Nel caso di specie, dalle difese delle parti e dalle conclusioni dell’originario atto di citazione emerge che il cliente aveva chiesto ex art. 119 TUB la consegna dei contratti e degli estratti conto; la Banca (come dalla stessa riferito nelle sue difese) ha rifiutato la consegna opponendo il limite temporale dei dieci anni; il cliente ha ripetuto l’istanza ex art. 210 c.p.c. nell’ambito processuale; la Banca non ha prodotto in giudizio detta documentazione (senza neppure provare l’avvenuta originaria consegna dei contratti).
Ciò evidenziato, per il Collegio la mancata produzione in giudizio dei contratti è da addebitare alla Banca, considerato che la consegna di copia del contratto corrisponde a un diritto di credito del cliente e che ai contratti bancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applica il disposto dell’art. 119, comma 4, TUB.