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Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 29 settembre 2025, n. 8487.

Massima redazionale

Nel caso di specie, la polizza assicurativa stipulata con la convenuta per la responsabilità civile derivante dalla propria attività professionale non prevedeva una copertura loss occurrence, bensì, una clausola claims made impura, in ragione della quale i sinistri che l’assicurazione si obbligava a indennizzare erano soltanto quelli per i quali tanto il fatto dannoso quanto la richiesta risarcitoria del terzo fossero intervenuti durante il periodo di vigenza del contratto, con ulteriore previsione delle cc.dd. sunrise clause e sunset clause.

In particolare, in base all’art. 16) delle condizioni generali di contratto, l’assicurazione si obbligava a coprire i sinistri verificatisi sino a due anni prima della stipula del contratto in relazione ai quali le richieste risarcitorie fossero pervenute all’assicurato durante il periodo di vigenza del contratto (c.d. sunrise clause), nonché a coprire i danni per i sinistri verificatisi durante la vigenza del contratto in relazione ai quali le richieste risarcitorie fossero pervenute all’assicurato entro un anno dalla cessazione del contratto (c.d. sunset clause).

Ebbene, ad avviso del Tribunale, la clausola così costruita, diversamente da quanto sostenuto dall’attore, non è affetta da nullità in quanto introdurrebbe una decadenza convenzionale in contrasto con l’art. 2965 c.c. ed in quanto vessatoria ex art. 1341 c.c. Infatti, va osservato che la pronuncia della Cassazione[1] invocata è rimasta del tutto isolata ed è stata superata da pronunce successive che hanno, invece, affermato che la richiesta del danneggiato costituisce un “fattore concorrente all’identificazione del rischio assicurato“, il che consente di ricondurre il tipo contrattuale al modello di assicurazione della responsabilità civile nel contesto del genus dell’assicurazione contro i danni ai sensi dell’art. 1904 c.c. della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe[2].

La clausola in questione, pertanto, non è soggetta al controllo di meritevolezza, di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti – ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle claims made) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale on claims made basis vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati[3]. Nell’ottica dell’indagine sulla causa concreta, le Sezioni Unite hanno chiarito che “l’analisi dell’assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo”, là dove l’emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell’operazione economica. Ciò in quanto, la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell’individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l’equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni.

Non si tratta, quindi, di garantire, e sindacare perciò, l’equilibrio economico delle prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamente all’autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale “on claims made basis” presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale.

Ebbene, nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere che la clausola claims made determini uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, tenuto conto, per un verso dell’entità del premio annuale versato dall’assicurato di € 1.764,91 a fronte di un massimale di 1.500.000,00, che è tale da risultare assolutamente proporzionata rispetto al limite temporale di un anno successivo alla cessazione del contratto dell’obbligazione facente capo all’assicuratore e, per altro verso, che tale proporzionalità è ulteriormente assicurata dalla prevista estensione della copertura assicurativa anche agli eventi dannosi verificatisi nei due anni antecedenti alla stipula della polizza. Se, poi, si considera che la prima richiesta risarcitoria nei confronti dell’attore coincide con la notificazione dell’atto di citazione ed è, quindi, pervenuta a distanza di circa 14 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione, giammai si potrebbe affermare, ai fini del giudizio sulla sostituzione delle clausole nulle, che l’interesse delle parti fosse quello di prevedere una tipologia di claims made tale da coprire un periodo di ultrattività di cosi lunga durata.

 

 

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 8894/2020.

[2] Cfr. Cass. n. 9861/2025; Cass. n. 21036/2024; Cass. n. 21036/2024.

[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.09.2018, n. 22437.

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