca in linea di continuità con il precedente del Tribunale di Vicenza del 23 luglio 2025, che aveva già riconosciuto la legittimità dell’inibizione dell’escussione della garanzia pubblica quale misura atipica funzionale al risanamento.
In entrambe le pronunce emerge un elemento comune: la centralità della funzione economica della cautela.
La misura è ritenuta legittima perché non altera irreversibilmente l’equilibrio tra i creditori: in caso di esito infruttuoso della procedura compositiva, le ragioni creditorie rimarrebbero integre e pienamente azionabili.
Non vi è dunque alcuna degradazione definitiva del credito, né una stabilizzazione di vantaggi in capo al debitore.
Al contempo, l’inibizione dell’escussione evita l’alterazione dello status quo tra i creditori e previene l’insorgenza di “super privilegi”.
Com’è noto, l’eventuale escussione della garanzia determinerebbe la surroga del garante pubblico in una posizione privilegiata, con aggravamento del passivo e potenziale deterioramento delle prospettive di soddisfacimento degli altri creditori.
In tal senso, la misura non introduce una disparità, bensì preserva l’assetto concorsuale preesistente.
Ulteriore profilo valorizzabile è quello dell’efficienza procedurale: la surroga del soggetto pubblico nelle more della procedura comporterebbe, nella migliore delle ipotesi, lungaggini burocratiche e una necessaria ricalibratura delle interlocuzioni negoziali.
Dinamiche che risulterebbero difficilmente compatibili con la fisiologia della Composizione Negoziata, la quale presuppone rapidità, flessibilità e continuità del dialogo tra debitore e creditori.
La misura cautelare atipica si rivela quindi pienamente strumentale a evitare che un evento esterno alla logica negoziale comprometta l’effettività del percorso di risanamento.
La decisione del Tribunale di Trani contribuisce così a delineare un modello interpretativo nel quale l’art. 19 CCII assume la funzione di clausola generale di protezione del valore aziendale, attivabile solo quando la sospensione temporanea di un pagamento sia proporzionata, reversibile e concretamente orientata alla salvaguardia della continuità.
Non vi è alcuna deriva espansiva delle tutele, ma un’applicazione selettiva e rigorosa del potere cautelare, coerente con i principi di equilibrio e parità di trattamento che informano l’intero sistema della crisi d’impresa.
In questa prospettiva, la misura cautelare atipica non rappresenta un’eccezione al sistema, bensì uno strumento fisiologico di attuazione della finalità del risanamento: creare uno spazio protetto, temporalmente delimitato e giuridicamente controllato, entro il quale il risanamento possa essere concretamente perseguito senza sacrificare in modo definitivo le posizioni creditorie.
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