Nota a Cass. Civ., Sez. I, 18 febbraio 2026, n. 3708.
Segnalazione a cura dell'Avv. Francesco Roli.
Con l’ordinanza del 18 febbraio 2026 n. 3708, la Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nell’ambito del contenzioso bancario, ovvero, l’applicabilità della disciplina antiusura ai finanziamenti cd “agevolati” e la corretta classificazione di detti contratti ai fini del tasso soglia.
Il caso.
La fattispecie sottoposta all’attenzione della Suprema Corte trae origine da un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., a mezzo del quale una società snc, unitamente ai soci e ai fideiussori, esponeva di aver stipulato con la banca convenuta quattro contratti di mutuo. Con il primo contratto, del 1999, era stata convenuta l’erogazione di un finanziamento a SAL in forza della legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 28/84, con contestuale rilascio di garanzie reali (ipoteca sul bene) e personali (fideiussioni) e, con due distinti contratti del 2009, venivano poi erogate le somme previste a saldo dal primo. A causa del mancato pagamento di alcune rate, la parte mutuataria era decaduta dai benefici della legge regionale ed il contratto era stato risolto con liberazione della Regione dal vincolo fideiussorio e dall’obbligo di versare somme a titolo di concorso (ossia contributi sulle altre rate). Le parti avevano quindi sottoscritto, nel 2012, un quarto contratto di mutuo per la ristrutturazione del debito residuo, con ulteriore garanzia Confidi.
Ebbene, i ricorrenti contestavano alla Banca mutuante l’applicazione di interessi usurai nei predetti contratti e chiedevano che venisse accertata e dichiarata “l’insussistenza del debito verso la Banca, indicato nel rogito del 20/7/2012 (…)”.
Mentre il Tribunale di Sassari respingeva le domande, la Corte d’Appello di Cagliari – Sez. staccata di Sassari -, al contrario, accoglieva parzialmente l’impugnazione proposta, statuendo che nulla era dovuto in relazione ai contratti di mutuo del 1999 e del 2009, essendo stati pattuiti interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia, e che, quindi, il debito indicato nel rogito del 2012 era insussistente, rigettando per il resto l’appello.
Avverso tale pronuncia, la Banca ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha però rigettato integralmente, il ricorso, confermando la decisione d’appello e accertando, cosi, definitivamente, l’usura nei contratti originari e l’insussistenza del debito nel mutuo di ristrutturazione.
La vicenda processuale scrutinata ha offerto agli Ermellini, però, l’occasione per ribadire principi di sistema e chiarire alcuni profili ancora oggetto di dibattito, ovvero:
- la disciplina antiusura è inderogabile;
- si applica anche ai finanziamenti agevolati;
- si applica anche agli interessi moratori;
- la qualificazione del contratto deve essere sostanziale, non formale;
Inoltre, dall’ordinanza in parola, seppur indirettamente e tenuto conto di quanto affermato dalla Corte territoriale nella sentenza oggetto di impugnazione, si può altresì ricavare che:
- i mutui di ristrutturazione non sanano automaticamente i vizi dei contratti originari;
- non sussiste litisconsorzio necessario con l’ente erogatore del contributo pubblico.
Ma vediamo meglio nel dettaglio.
La qualificazione del contratto ai fini dell’usura: mutuo o “altro finanziamento”?
Criteri sostanziali e non formali
Innanzitutto, il primo nodo sciolto dai giudici di legittimità attiene alla corretta qualificazione del finanziamento. La banca sosteneva, infatti, che il contratto sub judice non doveva essere considerato “mutuo ipotecario” ma bensì rientrava nella categoria residuale degli “altri finanziamenti”, caratterizzata da un tasso soglia più elevato.
Sul punto, la Cassazione conferma l’orientamento ormai consolidato: la qualificazione del rapporto ai fini dell’applicazione della legge antiusura non dipende dal nomen iuris attribuito dalle parti, ma dalla struttura causale del contratto.
