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di Stefano Chiodi

CTU e CTP in contenzioso bancario e finanziario

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30996 del 26 novembre 2025 offre lo spunto per una rimeditazione sulla natura della consulenza tecnica di parte (la c.d. “perizia”) e sulla sua producibilità nel giudizio di gravame. La Suprema Corte, ponendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, qualifica l’elaborato peritale di parte non quale mezzo di prova soggetto alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c., bensì come atto difensivo a contenuto tecnico. Il presente contributo analizza le ricadute processuali di tale principio, evidenziando come esso legittimi la contestazione di qualsiasi profilo critico della C.T.U. (metodologico, valutativo o logico) anche in secondo grado, garantendo l’effettività del contraddittorio tecnico in linea con quanto dallo scrivente sostenuto in merito alla “difesa tecnica indispensabile”. In tale ottica, la produzione della “perizia” in Appello diviene strumento essenziale.

The order of the Italian Supreme Court of Cassation No. 30996 of 26 November 2025 offers an opportunity to reconsider the nature of the party-appointed technical report (the so-called “perizia”) and its admissibility in appellate proceedings. The Supreme Court, following the line traced by the Joint Sections, classifies the party’s expert report not as a means of proof subject to the preclusions set forth in Article 345 of the Code of Civil Procedure, but rather as a defensive submission with technical content. This contribution examines the procedural implications of this principle, highlighting how it legitimises the challenge—also on appeal—of any critical aspect of the court-appointed expert’s report (methodological, evaluative, or logical), thereby ensuring the effectiveness of the technical adversarial process, in line with what the present author has argued with regard to the notion of “indispensable technical defence.” From this perspective, the filing of the party-appointed expert report at the appellate stage becomes an essential tool.

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SOMMARIO: 1. Introduzione: la dialettica tra giudice e sapere tecnico – 2. L’ampiezza della contestazione: oltre il mero errore materiale – 3. La “difesa tecnica indispensabile” e il dovere di valutazione del giudice d’Appello – 4. Conclusioni

 

1. Introduzione: la dialettica tra giudice e sapere tecnico.

Nel contenzioso civile, e segnatamente in quello bancario e finanziario, la decisione giudiziale riposa sempre più frequentemente su accertamenti che esulano dalla scienza giuridica pura. La Consulenza Tecnica d’Ufficio (C.T.U.) diviene così il fulcro della motivazione, non solo per la quantificazione del petitum, ma spesso per la stessa verifica dei presupposti fattuali della domanda (si pensi alla ricostruzione dei rapporti dare-avere, alla verifica dei tassi o alla qualificazione di strumenti finanziari complessi). Tuttavia, l’adesione alle risultanze peritali non può tradursi in un’abdicazione del ruolo di peritus peritorum da parte del Giudice. Quando la C.T.U. presenta criticità, siano esse metodologiche, logiche o applicative, la fase di Appello deve poter garantire una revisione critica approfondita, che spesso si scontra con l’errata applicazione del regime delle preclusioni istruttorie.

L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30996 del 26 novembre 2025 interviene su tale problematica con un chiarimento dogmatico di portata generale. La quaestio iuris attiene alla possibilità di introdurre nel giudizio di Appello una “perizia” di parte volta a confutare le conclusioni del C.T.U. di primo grado, superando l’eccezione di inammissibilità per violazione del divieto di nova ex art. 345 c.p.c.. La Suprema Corte risolve il quesito operando una precisa qualificazione ontologica dell’atto: la consulenza di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio”. Tale principio scardina la distinzione tra “fatto” e “diritto” in ambito tecnico: la produzione della “perizia” in Appello non integra l’introduzione di un nuovo mezzo di prova, bensì l’esplicazione del diritto di difesa. Ne consegue che il Giudice d’Appello ha il dovere di esaminare i rilievi tecnici ivi contenuti, qualunque sia la loro natura, dal metodo di calcolo all’interpretazione dei dati, al pari di quanto avverrebbe per una memoria difensiva redatta dal difensore.

 

2. L’ampiezza della contestazione: oltre il mero errore materiale.

Un aspetto cruciale dell’orientamento confermato dall’Ordinanza (in linea con Cass. SS.UU. n. 5624/2022) è che la contestazione ammissibile in Appello non è limitata alla correzione di errori materiali o di calcolo. La “perizia” di parte diviene il veicolo per introdurre nel giudizio di gravame qualsiasi censura tecnica rivolta all’operato del C.T.U.. Ciò include:

  • la critica alla metodologia adottata;
  • la contestazione dei criteri logici o scientifici posti a base dell’elaborato;
  • la revisione delle valutazioni espresse dall’ausiliare.

