Nota a Cass. Civ., Sez. I, 22 dicembre 2025, n. 33668.
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione, esprimendosi ancora una volta in tema di prescrizione del diritto di ripetizione del correntista, ha ribadito di aver “sempre affermato che la prova dell’esistenza di apertura di credito alla data della rimessa, alla quale correlare la natura non solutoria della medesima, poteva essere assolta anche per facta concludentia – ferma la necessità di distinguere l’affidamento in apertura di credito in conto corrente e la mera esistenza di un atteggiamento tollerante della banca verso sconfinamenti del cliente (v. Cass. n. 11016/2024) – con mezzi quali «gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da parte della correntista d’importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass 2338/24)”.
Pertanto, ha ritenuto infondato il motivo di doglianza dell’istituto di credito osservando che “laddove la Corte di merito, nella specie, ha ritenuto di valorizzare le risultanze degli estratti conto (da cui emergeva la differenziazione dei tassi di interesse applicati a seconda che la base di calcolo fosse entro o extra fido) e della relativa segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia da cui si evince l’esistenza di una linea di credito depositata dalla stessa banca convenuta, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità predetta rendendo una motivazione di merito alla luce della ricognizione delle risultanze istruttorie che sfugge evidentemente ad un sindacato in sede di legittimità”.
Gli ermellini hanno altresì ribadito che per l’individuazione della natura delle rimesse occorre fare riferimento al saldo rettificato e non al saldo banca, essendo – il primo – “quello che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte va applicato”.
In ultimo, richiamando Cassazione n.9141/2020, il Supremo Collegio ha osservato che “L’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione”.
La pronuncia va menzionata anche per essere tornata sul complesso tema, in precedenza già affrontato, del collegamento tra conto di corrispondenza e conto anticipi.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto non meritevole di censura la decisine di merito laddove il giudice “ha, bensì, ritenuto che conto corrente ordinario e conti anticipi dessero luogo ad un rapporto unitario tramite l’operatività tecnica dei secondi sul primo, onde «è il conto corrente ordinario che, a prescindere dalla data di chiusura dei rapporti accessori, va scrutinato al fine di verificare le debenze ed anche al fine della decorrenza della prescrizione»”.
La decisione della Corte territoriale è stata dunque assunta “conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 6575/2018) per la quale i conti accessori in questione, «non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente…»”.
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