1 min read

Nota a Trib. Prato, 12 novembre 2025.

di Federico Pedonese

Avvocato

Il Tribunale di Prato, con il decreto di sospensione in oggetto, ha sospeso, inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo portante l’ingente somma di euro 622.111,28 che vi allego, a seguito dell’urgente istanza di sospensiva ex art.649 c.p.c. depositata all’interno del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

In particolare, l’istanza di sospensiva ex art.649 c.p.c., fondata a vario titolo sull’inesistenza della titolarità del diritto di credito e/o difetto di titolarità del credito in capo alla società cessionaria del credito e sulla relativa inesistenza del contratto di cessione stipulato fra l’originaria titolare del credito e la cessionaria, sull’inesistenza del credito ingiunto per la mancata prova della somma ingiunta in quanto attestata da un mero documento contabile dal momento che la convenuta-opposta non ha prodotto in giudizio gli atti notarili e le quietanze di erogazione in forma pubblica documentanti le ulteriori erogazioni a stato avanzamento lavori trattandosi di un mutuo S.a.l., sulla nullità parziale della fideiussione specifica sottoscritta dall’opponente in seno al contratto di mutuo posto a fondamento del decreto ingiuntivo per violazione dell’art.2 della legge 287/1990 e conseguente decadenza della cessionaria dall’agire nei confronti dello stesso avendo agito la medesima ben oltre il termine di 6 mesi ex art.1957 c.c. rispetto al giorno di comunicazione della decadenza del beneficio del termine e sulla presenza di illegittime pattuizioni contrattuali contenute all’interno del contratto di mutuo facenti riferimento all’indeterminatezza del tasso d’interesse con conseguente violazione dell’art.1284.3 c.c., alla mancanza di Trasparenza di cui all’art.117.4 T.u.b., alla violazione dell’art.6 Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000 e alla violazione del divieto di anatocismo ai sensi dell’art.1283 c.c., è stata ritenuta prima facie munita sia del requisito del fumus boni iuris in quanto il Tribunale di Prato non ha ritenuto che è stata data prova della cessione del credito sia del periculum in mora tenuto conto dell’entità del credito oggetto dell’ingiunzione.

Per tale ragione il Tribunale di Prato ha sospeso con decreto inaudita altera parte la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

Seguici sui social: