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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 31 dicembre 2025, n. 34927.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nella specie, la Corte territoriale aveva accertato che le condizioni generali di contratto e la scheda sintetica non contenevano informazioni comprensibili ed esaustive sulle caratteristiche essenziali del contratto. Ne faceva derivare che la Compagnia assicurativa (ovvero il soggetto predisponente la documentazione contrattuale de qua, ma che pacificamente non svolse l’attività di intermediazione) fosse “inadempiente all’obbligo di informazione”; che tale responsabilità dovesse qualificarsi come “precontrattuale”, e che avesse per conseguenza la risoluzione del contratto. Questa statuizione costituisce effettivamente un pastiche di norme e princìpi tra loro incompatibili.

Invero, la violazione delle regole di condotta che disciplinano l’attività propedeutica alla formazione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l’altra parte alla stipula d’un contratto che avrebbe altrimenti rifiutato, può dar vita a responsabilità precontrattuale, che ha per effetto il risarcimento del danno, ma non la risoluzione (salva l’annullabilità per vizio del consenso, che nel presente giudizio non risulta essere stata mai richiesta). La violazione dei patti contrattuali, sì come degli obblighi scaturenti dal contratto per volontà della legge, può dar vita a responsabilità contrattuale, che può avere per effetto tanto la condanna all’adempimento, quanto la domanda di risoluzione per inadempimento.

Delle due, l’una:

  • se vi è stato inadempimento di doveri che precedono la stipula del contratto, ma quell’inadempimento non ha avuto per effetto anche la violazione di obblighi contrattuali, chi è venuto meno a quei doveri resta esposto alla domanda di risarcimento del danno causato alla controparte, ma non alla domanda di risoluzione contrattuale;
  • se vi è stato inadempimento soltanto di obblighi scaturenti dal contratto, il contraente fedele potrà domandare la risoluzione del contratto, ma non invocare la responsabilità precontrattuale della controparte.

La sentenza (costitutiva) di risoluzione del contratto per inadempimento ha, dunque, presupposti ed effetti differenti dalla sentenza (di condanna) che accerti una responsabilità precontrattuale.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che la Compagnia assicurativa tenne una condotta contra legem per avere predisposto documenti contrattuali privi di “informazioni esaurienti ed appropriate”, una condotta cronologicamente precedente la stipula del contratto. La violazione degli obblighi informativi precontrattuali, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, è fonte di responsabilità precontrattuale ed ha per effetto di l’obbligo di risarcire il danno[1]. La violazione di quegli obblighi può assumere natura contrattuale e può giustificare la risoluzione di un contratto di investimento soltanto quando provenga dall’intermediario (non è questo il nostro caso) e abbia riguardato i rischi di una singola operazione di investimento, eseguita dall’intermediario in esecuzione del contratto quadro, circostanza non prospettata dalle parti e non ravvisata dalla Corte d’appello[2]. La Corte territoriale, dunque, ha accertato la violazione di regole precontrattuali ed ha applicato la disciplina dettata per la violazione di patti contrattuali. Di qui la falsa applicazione dell’art. 1453 c.c.

Il motivo di ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va, su questo punto, cassata con rinvio alla corte d’appello di Torino, in differente composizione, la quale applicherà il seguente principio di diritto:

«la predisposizione, da parte dell’assicuratore, di documenti contrattuali oscuri od ambigui, se il contratto venga poi concluso, può dar luogo all’annullamento della polizza per dolo incidente e/o al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ma non alla risoluzione del contratto per inadempimento, ex art. 1453 c.c., pronuncia che ha per presupposto la violazione dei patti contrattuali, e non degli obblighi precontrattuali».

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.12.2007, n. 26724; Cass. Civ., Sez. I, 23.05.2017, n. 12937; Cass. Civ., Sez. III, 31.05.2021, n. 15099.

[2] Così, Cass. Civ., Sez. I, 26.05.2025, n. 14019.

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