Più nello specifico, secondo i giudici di legittimità, “nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996”, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali”[1].
La Cassazione conferma, dunque, la lettura della Corte d’Appello che, nel caso specifico, aveva rilevato come il finanziamento del 1999 presentava “profili di omogeneità con la categoria dei mutui, e non con quella residuale di “altri finanziamenti”, ovvero:
- durata del rapporto;
- elevata entità delle somme erogate;
- previsione del rimborso a rate costanti comprensive di capitale ed interessi.
E “ciò a maggior ragione per il contratto del 2012 nel quale era stata prevista un’unica erogazione con estinzione del precedente finanziamento”.
La Corte d’Appello aveva quindi correttamente applicato il tasso soglia dei mutui, e la Cassazione conferma tale impostazione.
Finanziamenti agevolati e legge antiusura: nessuna esclusione
L’Istituto di credito aveva altresì sostenuto che i finanziamenti agevolati ex L.R. Sardegna 28/1984 fossero sottratti alla disciplina antiusura, poiché non inclusi nelle rilevazioni del TEGM.
La Cassazione respinge nettamente questa tesi e conferma quanto statuito dalla Corte territoriale.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour evidenziano che “la ratio decidendi” del Collegio sardo, “oltre che richiamare l’assenza di deroga per il finanziamento a tasso agevolato nella legge 108/96, è nel senso che, con riferimento al caso concreto, la sussistenza di un contributo a fondo perduto della regione in base a legge regionale non esclude di per sé l’applicazione del tasso soglia”. La censura dell’Azienza creditizia, secondo gli Ermellini, “non coglie tale ratio e resta su un piano di genericità, limitandosi a confutare un passaggio motivazionale della sentenza ove si richiamano le istruzioni della banca d’Italia del 2009 (peraltro irrilevanti in ordine all’asserita inapplicabilità della l. n. 108/1996 ai finanziamenti per cui è causa, in quanto dettano norme esclusivamente inerenti ai rilievi statistici trimestrali delle banche ai fini della determinazione del TEGM da parte del MEF)”.
In sintesi, da quanto statuito dai Giudici di legittimità emergono con chiarezza tre principi
- a) La legge 108/1996 non prevede deroghe per i finanziamenti agevolati.
La natura agevolata non sottrae il contratto alla disciplina antiusura.
- b) Il contributo pubblico è esterno al rapporto banca‑cliente.
Il fatto che la Regione contribuisca agli interessi non incide sulla verifica di usurarietà, che riguarda il tasso pattuito, non quello effettivamente sopportato dal cliente.
- c) Le istruzioni della Banca d’Italia non hanno valore derogatorio.
Esse regolano la metodologia di rilevazione statistica, non l’ambito applicativo della legge.
Interessi moratori e usura: la conferma di un principio consolidato
La Suprema Corte respinge anche la tesi bancaria che tentava di escludere gli interessi moratori dal perimetro della legge 108/1996, ribadendo un principio ormai fermo: la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori.
I giudici di legittimità ricordano, infatti, che la “disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali”.
Ne consegue che, in quest’ultimo caso, “il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato”.
Viceversa, “laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”.
In sintesi, quindi, la Suprema Corte ribadisce che:
- la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori;
- la mancata rilevazione dei moratori nel TEGM non impedisce la verifica;
- il confronto deve essere effettuato tra il tasso di mora pattuito e il tasso soglia del periodo, ovvero tra TEG del singolo rapporto (comprensivo dei moratori) e TEGM del periodo, eventualmente maggiorato se il decreto ministeriale lo prevede.
Dall’accertamento dell’usurarietà, “discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all’interessato la scelta di far valere l’uno o l’altro rimedio[2]”.
Gli Ermellini sottolineano, inoltre, che, nel caso specifico, la Corte d’Appello non ha sommato interessi corrispettivi e moratori, come sostenuto dalla banca, ma ha “distinto, ai fini della valutazione di usurarietà, interessi moratori e corrispettivi”.