Inoltre, la Corte chiarisce che i termini per le osservazioni ex art. 195 c.p.c. hanno natura ordinatoria. Pertanto, la mancata formulazione di rilievi critici nella fase di consultazione peritale in primo grado non comporta alcuna acquiescenza. La parte conserva integra la facoltà di sollevare contestazioni tecniche anche radicali direttamente in appello, purché queste non trasmodino in eccezioni di nullità formale del procedimento (le uniche soggette a decadenza ex art. 157 c.p.c.).

 

3. La “difesa tecnica indispensabile” e il dovere di valutazione del giudice d’Appello.

La c.d. “difesa tecnica” non rappresenta un accessorio eventuale, ma una componente essenziale del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost., soprattutto nei giudizi connotati da forte tecnicità, quali quelli in materia bancaria e finanziaria. In tali controversie, il confronto tra le parti non si esaurisce nella sola dialettica giuridica, ma si estende necessariamente al piano tecnico-econometrico su cui si fonda l’accertamento dei fatti. Ne consegue che inibire la produzione in Appello di una consulenza tecnica di parte significherebbe, di fatto, precludere alla parte stessa la possibilità di contestare efficacemente un accertamento tecnico errato o metodologicamente inadeguato. In quest’ottica, la natura di “allegazione difensiva” riconosciuta dall’Ordinanza n. 30996/2025 assume una portata decisiva anche per gestire le carenze della fase precedente. Se la perizia è un atto difensivo, la sua mancata produzione in primo grado (o l’assenza di osservazioni alla bozza peritale) non genera preclusioni irreversibili né può essere interpretata come acquiescenza. La parte che non si è avvalsa di un C.T.P. nel primo giudizio, subendo spesso una sentenza fondata acriticamente sulla C.T.U., trova nella produzione in Appello lo strumento fisiologico, e ormai indispensabile, per riattivare il contraddittorio tecnico.

L’Ordinanza n. 30996/2025 recepisce tale esigenza sostanziale, qualificando la “perizia” come allegazione difensiva e, quindi, come strumento fisiologico del contraddittorio tecnico: essa non introduce nuovi mezzi di prova, bensì consente la piena esplicazione delle argomentazioni tecniche necessarie per confutare le conclusioni del C.T.U. di primo grado. Una volta ammessa nel giudizio di Appello, la consulenza tecnica di parte impone al giudice un preciso dovere: valutare e motivare sulle critiche ivi contenute, qualunque ne sia la natura (metodologica, logica, applicativa).

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il giudice non possa limitarsi a un’adesione acritica alla C.T.U., dovendo dare conto delle ragioni per cui accoglie o disattende le contestazioni tecniche della parte (tra le molte, Cass. n. 21228/2022; Cass. n. 3086/2021). L’omessa o apparente valutazione di tali rilievi integra un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c., potendo anche tradursi in violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e, nei casi più estremi, del principio costituzionale di motivazione ex art. 111 Cost.. In tale prospettiva, la “perizia” non è soltanto ammissibile, ma diviene lo strumento indispensabile affinché il giudice possa esercitare pienamente il proprio ruolo di peritus peritorum e affinché la decisione non resti vincolata acriticamente all’elaborato dell’ausiliare. Essa rappresenta, in definitiva, l’ultimo baluardo per evitare che un accertamento fallace si cristallizzi in giudicato solo per un’assenza di contestazione nella fase precedente, garantendo che la verità tecnica prevalga sul formalismo processuale.

 

4. Conclusioni.

La ricostruzione operata dall’Ordinanza n. 30996/2025 restituisce coerenza sistematica a un settore in cui il formalismo processuale rischiava di comprimere l’effettività della tutela giurisdizionale. Qualificare la consulenza tecnica di parte come allegazione difensiva a contenuto tecnico significa riconoscere che il contraddittorio, quando si misura su elementi scientifici o econometrici, non può essere sacrificato sull’altare delle preclusioni istruttorie. La perizia di parte non rappresenta un rimedio tardivo a carenze del primo grado, ma lo strumento fisiologico mediante il quale la parte può contrastare, anche in Appello, l’autorità cognitiva attribuita alla C.T.U. L’ordinanza, nel riaffermare l’obbligo del Giudice d’Appello di valutare e motivare sulle critiche tecniche, consolida un modello di processo in cui il sapere specialistico non è imposto dall’ausiliare, ma sottoposto a verifica dialettica. Il giudice, peritus peritorum, non può sottrarsi al controllo critico dell’elaborato tecnico, e la mancata considerazione delle obiezioni contenute nella perizia di parte integra un vizio di motivazione idoneo a incidere sulla stabilità della decisione. In definitiva, la pronuncia consente di superare approcci eccessivamente restrittivi dell’art. 345 c.p.c. e sancisce un principio di più ampia portata: l’effettività del contraddittorio tecnico non è comprimibile e la difesa specialistica costituisce parte integrante del diritto di difesa.

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