Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 14 novembre 2024 e App. Milano, Sez. IV, 4 giugno 2025.
Massima redazionale
Nella specie, il ricorrente deduceva la nullità della clausola di decadenza, inserita nel contratto di assicurazione, che prevedeva testualmente: «A pena di decadenza, l’Assicurato si impegna ad effettuare o a far effettuare da un professionista del settore nautico competente un controllo dell’ormeggio, della tensione della batteria, dello stato dei gavoni e dello stato generale della barca. I motori devono essere avviati. Ogni controllo e ispezione deve essere registrato nel libretto di manutenzione della barca, che deve essere tenuto a bordo in ogni momento. La frequenza di questi controlli e ispezioni è almeno settimanale; in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli annunciate o provate, l’assicurato deve effettuare o far effettuare un controllo e un’ispezione supplementare».
Ebbene, a giudizio del Tribunale milanese, la clausola de qua appare particolarmente gravosa da un punto di vista giuridico. Invero, le clausole volte a imporre in capo all’assicurato l’adozione di misure precauzionali a tutela del bene assicurato, qualora previste a pena di decadenza, determinano la perdita del diritto all’indennizzo quand’anche la loro violazione non sia stata rilevante ai fini della causazione del sinistro[1]. In buona sostanza, anche solo un mancato controllo settimanale nell’arco di un anno avrebbe potrebbe determinare, ex se, il venire meno del diritto alla garanzia. Nel merito, la clausola è invalida ai sensi dell’art. 33 cod. cons., stante l’evidente sproporzione tra l’onere posto a carico del consumatore e le conseguenze che ne derivano.
Parte ricorrente lamenta, inoltre, la nullità dell’intero contratto sotto il profilo della mancanza di causa. Secondo il giudice meneghino, la questione è rilevante. Di per sé, la clausola in esame non vale a eliminare il rischio contrattuale, ma lo riduce significativamente (è intuitivo che un’imbarcazione perfettamente performante, e tale è presumibile che sia quella controllata ogni settimana, espone e si espone a un minor numero di pericoli derivanti dalla circolazione). Se per es. un’assicurazione contro le malattie contemplasse l’obbligo di un check up a carico dell’assicurato, a pena di decadenza, ogni settimana, il rischio di malattie significativamente si ridurrebbe, grazie alla prevenzione: eppure appare intuitivo che una simile clausola pone qualche problema.
In particolare, la clausola sanziona con la decadenza e, quindi, con l’inutilità pratica del contratto per l’assicurato, una condotta verosimilmente costosa, una condotta richiedente tempo (se non personale, quantomeno tale da ridurre l’oggettiva possibilità di impiego del bene), una condotta manifestamente sproporzionata rispetto allo scopo (che, si deve presumere, sia quello di ridurre il rischio), una condotta la cui violazione è sanzionata anch’essa in modo a dir poco sproporzionato (la decadenza dall’indennizzo).
Una simile clausola (la cui importanza è desumibile anche solo dall’essere prevista in corpo di polizza e non anche nelle condizioni generali di contratto) è oggettivamente finalizzata, per la sua stessa struttura oggettiva, a non rendere operativo il contratto in caso di verificazione del sinistro; ciò solo per l’elevatissima possibilità che, anche solo per motivi involontari, il controllo settimanale non abbia luogo.
In altri termini, ha ragione parte ricorrente quando stigmatizza simili clausole sotto il profilo della causa, intesa come scopo pratico del contratto. Trattasi, infatti, di una clausola che, sostanzialmente, imponendo continui controlli sull’imbarcazione, riveste di fatto una funzione unicamente emulativa nei confronti dell’assicurato, il quale (oltre a sobbarcarsi un costo non indifferente) se anche in tesi facesse saltare nel corso di un anno un solo controllo settimanale sui cinquantadue richiesti, verrebbe abnormemente sanzionato.
Non si può sostenere che la ratio della norma sia quella di evitare un comportamento di totale superficialità dell’assicurato che provochi danni al bene: che invece, con l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto essere evitati.
Tra il rischio di condotte men che diligenti dell’assicurato e quello di condotte contrattualmente dovute che un osservatore ignaro del contratto descriverebbe come ossessivo-compulsive, corre all’evidenza uno iato, dal cui ambito la clausola in esame fuoriesce palesemente.
Va da sé, quindi, che si tratta di una clausola contraria alla natura stessa del contratto in quanto finisce per porsi in radicale contrasto con la sua finalità. Da questo punto di vista, ha ragione il ricorrente quando parla di un’impossibilità della causa del contratto, intesa quest’ultima come sintesi funzionale del regolamento contrattuale, si deve ritenere che le parti abbiano dato vita a un contratto non meritevole di tutela ex art. 1322 c. II c.c. in quanto intrinsecamente contraddittorio a livello di schema astratto.
Postulandosi, invece, la nullità della singola clausola, il contratto sarebbe egualmente nullo ex art. 1419 c.c., attesa l’importanza della clausola, in quanto inerente in ultima analisi all’oggetto stesso del contratto (incidendo in modo gravoso sul rischio assicurato), anche in un’ottica soggettiva (come si evince dalla sua previsione ad hoc, ossia al di fuori delle condizioni generali di contratto: a rimarcare l’importanza della clausola, all’evidenza, per l’assicuratrice).
La nullità comporta il diritto alla ripetizione della somma di ammontare pari ai premi versati.
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La Corte d’Appello di Milano, respingendo l’impugnazione proposta dalla compagnia assicurativa, ha evidenziato come il giudice di prime cure avesse concluso che il rischio fosse radicalmente escluso per l’assicurazione, con la conseguenza di snaturare il contratto e privarlo della causa. Peraltro, l’assicurazione – costituendosi e predicando la validità del contratto – aveva assunto che «la c.d. operazione di delimitazione del rischio assicurato, risulta necessaria, in un contratto come quello assicurativo, dal momento che l’interesse da tutelare è astrattamente suscettibile di lesione per svariate cause. Ed altrettanto svariati sono i modi con cui la causa dell’evento oggetto del rischio può verificarsi. Risulta pertanto fantasioso, perché eccessivamente oneroso per gli Assicuratori, pensare che essi decidano di concedere una copertura assicurativa in relazione a qualsiasi tipo di danno idoneo a colpire l’interesse tutelato derivante da qualsiasi causa verificatasi in qualsiasi modo».
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dall’assicurazione, la nullità della clausola de qua non può condurre a un’invalidità parziale ex art 1419 c.c., essendo esplicitato dall’assicurazione stessa che in mancanza della clausola nulla il contratto non sarebbe stato stipulato in quanto eccessivamente oneroso per gli assicuratori.
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[1] Cfr. Cass. n. 2469/2015.
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