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Nota a Trib. Lecce, 10 settembre 2025, n. 162.

Massima redazionale

Nel caso di specie, il Tribunale di Lecce ha rilevato che gli istituti finanziatori avessero concesso credito senza un’adeguata istruttoria sulla reale capacità di rimborso del consumatore. La normativa di settore, ed in particolare l’art. 124bis TUB, impone agli intermediari un dovere di valutazione del merito creditizio del cliente, che costituisce presidio a tutela non solo dell’affidabilità del sistema finanziario, ma anche della sostenibilità dell’indebitamento dei privati. Di talché, l’incauto comportamento del creditore nell’erogare finanziamenti sproporzionati rispetto al reddito e al patrimonio del debitore, lungi dall’aggravare la sua posizione soggettiva, rappresenta un elemento che rafforza la valutazione di meritevolezza. Invero, la giurisprudenza ha, più volte, affermato che la mancata o superficiale valutazione del merito creditizio attenua, se non addirittura esclude, la colpa del debitore nel determinarsi del sovraindebitamento.

In tal guisa, la valutazione della posizione dei creditori opponenti non può prescindere dal rispetto, da parte loro, dei doveri di valutazione del merito creditizio sanciti dall’art. 124bis TUB. Tale disposizione impone agli intermediari di concedere credito soltanto dopo aver effettuato un’adeguata istruttoria sulla capacità del consumatore di adempiere le obbligazioni assunte, al fine di prevenire situazioni di sovraindebitamento e garantire un credito responsabile.

Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione acquisita, è emerso che il creditore avesse concesso il finanziamento pur in presenza di indicatori obiettivi della sproporzione tra l’entità del prestito e le condizioni reddituali e patrimoniali della debitrice. Al contempo, non risulta che sia stata svolta un’istruttoria adeguata, né, tantomeno, che sia stato verificato il rispetto degli obblighi normativi di corretto affidamento. Tale condotta integra una violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, oltre che degli obblighi specifici posti dall’art. 124bis TUB, e contribuisce causalmente alla situazione di sovraindebitamento del consumatore.

Ne consegue che il creditore, avendo concorso a determinare l’aggravamento della situazione debitoria con una condotta contraria ai propri doveri di legge, non può legittimamente opporsi all’omologazione con del piano: diversamente opinando, si riconoscerebbe tutela a un comportamento scorretto e in contrasto la ratio della normativa sul credito responsabile.

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