Il Tribunale di Brindisi ha ammesso, con la recentissima ordinanza in oggetto, CTU, tra gli altri, i seguenti quesiti:
- Dica il CTU se nella fattispecie lo sviluppo del piano di ammortamento c.d. alla francese del mutuo per cui è causa sia avvenuto con l’applicazione del regime composto o con l’applicazione del regime di capitalizzazione semplice;
- In caso di applicazione del regime composto, e in caso di mancato accordo tra le parti su detto sistema, dica il CTU se, tale sistema, ha provocato l’effetto del pagamento di un monte interessi maggiore per il mutuatario a titolo di interessi (nel senso che l’operazione di finanziamento si sia realizzata mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG (Cfr. Cass. SS.UU. n. 15130/2024), e, in caso positivo, includa tale maggiore onere (differenziale di costo tra regime semplice e composto o c.d. “costo occulto”) nel Teg ai fini usura in applicazione del principio di onnicomprensività in tema di usura di cui all’art. 644 co. 4 c.p.;
- In caso di superamento del tasso soglia sugli interessi corrispettivi per effetto di tale meccanismo ricalcoli il Ctu il piano di ammortamento all’uopo espungendo tutti gli interessi in applicazione del disposto di cui all’art. 1815 co. 2 c.c.