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Nota a Trib. Firenze, Sez. III, 9 ottobre 2025, n. 3212.

di Livio De Miranda

Consulente e analista finanziario

Questioni preliminari.

Nel caso di specie, gli opponenti eccepivano, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società incaricata del recupero, per nullità della procura conferita direttamente dalla società veicolo a un soggetto non iscritto all’albo ex art. 106 TUB.

Principi di diritto affermati dal Tribunale.

Il giudice fiorentina ha espresso i seguenti principi: 

1. Natura riservata dell’attività di servicing: Il Tribunale ha premesso che la legge riserva l’attività di riscossione dei crediti cartolarizzati (cd. servicing) a banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B., in virtù dei compiti di garanzia e controllo previsti dalla L. n. 130/1999.

2. Nullità della procura diretta a soggetto non iscritto: La disposizione che riserva l’attività di riscossione ai servicer iscritti all’albo ex art. 106 TUB è stata ritenuta una norma imperativa.

3. Difetto di rappresentanza sostanziale e processuale: Il conferimento di procura per la riscossione direttamente da parte della società veicolo (SPV) a un soggetto non iscritto all’albo ex art. 106 TUB costituisce una violazione diretta dell’art. 2 L. 130/1999 e determina la nullità dell’atto di procura per violazione di norma imperativa (art. 1418 c.c.). Tale nullità comporta che la società procuratrice è priva del potere di rappresentanza sostanziale e processuale (ex art. 77 c.p.c.).

4. Irrilevanza della sanatoria: nel caso di specie, il difetto di rappresentanza non è stato sanato in quanto la parte opposta, pur a fronte dell’eccezione, ha concluso nel merito e ha negato il coinvolgimento del master servicer regolarmente iscritto per lo specifico credito, escludendo così la possibilità di assegnazione di un termine per la sanatoria ex art. 182 c.p.c.

Decisione.

Il Tribunale di Firenze, assorbita ogni altra eccezione (inclusa quella sulla prescrizione e sulla prova della cessione), ha statuito:

1. accertata la nullità della procura conferita e il conseguente difetto di rappresentanza, la revoca deldecreto ingiuntivo opposto.

2. l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, data l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione preliminare.

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