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Nota a ACF, 14 gennaio 2026, n. 8307.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nel caso di specie, la doglianza principale afferiva all’asserita mancata comunicazione e chiarezza delle modalità di calcolo delle commissioni di ingresso nel Fondo – pari al 4% del totale dell’importo investito – addebitate in tre rate successive, sostenendo parte ricorrente, per converso, di avere inteso che tali commissioni riguardassero solamente il primo versamento iniziale. Ebbene, a tal proposito può osservarsi che:  

  • il KID del Fondo, nella parte relativa all’informativa sui costi di ingresso, prevedeva testualmente “Sono compresi i costi di distribuzione del 4,00% dell’importo investito” e che, nel modulo d’ordine, si legge “La commissione di sottoscrizione, ove applicata, sarà calcolata sul valore complessivo del PAC e prelevata per 1/3 sul versamento iniziale per un importo non superiore ad un 1/3 del versamento iniziale; la parte restante, invece, sarà equamente ripartita sulle rate successive”;
  • l’Intermediario ha dichiarato di aver consegnato alla Ricorrente tutta la documentazione informativa sullo strumento, ivi incluso il KID, della cui consegna è fatta menzione nel modulo d’ordine e nel verbale di consulenza sottoscritti dalla ricorrente (che, nel testo del ricorso, menziona il KID, definendolo poco chiaro, sostenendo di non averlo ricevuto prima di realizzare l’investimento);
  • la sottoscrizione della dichiarazione di avvenuta consegna del KID non può che costituire prova piena del fatto ivi attestato; pur tuttavia, una tale dichiarazione può ritenersi prova esaustiva solo laddove il processo di investimento e la consegna del KID avvengano in via cartacea; è, invero, ammissibile che il KID sia consegnato su “supporto durevole non cartaceo”, a condizione però che l’uso di tale supporto risulti adatto al contesto in cui si svolge il rapporto tra l’intermediario e l’investitore e a quest’ultimo sia stata effettivamente data l’opportunità di scegliere tra informazioni fornite su carta o su altro supporto durevole e abbia scelto il supporto durevole in modo consapevole;
  • nel caso in esame, la ricorrente aveva firmato su tablet in filiale, circostanza per cui lo stesso verbale non prevedeva la consegna cartacea del KID, ma una non meglio precisata consegna su supporto durevole;

Ciò posto, il Collegio rileva come non siano stati allegati elementi idonei a comprovare l’effettiva modalità tramite cui l’Intermediario resistente abbia provveduto alla consegna del KID, né della contestualità della stessa; oltretutto, tra la firma del verbale di consulenza e del modulo d’ordine sono intercorsi 2 minuti e 20 secondi, arco temporale che appare tale da non restituire certezze circa la possibile effettiva presa di contezza dei contenuti del KID da parte della Cliente. Così ricostruiti gli accadimenti, l’ACF ritiene che l’Intermediario resistente non abbia assolto all’onere di provare l’adempimento effettivo dei propri obblighi informativi nella fase genetica dell’investimento (in particolare per quel che attiene alla disclosure sulle commissioni di ingresso relative al Fondo). Quanto al danno risarcibile, deve essere consequenzialmente riconosciuto al ricorrente il diritto a ottenere il rimborso integrale delle commissioni corrisposte in occasione del primo versamento.

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