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Nota a Giudice di Pace di Sora, 2 luglio 2025, n. 101.

Sandro De Gasperis

Il Giudice di Pace di Sora (FR), con la sentenza in commento, ha accolto la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di Poste Italiane S.p.A. da taluni risparmiatori, che avevano sottoscritto dei Buoni Postali Fruttiferi all’inizio degli anni 2000 e che hanno lamentato di non essere stati diligentemente informati dalla Società convenuta dell’inizio del decorso del termine di prescrizione degli stessi.

In particolare, i ricorrenti  hanno convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A., premettendo di aver sottoscritto n. 5 Buoni Postali Fruttiferi con pari facoltà di rimborso tra il febbraio ed il novembre 2002 per un valore totale di €. 3.500,00 e che, nel momento in cui si erano presentati per la riscossione presso il medesimo Ufficio Postale di emissione, il personale addetto aveva comunicato di non poter procedere all’operazione, in quanto i Buoni risultavano prescritti.

La difesa dei ricorrenti, precisando di aver esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità obbligatoria per contenziosi in tema di contratti finanziari, ha evidenziato che gli istanti non avevano ricevuto da parte del personale dell’Ufficio Postale, al momento dell’emissione dei Buoni, alcuna informazione utile ai fini della determinazione della loro durata e del periodo decorso il quale sarebbe maturata la prescrizione né a voce né per iscritto e che tali informazioni non sarebbero state in alcun modo ricavabili dai titoli stessi, che, oltre a presentare evidenti contraddizioni ed omissioni, non riportavano timbri, diciture o altre indicazioni da cui potessero dedursi il termine di scadenza e quindi il dies a quo della loro prescrizione. Inoltre, i ricorrenti deducevano di non aver ricevuto, al momento della sottoscrizione dei Buoni, alcun Foglio Informativo da parte degli operatori Postali.

Pertanto, gli stessi hanno domandato al Giudice di Pace la condanna di Poste Italiane S.p.A. in via principale a rimborsare loro il capitale e gli interessi maturati dai BPF e in via subordinata a risarcire in loro favore i danni conseguenti alla violazione dei doveri di trasparenza e di informazione imposti ex lege Poste Italiane S.p.A. nella collocazione di Buoni Postali Fruttiferi, nella misura pari all’importo nominale dei BPF oggetto di causa maggiorato della percentuale del 60% del capitale lordo, quali interessi che gli istanti avrebbero percepito se fossero stati adeguatamente informati sulla prescrizione dei titoli medesimi.

Costituendosi in giudizio, Poste Italiane S.p.A. ha eccepito l’infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti.

Il Giudice, preso atto delle istanze e delle difese, ha trattenuto in decisione la causa e con la sentenza in commento ha accolto domanda risarcitoria e conseguentemente condannato Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore dei ricorrenti/sottoscrittori del capitale investito nei Buoni stessi oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, spese di lite e di mediazione, rimarcando a chiare lettere che “Il buono postale rientra nell’ambito dei contratti c.d. asimmetrici, per i quali il legislatore comunitario e nazionale impone degli obblighi di informazione a carico del contraente forte, che è chiamato a trasferire le sue conoscenze alla parte più debole, così da garantire l’autodeterminazione della scelta e la consapevolezza del volere. Perciò, la mancata esplicazione dell’intermediario postale – che svolge attività anche solo assimilabile a quella bancaria – di informazioni protettive, esaurienti e appropriate, relative ai prodotti comunque negoziati suo tramite, è idonea a provocare una scelta non consapevole del cliente, i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ascrivibili alla sua reale volontà”.

Il Giudice ha altresì valorizzato la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, affermando che  “Il Decreto Ministeriale che regola l’emissione di Buoni Fruttiferi Postali prescrive che, al momento della sottoscrizione di un buono fruttifero postale, deve essere consegnato un titolo e un foglio informativo contenente le caratteristiche dell’investimento. La consegna del FIA assume carattere essenziale nel contesto del contratto di cui al buono postale, posto in particolare che è l’unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l’investimento e la scadenza del prodotto, quali elementi fondamentali del relativo rapporto contrattuale. Resta di conseguenza irrilevante la circostanza che il cliente possa reperire altrimenti le condizioni applicabili ai titoli acquistati (ad esempio, prendendone visione accedendo a siti internet o tramite avvisi ipoteticamente esposti nei locali degli Uffici Postali)”, aggiungendo che “la normativa prevede espressamente l’OBBLIGO di consegnare all’investitore il FIA: invero, se tale obbligo poteva essere sostituito con altro mezzo idoneo, non vi sarebbe stato il precetto normativo della consegna del FIA” e che “l’idea che un semplice cittadino privato, non investitore professionale, che si rivolge ad un prodotto finanziario come il BPF che, proprio per le tradizionali caratteristiche di facile intellegibilità e semplice quantificazione, debba in assenza di informazioni iniziali, intuire l’esistenza di un termine di prescrizione andando ad informarsi aliunde sull’esistenza di tale termine, non è conforme a buona fede. Non vi è stata dunque invalidità del contratto inerente la sottoscrizione del BPF, ma violazione dei canoni di trasparenza dell’operazione, poiché i BFP in questione non hanno alcuna indicazione”.

Tale pronuncia consolida ulteriormente un orientamento ormai diffuso in numerosi Uffici Giudiziari italiani e che risponde pienamente all’esigenza di giustizia sostanziale evocata da innumerevoli risparmiatori.

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