Il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra, di per sé, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale non esaminata attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. E ciò anche senza considerare che «in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione» (così, tra le altre, Cass. 14/03/2018, n. 6133; Cass. 30/05/2017, n. 13520). Di conseguenza, il «controllo affidato al giudice di legittimità è dunque limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice di merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), applicabile “ratione temporis”, mentre resta “del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice del merito in ordine a tale accertamento» (così, nuovamente in motivazione, Cass. n. 6133/2018, cit.).
Quanto ai denunciati plurimi travisamenti, la Terza Sezione Civile osserva che, più che travisamenti, quelli denunciati sono critiche alle valutazioni di fatto della Corte d’Appello circa la corrispondenza tra le motivazioni della sentenza di condanna a carico dell’imputato e le considerazioni tecnico-giuridiche espresse dal ricorrente nell’intervista, sia pure spontaneamente e non in risposta a una domanda diretta e espressa rivoltagli, in riferimento all’applicazione concreta (e non solo astratta) del presunto criterio interpretativo del “non poteva non sapere”; critiche inammissibili in sede di legittimità, perché contrastanti con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità.