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Nota a App. Bari, Sez. II, 31 ottobre 2025, n. 1540.

di Livio De Miranda

Consulente e analista finanziario

La sentenza della Corte d’Appello di Bari risolve un appello contro una decisione di primo grado relativa a un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fideiussione omnibus.

Nello specifico, il fideiussore si opponeva a un decreto ingiuntivo emesso su istanza di una Banca (poi cedente e intervenuta) per il pagamento di somme in forza di una fideiussione omnibus del 1999.

Nel corso del giudizio, l’appellante eccepiva la nullità dei contratti di fideiussione in quanto riproduttivi dello schema ABI che la Banca d’Italia, con il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva dichiarato in contrasto con la normativa antitrust (L. n. 287/1990, art. 2, comma 2, lett. a).

Il Tribunale di Bari aveva accolto solo parzialmente l’opposizione, condannando il fideiussore al pagamento di una somma minore.

 

Principio di diritto e decisione.

1. Rilevabilità d’ufficio della nullità: La Corte d’Appello accoglie il primo motivo di gravame, affermando la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di nullità delle clausole anche se sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale.

2. Nullità parziale: Applicando il principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 41994/2021), la Corte dichiara la nullità parziale del contratto di fideiussione per le sole clausole che riproducono quelle dello schema ABI vietato, segnatamente gli artt. 2, 6 e 8 (clausole di reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c. e sopravvivenza).

3. Decadenza del creditore: In particolare, viene accertata la nullità della clausola n. 6 (deroga all’art. 1957 c.c.). Conseguentemente, si applica la disciplina legale dell’art. 1957 c.c., che impone al creditore di agire in giudizio contro il fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, pena la decadenza dalla garanzia.

4. Accoglimento dell’appello: La Corte accerta che, nel caso di specie, il creditore (la Banca) non si era attivato entro il termine semestrale. Pertanto, la Corte d’Appello accoglie integralmente l’appelloriforma la sentenza di primo grado, e dichiara la creditrice decaduta da ogni pretesa creditoria nei confronti dell’appellante.

 

Dispositivo.

La Corte accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e dichiara la creditrice decaduta da ogni pretesa. Condanna gli appellati al pagamento delle spese legali del doppio grado.

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