Mutuo di ristrutturazione del debito e riconoscimento del debito
La banca sosteneva, inoltre, che il mutuo del 2012 costituisse un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.
La Cassazione dichiara il motivo inammissibile per “violazione dell’art. 366 n. 6 cpc” in quanto, “non risulta indicata la sede di ingresso, rituale e tempestiva, nel processo di merito della circostanza del riconoscimento di debito di cui all’accordo di ristrutturazione dei debiti”.
Chi scrive ritiene opportuno sottolineare che, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte territoriale nella sentenza oggetto di impugnazione, in ogni caso, un mutuo di ristrutturazione non implica automaticamente un riconoscimento del debito pregresso, soprattutto quando il debito originario è affetto da vizi (come l’usura).
Nessun litisconsorzio necessario con la Regione
Parimenti infondata è stata ritenuta l’eccezione di litisconsorzio necessario con la Regione Autonoma della Sardegna.
L’Istituto di credito lamentava, invero, l’assenza della Regione Sardegna nel giudizio, sostenendo che la decisione avrebbe inciso sulla sua posizione, essendo “soggetto tenuto alla contribuzione sul finanziamento agevolato, ex l.r.. Sardegna n. 28/1984”. La ricorrente assumeva, in particolare, che “l’imputazione del pagamento ricevuto dall’Istituto di credito interamente al capitale, per effetto della sanzione civilistica ex art. 1815 secondo comma c.c., infatti, comprende al suo interno anche la quota di contributo della Regione che inevitabilmente va a beneficio, comunque, della parte finanziata la quale si è vista, provvisoriamente e per errore, azzerare il debito”.
La Cassazione respinge l’eccezione, osservando che “l’annullamento della sentenza si imporrebbe solo in presenza di litisconsorzio necessario non rilevato né in primo né in secondo grado, ma il contenuto della censura non è in tal senso, denunciandosi in modo confuso un interesse ad agire della Regione da una parte, e la violazione del contraddittorio dall’altra”.
Quanto poi “al possibile rilievo d’ufficio del litisconsorzio necessario[3]” la Suprema Corte rileva “che non vi è un esaustivo e completo accertamento da parte del giudice del merito delle circostanze di fatto da valutare ai fini di un giudizio di ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, non essendo consentito per i limiti del giudizio di legittimità un’indagine di merito nella presente sede”.
Considerazioni conclusive: una decisione che rafforza la tutela antiusura
In conclusione, è evidente come la decisione qui in commento si collochi nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela del contraente debole e alla coerenza sistematica della disciplina antiusura.
Il messaggio, infatti, risulta chiaro e netto: la disciplina antiusura è inderogabile, sostanziale e prevale su ogni costruzione formale del rapporto.
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[1] Cfr. Cass. n. 23866/2024; Cass. n. 22380/2019.
[2] Cfr. Cass. Sez. Un. n. 19597/2020.
[3] Si veda Cass. n. 4665/2021.
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Info sull'autore
Laureata presso Università degli studi di Cagliari, avvocata, iscritta presso l’ordine degli avvocati di Oristano, con pluriennale esperienza nell’ambito del diritto bancario e finanziario (sia nella difesa attiva e passiva degli Istituti di Credito sia, attualmente, nella difesa stragiudiziale e giudiziale degli utenti bancari). Si occupa di contenzioso civile, con un focus particolare nelle cause di diritto bancario e finanziario, diritto dei consumatori, crisi d'impresa e sovraindebitamento, procedure esecutive, diritto del lavoro, diritto di famiglia, responsabilità professionale, usucapioni, locazioni e diritto successorio ed ereditario e recupero crediti. Advisor e legale nelle procedure di sovraindebitamento e di gestione della crisi d’impresa e abilitata come Gestore della Crisi da sovraindebitamento.